La formazione di un nuovo nucleo familiare e la riduzione del mantenimento

La for­ma­zio­ne di un nuo­vo nucleo fami­lia­re e la nasci­ta di nuo­vi figli NON com­por­ta­no di per sé la ridu­zio­ne del man­te­ni­men­to dei figli nati in pre­ce­den­za.

In sede di divor­zio, il padre, one­ra­to del man­te­ni­men­to, chie­de­va la ridu­zio­ne del con­tri­bu­to del man­te­ni­men­to del­le due figlie avu­te in costan­za di matri­mo­nio, in vir­tù di cir­co­stan­ze soprav­ve­nu­te qua­li la nasci­ta di una nuo­va figlia avu­ta con la com­pa­gna.

Lo stu­dio Frez­za si oppo­ne­va alla richie­sta di ridu­zio­ne e dimo­stra­va, in base al prin­ci­pio di cui sopra, che la nasci­ta del­la ter­za figlia, in con­cre­to, non face­va veni­re meno la capa­ci­tà di con­tri­bui­re al man­te­ni­men­to del­le due figlie nate in costan­za di matri­mo­nio.

Il Tri­bu­na­le pro­nun­cian­do­si sta­bi­li­va di non ridur­re il con­tri­bu­to del man­te­ni­men­to.

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