CENTRI ESTIVI E GENITORI SEPARATI: CHI PAGA IL CAMPUS?

Chi paga il centro estivo o il campus dei figli? Questa spesa è già compresa nel mantenimento mensile o va divisa a metà?
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Con la fine del­la scuo­la e l’ar­ri­vo del cal­do si ripre­sen­ta un clas­si­co dilem­ma esti­vo per i geni­to­ri sepa­ra­ti: chi deve paga­re il cen­tro esti­vo o il cam­pus dei figli? Que­sta spe­sa è già com­pre­sa nel man­te­ni­men­to men­si­le o va divi­sa a metà?

La que­stio­ne accen­de spes­so for­ti discus­sio­ni. La leg­ge e i tri­bu­na­li offro­no però rego­le sem­pre più chia­re per evi­ta­re che un momen­to di sva­go per i figli si tra­sfor­mi in una guer­ra tra mam­ma e papà.

Spese ordinarie e straordinarie: qual è la differenza?

Per capi­re chi deve paga­re, dob­bia­mo divi­de­re le spe­se in due gran­di cate­go­rie:

  • Spe­se ordi­na­rie: sono i costi di tut­ti i gior­ni (cibo, vesti­ti, tra­spor­ti, igie­ne). Que­ste sono già coper­te dal­l’as­se­gno di man­te­ni­men­to men­si­le ver­sa­to dal geni­to­re non col­lo­ca­ta­rio.
  • Spe­se straor­di­na­rie: sono i costi impre­ve­di­bi­li, ecce­zio­na­li o comun­que non cal­co­la­bi­li in anti­ci­po. Di nor­ma, que­ste van­no divi­se tra i geni­to­ri in base alle per­cen­tua­li deci­se dal giu­di­ce (spes­so al 50%).

La Cas­sa­zio­ne ha chia­ri­to un con­cet­to impor­tan­te: una spe­sa è “straor­di­na­ria” non solo se è un impre­vi­sto, ma anche se è eco­no­mi­ca­men­te impor­tan­te rispet­to alla vita di tut­ti i gior­ni.

Il centro estivo è una spesa ordinaria o straordinaria?

Secon­do l’o­rien­ta­men­to dei tri­bu­na­li ita­lia­ni, i costi del cen­tro esti­vo sono con­si­de­ra­ti spe­se straor­di­na­rie.

Il moti­vo è sem­pli­ce: si trat­ta di atti­vi­tà tem­po­ra­nee, che dura­no solo poche set­ti­ma­ne, con costi che cam­bia­no ogni anno e che non si pos­so­no pre­ve­de­re quan­do si fis­sa l’as­se­gno men­si­le. Di con­se­guen­za, la rego­la gene­ra­le vuo­le che il costo ven­ga ripar­ti­to tra i due geni­to­ri.

Serve per forza il consenso dell’altro genitore?

Trat­tan­do­si di una spe­sa straor­di­na­ria, biso­gna guar­da­re al moti­vo per cui si iscri­ve il figlio al cen­tro esti­vo:

  • Se ser­ve per copri­re l’o­ra­rio di lavo­ro: se il geni­to­re che vive con il figlio lavo­ra e non sa a chi lasciar­lo, il cen­tro esti­vo è una neces­si­tà orga­niz­za­ti­va. In que­sto caso, mol­ti tri­bu­na­li sta­bi­li­sco­no che non ser­ve l’ac­cor­do pre­ven­ti­vo: la spe­sa è neces­sa­ria e va divi­sa.
  • Se si sce­glie un cam­pus pri­va­to o di lus­so: se si deci­de di man­da­re il figlio in una strut­tu­ra mol­to costo­sa sen­za una rea­le neces­si­tà di lavo­ro, allo­ra il con­sen­so del­l’al­tro geni­to­re è indi­spen­sa­bi­le per poter chie­de­re il rim­bor­so.

Atten­zio­ne: la Cas­sa­zio­ne ha ricor­da­to che il rifiu­to non è auto­ma­ti­co. Se un geni­to­re paga il cen­tro esti­vo sen­za avvi­sa­re, il giu­di­ce può comun­que obbli­ga­re l’al­tro a rim­bor­sa­re la sua quo­ta se l’at­ti­vi­tà era nel pie­no inte­res­se del mino­re e in linea con le pos­si­bi­li­tà eco­no­mi­che del­la fami­glia.

Quando si può dire di “no”?

Il rifiu­to di paga­re la pro­pria quo­ta non può esse­re un sem­pli­ce “no” per prin­ci­pio. Deve basar­si su moti­vi vali­di e dimo­stra­bi­li, come:

  1. Un costo del tut­to inso­ste­ni­bi­le rispet­to al pro­prio sti­pen­dio.
  2. La pro­va che quel­la spe­ci­fi­ca atti­vi­tà non rispon­de all’in­te­res­se o alle incli­na­zio­ni del figlio.

💡 Il consiglio pratico dell’avvocato

Per evi­ta­re ten­sio­ni e tute­la­re la sere­ni­tà dei figli, il segre­to è muo­ver­si d’an­ti­ci­po:

  • Scri­ve­te una pro­po­sta chia­ra: man­da­te un’e­mail o un mes­sag­gio Wha­tsApp all’al­tro geni­to­re indi­can­do costi, ora­ri, moti­vi del­la scel­ta e data entro cui rispon­de­re.
  • Con­ser­va­te le rice­vu­te: i paga­men­ti devo­no esse­re sem­pre trac­cia­bi­li e docu­men­ta­ti per poter chie­de­re il rim­bor­so.

Se i rap­por­ti sono tesi e l’ac­cor­do sem­bra lon­ta­no, muo­ver­si per tem­po evi­te­rà di rovi­na­re le vacan­ze ai bam­bi­ni. Ricor­da­te: l’in­te­res­se dei figli vie­ne sem­pre pri­ma di qual­sia­si discus­sio­ne tra adul­ti.

Se desi­de­ri chia­rez­za sul­la tua situa­zio­ne o hai biso­gno di assi­sten­za puoi richie­de­re una con­su­len­za per­so­na­liz­za­ta diret­ta­men­te pres­so il nostro Stu­dio.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

Via Ambra, 4

81038 Tren­to­la Ducen­ta (Caser­ta)

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