Quando una relazione finisce, può accadere che uno dei genitori riceva un’opportunità di lavoro in un’altra città, desideri tornare vicino alla propria famiglia oppure inizi una nuova relazione.
Ma cosa succede se il genitore collocatario vuole trasferirsi insieme ai figli? È sufficiente avere l’affidamento condiviso o il collocamento prevalente per decidere autonomamente?
La risposta è no, ma occorre fare una precisazione importante: il genitore è libero di trasferire la propria residenza. Il problema riguarda, invece, la modifica della residenza abituale dei figli e le conseguenze concrete del trasferimento sui loro rapporti con l’altro genitore.
Affidamento condiviso e decisioni importanti
L’affidamento condiviso non significa che i figli debbano trascorrere necessariamente lo stesso tempo con entrambi i genitori. Significa, però, che entrambi partecipano alle decisioni di maggiore interesse.
Tra queste rientra anche la scelta della residenza abituale del minore. L’art. 316 c.c. prevede che la residenza sia stabilita di comune accordo; in caso di contrasto, ciascun genitore può rivolgersi al giudice. Lo stesso principio è richiamato dall’art. 337-ter c.c., secondo cui le decisioni relative alla residenza abituale devono essere assunte tenendo conto delle esigenze e delle aspirazioni dei figli (art. 316 c.c.; art. 337-ter c.c.).
Il collocamento prevalente presso un genitore, quindi, non attribuisce a quest’ultimo un potere decisionale esclusivo sulla residenza dei figli.
Quando il trasferimento può creare un problema?
Il trasferimento può diventare problematico quando viene attuato unilateralmente e rende concretamente più difficile, o addirittura compromette, la frequentazione dei figli con l’altro genitore.
Non esiste però un automatismo. Non ogni trasferimento senza accordo comporta necessariamente l’obbligo di rientro dei figli o la perdita del collocamento. Il giudice deve valutare il caso concreto: le ragioni dello spostamento, l’età dei minori, il loro radicamento nel luogo di origine e in quello di destinazione, la distanza, l’organizzazione scolastica e familiare e la possibilità di mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori.
La Corte di cassazione ha chiarito che il genitore che si trasferisce non perde per questo solo fatto l’idoneità genitoriale o il collocamento dei figli. Il trasferimento, tuttavia, può avere conseguenze se risulta strumentale a ostacolare il rapporto con l’altro genitore o se non è compatibile con il preminente interesse dei minori .
In altre parole, non conta soltanto la distanza indicata in chilometri. Conta l’impatto concreto del trasferimento sulla vita dei figli e sulla possibilità per l’altro genitore di continuare a svolgere il proprio ruolo.
La comunicazione del cambio di residenza
In presenza di figli minori, ciascun genitore deve comunicare all’altro il cambiamento di residenza o di domicilio entro trenta giorni. La mancata comunicazione può comportare il risarcimento del danno eventualmente provocato dalla difficoltà di reperire il genitore o di mantenere i rapporti familiari.
La comunicazione, tuttavia, non sostituisce l’accordo sulla residenza abituale dei figli. Se il trasferimento incide sulla loro organizzazione di vita o sulle modalità di frequentazione, è opportuno affrontare la questione prima dello spostamento, cercando un accordo documentabile oppure chiedendo un provvedimento giudiziale.
Che cosa può decidere il giudice?
Se i genitori non raggiungono un’intesa, il giudice può stabilire dove collocare i figli e come organizzare i rapporti con entrambi. Può, ad esempio, rimodulare i tempi di permanenza, concentrare le visite in periodi più lunghi, distribuire diversamente gli spostamenti oppure adottare provvedimenti temporanei e urgenti.
In caso di gravi inadempienze o di condotte che pregiudichino i figli o ostacolino l’affidamento, il giudice può inoltre ammonire il genitore, modificare i provvedimenti già adottati, applicare una somma per ogni violazione, disporre una sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro e riconoscere il risarcimento dei danni (art. 473-bis.39 c.p.c.).
Il cambio di collocamento può essere preso in considerazione, ma non costituisce una conseguenza automatica del trasferimento. Anche questa decisione deve essere adottata esclusivamente nell’interesse dei figli.
La regola pratica
Prima di trasferirsi con i figli è prudente verificare:
· se il trasferimento modifica la loro residenza abituale;
· quanto incide sui tempi e sui costi della frequentazione con l’altro genitore;
· se sono state considerate scuola, relazioni, attività e rete familiare dei minori;
· se è possibile proporre un nuovo calendario di frequentazione realistico.
Se l’accordo non è possibile, la strada corretta è rivolgersi al giudice per chiedere la regolamentazione o l’autorizzazione del trasferimento, illustrando le ragioni dello spostamento e le misure concrete predisposte per preservare il rapporto dei figli con l’altro genitore.
La libertà di cambiare città non scompare dopo la separazione. Deve, però, essere esercitata senza trasformare il trasferimento in uno strumento per comprimere la relazione dei figli con l’altro genitore e sempre alla luce del loro interesse concreto.
Avv. Francesco Frezza
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