Con l’arrivo dell’estate e la pianificazione dei soggiorni estivi dei minori, nelle famiglie separate sorge spesso un forte dubbio: il genitore può portare i figli in vacanza insieme al nuovo compagno o alla nuova compagna? L’ex coniuge può opporsi a questa presenza?
La risposta breve è: sì, è permesso, a patto che la nuova relazione sia stabile e che non vi sia un pregiudizio concreto per il benessere psicofisico del minore.
Vediamo insieme cosa stabilisce la legge in modo semplice e pratico.
Il principio della bigenitorialità e la libertà del genitore
Nel nostro ordinamento, l’art. 337-ter del Codice Civile tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore (principio di bigenitorialità). Questo significa che, durante il suo periodo di vacanza, il genitore ha il pieno diritto di organizzare il soggiorno come meglio crede, includendo nella propria quotidianità anche il nuovo partner stabile.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di frequentazione dei figli non può essere ostacolato dal divieto di far frequentare il nuovo compagno, poiché la nuova unione costituisce un vero e proprio nucleo familiare tutelato.
Quando l’ex può opporsi?
L’altro genitore non può opporsi per semplice gelosia o risentimento personale. Un divieto o una limitazione da parte del Giudice può scattare solo se viene dimostrato un pregiudizio per il minore.
Questo accade ad esempio quando:
- La relazione è troppo recente e i figli vengono catapultati nella nuova realtà senza il dovuto tempo per elaborare la separazione.
- La presenza del partner viene imposta creando un forte disagio manifesto nel bambino.
In ambito legale e psicologico si parla spesso di inserimento a “passo felpato”: le nuove relazioni stabili vanno introdotte gradualmente. Se il rapporto è consolidato e i figli sono sereni, l’ex non ha basi legali per vietare la vacanza condivisa.
Due regole d’oro per l’estate: Informazione e Collaborazione
Anche se il partner può partecipare alle vacanze, restano fermi i doveri previsti dagli articoli 316 e 337-ter del Codice Civile e le tutele introdotte dalla Riforma Cartabia:
- Obbligo di comunicazione: Il genitore che parte ha l’obbligo di informare tempestivamente l’altro su destinazione, indirizzo del soggiorno e recapiti per le emergenze. Ostacolare la vacanza o non fornire queste informazioni espone alle gravi sanzioni dell’art. 473-bis.39 c.p.c. (ammonizione, risarcimento danni o multe fino a 5.000 euro).
- Priorità assoluta al minore: La vacanza deve rimanere un momento di svago incentrato sul figlio, e non trasformarsi in una forzatura per “fare famiglia” a tutti i costi.
Il buon senso e il dialogo preventivo rimangono gli strumenti migliori per tutelare i bambini. Inserire patti chiari sulla frequentazione dei nuovi partner già in fase di separazione evita inutili e dolorosi conflitti estivi.
Avv. Francesco Frezza
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