Settembre porta con sé il profumo dei nuovi inizi: il rientro al lavoro, la riapertura delle scuole e la ripresa della routine quotidiana. Per alcune coppie, tuttavia, il ritorno dalle vacanze coincide con un momento di crisi e con la decisione di chiedere informazioni sulla separazione.
È corretto parlare di un vero e proprio “picco” ogni anno? In assenza di dati statistici ufficiali univoci e aggiornati, è preferibile essere prudenti. È però comprensibile che, dopo un periodo di convivenza più intenso, alcune difficoltà diventino più evidenti.
Le vacanze come lente d’ingrandimento
Durante l’anno, il lavoro, gli impegni e la gestione dei figli possono lasciare poco spazio alla vita di coppia. In vacanza, invece, aumentano il tempo trascorso insieme e la necessità di condividere decisioni, spazi e responsabilità.
Le ferie non sono necessariamente la causa della crisi. Più spesso possono far emergere problemi già presenti: incomprensioni, risentimenti, difficoltà nella comunicazione o una distanza affettiva che la routine quotidiana riusciva soltanto a nascondere.
Per questo, il rientro può diventare il momento in cui una persona decide di affrontare concretamente una situazione che si trascinava da tempo. Non sempre si tratta di una scelta impulsiva; ma, proprio perché la separazione incide sulla vita personale, familiare ed economica, è importante valutarla con calma e con un adeguato supporto professionale.
Quali sono le strade previste dalla legge?
L’art. 150 del codice civile prevede che la separazione possa essere giudiziale o consensuale. La separazione giudiziale può essere chiesta anche da uno solo dei coniugi quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile o reca un grave pregiudizio all’educazione dei figli, come stabilisce l’art. 151 c.c. In questo caso, se manca un accordo, sarà il giudice a decidere le condizioni della separazione e gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalle parti.
La separazione consensuale presuppone invece un’intesa sulle questioni principali: la casa familiare, i rapporti economici, l’eventuale assegno tra coniugi e, soprattutto, l’affidamento e il mantenimento dei figli. Non si tratta soltanto di “dividere i beni”: ogni accordo deve essere valutato nel suo complesso e, quando sono coinvolti figli minori, deve rispettare il loro interesse.
Oggi l’accordo può essere raggiunto anche attraverso la negoziazione assistita dagli avvocati, disciplinata dall’art. 6 del decreto-legge n. 132/2014, oppure, nei casi previsti dalla legge, davanti all’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto. La scelta dello strumento dipende dalla situazione concreta, dalla presenza di figli e dal contenuto degli accordi.
Prima di tutto, la tutela dei figli
La separazione non pone fine alla responsabilità genitoriale. L’art. 337-ter c.c. riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e stabilisce che le decisioni sull’affidamento, sui tempi di permanenza e sul mantenimento siano adottate considerando il suo interesse morale e materiale.
L’affidamento condiviso è la soluzione da valutare prioritariamente, ma non significa necessariamente una divisione matematica dei tempi. Occorre organizzare concretamente la vita dei figli, tenendo conto delle loro esigenze, dell’età, della scuola, delle attività e delle condizioni personali ed economiche di entrambi i genitori.
Una scelta da affrontare con lucidità
Affrontare la fine di un matrimonio non è solo una questione di carte e aule di tribunale; è prima di tutto un percorso emotivo delicato, soprattutto quando sono coinvolti i figli minori. Il ruolo dell’avvocato in questa fase non deve essere quello di alimentare il conflitto, ma di guidare la persona verso la soluzione più equilibrata e protettiva, con ascolto attivo ed empatia.
Se senti che la tua situazione familiare richiede un punto di svolta, il primo passo fondamentale è informarsi e comprendere i propri diritti per tutelare al meglio te stesso e i tuoi cari.
Avv. Francesco Frezza
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