Con l’arrivo dell’estate e la pianificazione delle vacanze, nello Studio Legale Frezza sentiamo spesso ripetere una domanda da molti genitori separati: “Ma se a luglio (o agosto) i figli stanno con me per due o tre settimane, devo pagare lo stesso l’assegno di mantenimento?”.
La risposta è sì, il mantenimento si paga per intero anche a luglio e agosto.
Esiste un falso mito, molto diffuso, secondo cui il genitore che viaggia o passa le vacanze estive con i figli possa “autosospendersi” il pagamento del mese o ridurlo in proporzione ai giorni passati insieme. Si tratta di un grave errore che può portare a serie conseguenze legali.
Vediamo insieme perché la legge prevede questo e cosa dice la Cassazione.
Perché l’assegno non va in vacanza?
Il motivo è molto semplice e pratico. L’assegno di mantenimento fissato dal giudice non è un “rimborso spese alberghiero” calcolato giorno per giorno. Al contrario, rappresenta la quantificazione di tutte le spese annuali dei figli (vitto, abbigliamento, spese scolastiche, utenze della casa dove vivono prevalentemente, abbonamenti) divise in 12 rate mensili.
Quando il giudice stabilisce, ad esempio, 300 euro al mese, sta semplicemente dividendo il costo totale annuo per dodici, in modo da rendere il pagamento fisso e prevedibile per entrambi i genitori. Di conseguenza:
- Nei mesi estivi le spese fisse della casa principale (come l’affitto o le bollette) non si azzerano.
- Il genitore collocatario continua a sostenere i costi di gestione della vita dei figli anche se in quel momento sono al mare con l’altro genitore.
Cosa dice la legge e la Cassazione
L’obbligo di contribuire al mantenimento è sancito dall’art. 316-bis del Codice Civile, il quale stabilisce che i genitori devono adempiere ai loro doveri in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro.
La Corte di Cassazione si è espressa più volte in modo chiarissimo su questo punto, ribadendo due concetti fondamentali:
- La rateizzazione annuale: L’assegno ha carattere continuativo proprio perché calcolato su base annua. Non subisce variazioni o pause a seconda dei giorni di permanenza presso l’uno o l’altro genitore.
- Il divieto di compensazione arbitraria: Il genitore non può decidere autonomamente di scalare dall’assegno mensile le spese sostenute per i figli durante le vacanze estive (come i biglietti del treno, gli hotel o i ristoranti). Quelle fanno parte dei costi legati al tempo passato insieme o, a seconda degli accordi, rientrano nelle spese straordinarie da dividere, ma non toccano la rata mensile fissa.
Cosa succede se non si paga?
Sospendere o autoridursi l’assegno di mantenimento a luglio o agosto significa diventare morosi. Il genitore che non riceve la somma può procedere immediatamente per vie legali per il recupero del credito (ad esempio con un precetto e un pignoramento). Nei casi più gravi, il mancato pagamento può configurare anche un reato (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Il consiglio dell’Avvocato
Se ritieni che le condizioni economiche tue o del tuo ex partner siano radicalmente cambiate, la soluzione non è mai il “fai da te” estivo. L’unico modo per modificare l’importo dell’assegno è richiedere una revisione formale delle condizioni di separazione o divorzio davanti al Tribunale, dimostrando i fatti nuovi.
Goditi le vacanze con i tuoi figli e ricarica le energie, ma non dimenticare il bonifico di luglio e agosto!
Avv. Francesco Frezza
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