FIGLI IN VACANZA CON IL NUOVO PARTNER: È PERMESSO?

L'estate si avvicina ed è tempo di pianificare i viaggi. Ma cosa succede se un genitore separato vuole portare i figli in vacanza insieme alla nuova compagna o al nuovo compagno? L'ex coniuge può opporsi?
figli-vacanza-nuovo-partner-regole-legali.

Con l’ar­ri­vo del­l’e­sta­te e la pia­ni­fi­ca­zio­ne dei sog­gior­ni esti­vi dei mino­ri, nel­le fami­glie sepa­ra­te sor­ge spes­so un for­te dub­bio: il geni­to­re può por­ta­re i figli in vacan­za insie­me al nuo­vo com­pa­gno o alla nuo­va com­pa­gna? L’ex coniu­ge può oppor­si a que­sta pre­sen­za?

La rispo­sta bre­ve è: sì, è per­mes­so, a pat­to che la nuo­va rela­zio­ne sia sta­bi­le e che non vi sia un pre­giu­di­zio con­cre­to per il benes­se­re psi­co­fi­si­co del mino­re.

Vedia­mo insie­me cosa sta­bi­li­sce la leg­ge in modo sem­pli­ce e pra­ti­co.

Il principio della bigenitorialità e la libertà del genitore

Nel nostro ordi­na­men­to, l’art. 337-ter del Codi­ce Civi­le tute­la il dirit­to del mino­re a man­te­ne­re un rap­por­to equi­li­bra­to e con­ti­nua­ti­vo con cia­scun geni­to­re (prin­ci­pio di bige­ni­to­ria­li­tà). Que­sto signi­fi­ca che, duran­te il suo perio­do di vacan­za, il geni­to­re ha il pie­no dirit­to di orga­niz­za­re il sog­gior­no come meglio cre­de, inclu­den­do nel­la pro­pria quo­ti­dia­ni­tà anche il nuo­vo part­ner sta­bi­le.

La Cor­te di Cas­sa­zio­ne ha chia­ri­to che il dirit­to di fre­quen­ta­zio­ne dei figli non può esse­re osta­co­la­to dal divie­to di far fre­quen­ta­re il nuo­vo com­pa­gno, poi­ché la nuo­va unio­ne costi­tui­sce un vero e pro­prio nucleo fami­lia­re tute­la­to.

Quando l’ex può opporsi?

L’al­tro geni­to­re non può oppor­si per sem­pli­ce gelo­sia o risen­ti­men­to per­so­na­le. Un divie­to o una limi­ta­zio­ne da par­te del Giu­di­ce può scat­ta­re solo se vie­ne dimo­stra­to un pre­giu­di­zio per il mino­re.

Que­sto acca­de ad esem­pio quan­do:

  • La rela­zio­ne è trop­po recen­te e i figli ven­go­no cata­pul­ta­ti nel­la nuo­va real­tà sen­za il dovu­to tem­po per ela­bo­ra­re la sepa­ra­zio­ne.
  • La pre­sen­za del part­ner vie­ne impo­sta crean­do un for­te disa­gio mani­fe­sto nel bam­bi­no.

In ambi­to lega­le e psi­co­lo­gi­co si par­la spes­so di inse­ri­men­to a “pas­so fel­pa­to”: le nuo­ve rela­zio­ni sta­bi­li van­no intro­dot­te gra­dual­men­te. Se il rap­por­to è con­so­li­da­to e i figli sono sere­ni, l’ex non ha basi lega­li per vie­ta­re la vacan­za con­di­vi­sa.

Due regole d’oro per l’estate: Informazione e Collaborazione

Anche se il part­ner può par­te­ci­pa­re alle vacan­ze, resta­no fer­mi i dove­ri pre­vi­sti dagli arti­co­li 316 e 337-ter del Codi­ce Civi­le e le tute­le intro­dot­te dal­la Rifor­ma Car­ta­bia:

  • Obbli­go di comu­ni­ca­zio­ne: Il geni­to­re che par­te ha l’ob­bli­go di infor­ma­re tem­pe­sti­va­men­te l’al­tro su desti­na­zio­ne, indi­riz­zo del sog­gior­no e reca­pi­ti per le emer­gen­ze. Osta­co­la­re la vacan­za o non for­ni­re que­ste infor­ma­zio­ni espo­ne alle gra­vi san­zio­ni del­l’art. 473-bis.39 c.p.c. (ammo­ni­zio­ne, risar­ci­men­to dan­ni o mul­te fino a 5.000 euro).
  • Prio­ri­tà asso­lu­ta al mino­re: La vacan­za deve rima­ne­re un momen­to di sva­go incen­tra­to sul figlio, e non tra­sfor­mar­si in una for­za­tu­ra per “fare fami­glia” a tut­ti i costi.

Il buon sen­so e il dia­lo­go pre­ven­ti­vo riman­go­no gli stru­men­ti miglio­ri per tute­la­re i bam­bi­ni. Inse­ri­re pat­ti chia­ri sul­la fre­quen­ta­zio­ne dei nuo­vi part­ner già in fase di sepa­ra­zio­ne evi­ta inu­ti­li e dolo­ro­si con­flit­ti esti­vi.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

Via Ambra, 4

81038 Tren­to­la Ducen­ta (Caser­ta)

 3298732313      0810103718      0810107165  

 avv.francescofrezza@gmail.com      avv.francescofrezza@pec.it  

  www.studiofrezza.it

Torna in alto