Quando una coppia si separa, la gestione quotidiana dei figli può diventare terreno di conflitto. Anche l’iscrizione a una scuola calcio, a un corso di danza o a lezioni di nuoto può trasformarsi in un motivo di discussione.
La domanda che arriva più spesso negli studi legali è semplice: «Se l’altro genitore non è d’accordo, posso iscrivere comunque nostro figlio a un’attività sportiva? E posso chiedere il rimborso della spesa?».
La risposta non è sempre uguale e dipende dal tipo di attività, dal suo costo, dalle condizioni economiche della famiglia e, soprattutto, dall’interesse concreto del minore.
Il punto di partenza: le decisioni devono tenere conto dell’interesse del figlio
In caso di affidamento condiviso, l’art. 337-ter c.c. prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli, comprese quelle relative all’educazione e all’istruzione, siano assunte di comune accordo, considerando le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni del minore (art. 337-ter c.c.).
Questo, però, non significa che ogni spesa per un’attività extrascolastica richieda necessariamente un accordo preventivo formale. Occorre distinguere tra attività e spese che rientrano nel normale percorso di crescita del figlio e scelte nuove, particolarmente costose o impegnative.
Attività già praticate e nuove iscrizioni
Se il figlio pratica da tempo uno sport o frequenta stabilmente un corso, la prosecuzione dell’attività può rientrare tra le spese prevedibili e ricorrenti, soprattutto quando è compatibile con il tenore di vita della famiglia e con le risorse economiche dei genitori. In questi casi, il mancato accordo preventivo non esclude automaticamente il diritto al rimborso della quota a carico dell’altro genitore.
Diverso è il caso dell’avvio di una nuova attività, di una scelta particolarmente onerosa o di un impegno che incida in modo significativo sui tempi di permanenza del figlio presso l’altro genitore. In queste situazioni è opportuno — e può essere necessario, anche in base al provvedimento giudiziale o agli accordi sottoscritti — informare preventivamente l’altro genitore e cercare una decisione condivisa.
Non esiste, quindi, una regola automatica secondo cui lo sport già praticato sarebbe sempre una spesa ordinaria e una nuova attività sarebbe sempre irripetibile senza consenso. La qualificazione dipende dalle circostanze concrete e dal contenuto del provvedimento che disciplina il mantenimento e le spese straordinarie.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il genitore collocatario non deve necessariamente concordare in anticipo ogni spesa destinata ai figli quando si tratta di esborsi sostanzialmente certi nel loro ripetersi e collegati al normale regime di vita della prole. Il preventivo accordo assume invece maggiore rilievo per le spese rilevanti, imprevedibili o non ordinarie.
La mancanza di un accordo preventivo, comunque, non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Il giudice deve verificare se la spesa risponde all’interesse del minore, se è proporzionata alle condizioni economiche dei genitori e se è coerente con il tenore di vita familiare. Lo ha ribadito la Cassazione anche con riferimento alle attività sportive ed extrascolastiche.
La Corte ha inoltre precisato che il semplice rilievo secondo cui l’orario dell’attività potrebbe interferire con il diritto di visita dell’altro genitore non è sufficiente, da solo, a escludere la rilevanza della spesa: occorre valutare concretamente l’interesse del figlio e l’organizzazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Anche la giurisprudenza più recente ha confermato che il mancato interpello può avere conseguenze nei rapporti tra i genitori, ma non rende automaticamente irripetibile una spesa utile, documentata e proporzionata
Come comportarsi in pratica
Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile:
- informare preventivamente l’altro genitore, preferibilmente con una comunicazione tracciabile, indicando il tipo di attività, la durata, gli orari e il costo;
- chiedere una risposta motivata, soprattutto quando si tratta di una nuova iscrizione o di una spesa significativa;
- conservare ricevute, fatture e comunicazioni, così da poter dimostrare l’effettivo esborso e la sua riferibilità al figlio;
- verificare il contenuto del provvedimento giudiziale o dell’accordo di separazione, che può prevedere regole specifiche sulle spese straordinarie e sulla necessità di una previa concertazione;
- valutare la compatibilità dell’attività con i tempi di frequentazione dell’altro genitore, evitando che lo sport diventi uno strumento per comprimere il rapporto del figlio con uno dei genitori.
Il silenzio dell’altro genitore non equivale automaticamente a consenso. Può tuttavia essere valutato dal giudice insieme alla documentazione disponibile e alle ragioni concrete della scelta. Allo stesso modo, un dissenso generico non basta necessariamente a escludere il rimborso: ciò che conta è verificare se la spesa sia realmente utile al minore, sostenibile e coerente con il suo percorso di crescita.
In caso di contrasto persistente, la questione può essere sottoposta al giudice competente per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento e per la soluzione delle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale, secondo la disciplina dell’art. 473-bis.38 c.p.c. (art. 473-bis.38 c.p.c.).
Tutelare il diritto allo sport e alle attività formative significa tutelare il benessere del figlio, senza però dimenticare che le decisioni devono essere assunte con lealtà, trasparenza e attenzione ai diritti di entrambi i genitori. Quando il disaccordo non può essere risolto, è opportuno esaminare il caso concreto alla luce del provvedimento di separazione, delle esigenze del minore e della documentazione delle spese.
Avv. Francesco Frezza
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