IL GENITORE COLLOCATARIO PUÒ TRASFERIRSI CON I FIGLI? FACCIAMO CHIAREZZA

Se sei il genitore collocatario, potresti pensare: "Ho l'affidamento, quindi posso decidere dove andare a vivere con mio figlio".
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Quan­do una rela­zio­ne fini­sce, può acca­de­re che uno dei geni­to­ri rice­va un’opportunità di lavo­ro in un’altra cit­tà, desi­de­ri tor­na­re vici­no alla pro­pria fami­glia oppu­re ini­zi una nuo­va rela­zio­ne.

Ma cosa suc­ce­de se il geni­to­re col­lo­ca­ta­rio vuo­le tra­sfe­rir­si insie­me ai figli? È suf­fi­cien­te ave­re l’affidamento con­di­vi­so o il col­lo­ca­men­to pre­va­len­te per deci­de­re auto­no­ma­men­te?

La rispo­sta è no, ma occor­re fare una pre­ci­sa­zio­ne impor­tan­te: il geni­to­re è libe­ro di tra­sfe­ri­re la pro­pria resi­den­za. Il pro­ble­ma riguar­da, inve­ce, la modi­fi­ca del­la resi­den­za abi­tua­le dei figli e le con­se­guen­ze con­cre­te del tra­sfe­ri­men­to sui loro rap­por­ti con l’altro geni­to­re.

Affidamento condiviso e decisioni importanti

L’affidamento con­di­vi­so non signi­fi­ca che i figli deb­ba­no tra­scor­re­re neces­sa­ria­men­te lo stes­so tem­po con entram­bi i geni­to­ri. Signi­fi­ca, però, che entram­bi par­te­ci­pa­no alle deci­sio­ni di mag­gio­re inte­res­se.

Tra que­ste rien­tra anche la scel­ta del­la resi­den­za abi­tua­le del mino­re. L’art. 316 c.c. pre­ve­de che la resi­den­za sia sta­bi­li­ta di comu­ne accor­do; in caso di con­tra­sto, cia­scun geni­to­re può rivol­ger­si al giu­di­ce. Lo stes­so prin­ci­pio è richia­ma­to dall’art. 337-ter c.c., secon­do cui le deci­sio­ni rela­ti­ve alla resi­den­za abi­tua­le devo­no esse­re assun­te tenen­do con­to del­le esi­gen­ze e del­le aspi­ra­zio­ni dei figli (art. 316 c.c.; art. 337-ter c.c.).

Il col­lo­ca­men­to pre­va­len­te pres­so un geni­to­re, quin­di, non attri­bui­sce a quest’ultimo un pote­re deci­sio­na­le esclu­si­vo sul­la resi­den­za dei figli.

Quando il trasferimento può creare un problema?

Il tra­sfe­ri­men­to può diven­ta­re pro­ble­ma­ti­co quan­do vie­ne attua­to uni­la­te­ral­men­te e ren­de con­cre­ta­men­te più dif­fi­ci­le, o addi­rit­tu­ra com­pro­met­te, la fre­quen­ta­zio­ne dei figli con l’altro geni­to­re.

Non esi­ste però un auto­ma­ti­smo. Non ogni tra­sfe­ri­men­to sen­za accor­do com­por­ta neces­sa­ria­men­te l’obbligo di rien­tro dei figli o la per­di­ta del col­lo­ca­men­to. Il giu­di­ce deve valu­ta­re il caso con­cre­to: le ragio­ni del­lo spo­sta­men­to, l’età dei mino­ri, il loro radi­ca­men­to nel luo­go di ori­gi­ne e in quel­lo di desti­na­zio­ne, la distan­za, l’organizzazione sco­la­sti­ca e fami­lia­re e la pos­si­bi­li­tà di man­te­ne­re rap­por­ti effet­ti­vi con entram­bi i geni­to­ri.

La Cor­te di cas­sa­zio­ne ha chia­ri­to che il geni­to­re che si tra­sfe­ri­sce non per­de per que­sto solo fat­to l’idoneità geni­to­ria­le o il col­lo­ca­men­to dei figli. Il tra­sfe­ri­men­to, tut­ta­via, può ave­re con­se­guen­ze se risul­ta stru­men­ta­le a osta­co­la­re il rap­por­to con l’altro geni­to­re o se non è com­pa­ti­bi­le con il pre­mi­nen­te inte­res­se dei mino­ri .

