*Posso chiedere la restituzione della casa che papà ha donato a mio fratello?*
È una domanda che mi viene posta spesso e che da gennaio 2024 avrà una risposta diversa, almeno da quello che si legge nella bozza della Legge di bilancio del 2024.
Andiamo con ordine per consentire a chi non mastica diritto delle successioni di comprendere la portata innovativa della norma, che, sostanzialmente, ritenendo meritevole di interesse, in questo momento storico, la circolazione degli immobili abbandona l’aspettativa del legittimario di conseguire la sua quota di legittima nella futura successione del donante nel caso in cui il donatario sia insolvente.
Ad oggi, con la normativa attuale, riprendendo il quesito iniziale, il fratello che non ha ricevuto la donazione della casa da parte del padre e quindi non ha conseguito la quota di legittima prevista dalla legge può agire in Tribunale( entro il termine di dieci anni dalla morte del padre).
Con una speciale azione, che si chiama azione di riduzione per lesione di legittima, agirà contro il fratello, donatario, per revocare la donazione affinché la sua quota sia ripristinata.
Chi agisce in giudizio può dormire tranquillo ( se non sono trascorsi 20 anni dalla donazione o se è stata notificata l’ opposizione) perché, seppur il fratello donatario dovesse vendere la casa a terzi, potrebbe nuovamente agire in tribunale.
Con una speciale azione, che si chiama azione di restituzione, agirà contro l’avente causa del fratello, l’acquirente , per richiedere la restituzione della casa, anche con la presenza di ipoteche da parte di banche.
Ecco perché le banche non concedono mai i mutui su immobili provenienti da donazione : una ipoteca su un immobile donato non consente di garantire il credito prestato.
Da gennaio 2024 cosa succede?
Riprendendo sempre il quesito iniziale, il fratello che non ha ricevuto la sua quota di legittima a causa della donazione, potrà sempre agire contro il fratello donatario per vedere ripristinata la propria quota.
Quindi, resta come tutela l’azione di riduzione per lesione di legittima. Non resta, però, l’azione di restituzione.
Infatti, nel caso in cui la casa sia venduta a terzi, il fratello vittorioso dovrà sperare nella capienza patrimoniale del fratello donatario, perché non potrà più attaccare il soggetto che abbia acquistato a titolo oneroso o la banca che abbia ottenuto un’ipoteca.
In parole più semplici viene meno la tutela dei legittimari(coniuge e figli) a favore della circolazione dei beni e della garanzia del credito bancario.
V𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒂𝒈𝒍𝒊 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒖𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐?