L’estate è finalmente arrivata e, con lei, il momento tanto atteso delle vacanze al mare. Per i genitori separati, tuttavia, questo periodo può trasformarsi in una fonte di ansia. Quando i figli partono con l’ex coniuge, una delle domande più frequenti che riceviamo in studio è:
“Quante volte al giorno posso chiamare mio figlio senza che l’altro genitore possa opporsi o infastidirsi?”
Trovare il giusto equilibrio tra il desiderio di sentire i propri figli e il rispetto delle vacanze altrui è fondamentale per garantire la serenità dei bambini. Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza più recente in merito al diritto alla reperibilità e come evitare che l’affetto si trasformi in un controllo ossessivo.
Il diritto alla bigenitorialità e alla reperibilità
L’affidamento condiviso rappresenta la regola generale nel nostro ordinamento. Oggi la materia è disciplinata dagli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile, che hanno recepito e consolidato i principi introdotti dalla Legge n. 54 del 2006. Il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Questo significa che il genitore che resta a casa ha il pieno diritto di comunicare con il figlio, e il genitore che si trova in vacanza ha il dovere di non ostacolare i contatti.
La giurisprudenza è chiara: è buona prassi e dovere civile fornire all’altro genitore l’indirizzo della struttura turistica e un recapito telefonico valido prima della partenza. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 38730 del 2021, ha affermato che il diritto di visita del genitore non collocatario deve essere congruamente disciplinato anche per il periodo estivo e che ciascun genitore, nei giorni in cui non ha il figlio presso di sé, deve poterlo sentire telefonicamente, con l’impegno reciproco di comunicare eventuali spostamenti in località diverse dal domicilio.
Esiste un numero massimo di telefonate stabilito dalla legge?
La legge non fissa un numero preciso di chiamate giornaliere. Non esiste un articolo del Codice Civile che dica “si può chiamare due volte al giorno”. Tutto è rimandato al principio del buon senso e al rispetto delle abitudini del bambino.
Normalmente, i provvedimenti del giudice — oggi spesso articolati in un vero e proprio piano genitoriale, introdotto dalla riforma Cartabia— prevedono la possibilità di sentire i figli “quotidianamente o secondo accordi”.
- Cosa è concesso: una o due telefonate al giorno (ad esempio, una videochiamata per dare il buongiorno o augurare la buonanotte) sono considerate legittime e opportune per preservare il legame affettivo.
- Cosa è vietato: tempestare il cellulare del minore o dell’ex coniuge di squilli, chiamate a distanza di un’ora o messaggi continui per monitorare ogni singolo spostamento (“Cosa ha mangiato?”, “A che ora siete tornati dalla spiaggia?”, “Con chi siete?”).
Quando la telefonata diventa reato: il rischio della “petulanza”
Attenzione a non esagerare. Esiste un confine giuridico molto chiaro tra il legittimo interesse di un genitore e il controllo asfissiante. La Corte di Cassazione ha stabilito che telefonare all’ex in modo pressante e insistente, anche se la scusa è quella di voler sentire i figli, può integrare il reato di molestie o disturbo alle persone previsto dall’art. 660 del Codice Penale.
Il principio è stato confermato più volte anche negli anni successivi. La Cassazione ha ribadito che i motivi dai quali il soggetto è stato spinto ad agire — per quanto nobili o giustificati — non hanno alcuna incidenza sulla rilevanza penale della condotta: quando il comportamento è oggettivamente petulante, il reato sussiste. Ancora più di recente, con la sentenza n. 1008 del 2025, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un padre che aveva effettuato 78 telefonate in un anno verso la figlia, nonostante la manifesta indisponibilità di quest’ultima a intrattenere contatti.
Se il comportamento diventa “petulante” — ovvero indiscreto, impertinente e tale da interferire con la quiete della vacanza del figlio e dell’altro genitore — si rischiano conseguenze penali. La petulanza, secondo la giurisprudenza consolidata, è un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente e indiscreto che interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. Il movente dell’affetto non giustifica l’oppressione.
Va però precisato, per completezza, che non ogni telefonata indesiderata costituisce reato. La stessa Cassazione ha chiarito che non integra molestia la condotta del genitore che cerchi il contatto con l’ex per questioni non futili e di rilevante interesse per i figli — come problemi di salute o questioni economiche legate al mantenimento — anche se l’altro genitore non gradisce queste comunicazioni. Ciò che conta non è la percezione soggettiva del destinatario, ma la natura oggettivamente molesta o meno della condotta.
Nei casi più gravi, quando le condotte sono reiterate e provocano un perdurante stato di ansia o di paura, si può persino configurare il più grave reato di atti persecutori (stalking), previsto dall’art. 612-bis del Codice Penale, la cui pena — già severa — è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato.
Cosa rischia il genitore in vacanza che “spegne il telefono”
Dall’altro lato, anche il genitore in vacanza rischia molto se decide arbitrariamente di impedire i contatti. L’ostruzionismo ingiustificato può oggi essere sanzionato dal giudice ai sensi dell’art. 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile — introdotto dalla riforma Cartabia in sostituzione del precedente art. 709-ter c.p.c. — che consente al giudice, in caso di gravi inadempienze o atti che ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento, di:
- ammonire il genitore inadempiente;
- condannarlo al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o giorno di ritardo;
- applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle Ammende;
- condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore o del minore.
Nei casi più gravi, impedire sistematicamente i contatti può configurare anche il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall’art. 388, secondo comma, del Codice Penale, che punisce specificamente chi elude un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori.
Il consiglio dello Studio: la regola d’oro delle ferie
Per vivere un’estate serena, consigliamo sempre ai nostri clienti di stabilire una regola d’oro prima di partire: concordare una fascia oraria fissa per le chiamate (ad esempio, prima di cena o al rientro dalla spiaggia).
In questo modo:
- Il genitore a casa sa esattamente quando potrà sentire il figlio e vive la giornata con meno ansia.
- Il genitore in vacanza può organizzare le attività della giornata e il relax senza l’interruzione continua degli squilli.
- Il bambino non si sentirà diviso tra i due genitori e potrà godersi il mare in totale tranquillità.
Questi accordi, se formalizzati in un piano genitoriale condiviso, possono essere sottoposti al giudice e costituire parte integrante dei provvedimenti sull’affidamento, offrendo a entrambi i genitori un punto di riferimento chiaro e vincolante.
Se vi trovate in una situazione di forte conflittualità e avete bisogno di definire meglio le modalità di gestione dei figli durante le vacanze estive, lo Studio Legale Frezza è a vostra disposizione per aiutarvi a trovare la soluzione che tuteli al meglio la vostra famiglia.
Avv. Francesco Frezza
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