In altre paro­le, non con­ta sol­tan­to la distan­za indi­ca­ta in chi­lo­me­tri. Con­ta l’impatto con­cre­to del tra­sfe­ri­men­to sul­la vita dei figli e sul­la pos­si­bi­li­tà per l’altro geni­to­re di con­ti­nua­re a svol­ge­re il pro­prio ruo­lo.

La comunicazione del cambio di residenza

In pre­sen­za di figli mino­ri, cia­scun geni­to­re deve comu­ni­ca­re all’altro il cam­bia­men­to di resi­den­za o di domi­ci­lio entro tren­ta gior­ni. La man­ca­ta comu­ni­ca­zio­ne può com­por­ta­re il risar­ci­men­to del dan­no even­tual­men­te pro­vo­ca­to dal­la dif­fi­col­tà di repe­ri­re il geni­to­re o di man­te­ne­re i rap­por­ti fami­lia­ri.

La comu­ni­ca­zio­ne, tut­ta­via, non sosti­tui­sce l’accordo sul­la resi­den­za abi­tua­le dei figli. Se il tra­sfe­ri­men­to inci­de sul­la loro orga­niz­za­zio­ne di vita o sul­le moda­li­tà di fre­quen­ta­zio­ne, è oppor­tu­no affron­ta­re la que­stio­ne pri­ma del­lo spo­sta­men­to, cer­can­do un accor­do docu­men­ta­bi­le oppu­re chie­den­do un prov­ve­di­men­to giu­di­zia­le.

Che cosa può decidere il giudice?

Se i geni­to­ri non rag­giun­go­no un’intesa, il giu­di­ce può sta­bi­li­re dove col­lo­ca­re i figli e come orga­niz­za­re i rap­por­ti con entram­bi. Può, ad esem­pio, rimo­du­la­re i tem­pi di per­ma­nen­za, con­cen­tra­re le visi­te in perio­di più lun­ghi, distri­bui­re diver­sa­men­te gli spo­sta­men­ti oppu­re adot­ta­re prov­ve­di­men­ti tem­po­ra­nei e urgen­ti.

In caso di gra­vi ina­dem­pien­ze o di con­dot­te che pre­giu­di­chi­no i figli o osta­co­li­no l’affidamento, il giu­di­ce può inol­tre ammo­ni­re il geni­to­re, modi­fi­ca­re i prov­ve­di­men­ti già adot­ta­ti, appli­ca­re una som­ma per ogni vio­la­zio­ne, dispor­re una san­zio­ne ammi­ni­stra­ti­va da 75 a 5.000 euro e rico­no­sce­re il risar­ci­men­to dei dan­ni (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Il cam­bio di col­lo­ca­men­to può esse­re pre­so in con­si­de­ra­zio­ne, ma non costi­tui­sce una con­se­guen­za auto­ma­ti­ca del tra­sfe­ri­men­to. Anche que­sta deci­sio­ne deve esse­re adot­ta­ta esclu­si­va­men­te nell’interesse dei figli.

La regola pratica

Pri­ma di tra­sfe­rir­si con i figli è pru­den­te veri­fi­ca­re:

·       se il tra­sfe­ri­men­to modi­fi­ca la loro resi­den­za abi­tua­le;

·       quan­to inci­de sui tem­pi e sui costi del­la fre­quen­ta­zio­ne con l’altro geni­to­re;

·       se sono sta­te con­si­de­ra­te scuo­la, rela­zio­ni, atti­vi­tà e rete fami­lia­re dei mino­ri;

·       se è pos­si­bi­le pro­por­re un nuo­vo calen­da­rio di fre­quen­ta­zio­ne rea­li­sti­co.

Se l’accordo non è pos­si­bi­le, la stra­da cor­ret­ta è rivol­ger­si al giu­di­ce per chie­de­re la rego­la­men­ta­zio­ne o l’autorizzazione del tra­sfe­ri­men­to, illu­stran­do le ragio­ni del­lo spo­sta­men­to e le misu­re con­cre­te pre­di­spo­ste per pre­ser­va­re il rap­por­to dei figli con l’altro geni­to­re.

La liber­tà di cam­bia­re cit­tà non scom­pa­re dopo la sepa­ra­zio­ne. Deve, però, esse­re eser­ci­ta­ta sen­za tra­sfor­ma­re il tra­sfe­ri­men­to in uno stru­men­to per com­pri­me­re la rela­zio­ne dei figli con l’altro geni­to­re e sem­pre alla luce del loro inte­res­se con­cre­to.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

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