FIGLI MAGGIORENNI E “LAVORETTI”: PERCHÉ IL MANTENIMENTO NON SCADE CON IL PRIMO CONTRATTO PRECARIO

La sentenza che abbiamo ottenuto ci conferma che il diritto di famiglia è fatto di persone, non di formule. Ogni caso va valutato nella sua specificità, con attenzione alle circostanze concrete.

Hai un figlio all’u­ni­ver­si­tà che ha tro­va­to un pic­co­lo impie­go part-time?

Atten­zio­ne: non signi­fi­ca affat­to che l’ob­bli­go di man­te­ni­men­to sia sva­ni­to.

 In un’e­po­ca segna­ta dal­l’in­sta­bi­li­tà lavo­ra­ti­va, una recen­te vit­to­ria del nostro stu­dio pres­so il Tri­bu­na­le di Napo­li Nord fa scuo­la, tute­lan­do il dirit­to dei gio­va­ni a com­ple­ta­re la pro­pria for­ma­zio­ne sen­za l’an­sia del­l’ab­ban­do­no eco­no­mi­co.

Il caso: “Mio figlio lavora, non pago più”

La vicen­da nasce dal­la richie­sta di un padre che, dopo anni di ver­sa­men­ti (appe­na 250€ per due figli), ha chie­sto al giu­di­ce di esse­re eso­ne­ra­to dal­l’ob­bli­go.

La sua moti­va­zio­ne? I figli era­no ormai mag­gio­ren­ni e uno di loro ave­va ini­zia­to a lavo­ra­re con un con­trat­to part-time.

Tut­ta­via, la real­tà era ben diver­sa: entram­bi i ragaz­zi era­no stu­den­ti uni­ver­si­ta­ri impe­gna­ti e quel “lavo­ro” non era che un con­trat­to a ter­mi­ne di soli tre mesi, mai rin­no­va­to.

Quando un lavoro è “abbastanza” per smettere di pagare?

Il Tri­bu­na­le è sta­to cate­go­ri­co: l’au­to­suf­fi­cien­za eco­no­mi­ca non è un con­cet­to astrat­to. Per inter­rom­pe­re il man­te­ni­men­to, non basta che il figlio per­ce­pi­sca un red­di­to mini­mo o sal­tua­rio.

I cri­te­ri fon­da­men­ta­li riba­di­ti dal­la giu­ri­spru­den­za sono chia­ri:

Sta­bi­li­tà vs Pre­ca­rie­tà: Un con­trat­to a chia­ma­ta o un part-time di pochi mesi non garan­ti­sco­no una rea­le auto­no­mia.

Il per­cor­so di stu­di: Se il figlio stu­dia con pro­fit­to, il dirit­to al soste­gno pre­va­le fin­ché non ter­mi­na il ciclo di for­ma­zio­ne .

L’im­pe­gno atti­vo: Il gio­va­ne deve dimo­stra­re di non esse­re iner­te, ma di atti­var­si con­cre­ta­men­te per cer­ca­re la pro­pria stra­da.

Chi deve “provare” cosa?

Un erro­re comu­ne è pen­sa­re che sia il figlio (o il geni­to­re con­vi­ven­te) a dover giu­sti­fi­ca­re il biso­gno. In real­tà, la Cas­sa­zio­ne par­la chia­ro: spet­ta al geni­to­re che vuo­le smet­te­re di paga­re dimo­stra­re che il figlio è diven­ta­to auto­no­mo o che è disoc­cu­pa­to per sua col­pa (iner­zia o rifiu­to di offer­te con­grue).

Nel nostro caso, il padre non solo non ha pro­va­to l’au­to­no­mia dei figli, ma è emer­so che la sua situa­zio­ne eco­no­mi­ca era per­si­no miglio­ra­ta rispet­to al momen­to del divor­zio.

Conclusione: non è una questione di formule, ma di vita reale

Que­sta vit­to­ria ci ricor­da che il dirit­to di fami­glia non segue auto­ma­ti­smi lega­ti all’e­tà ana­gra­fi­ca.

Il man­te­ni­men­to non è un obbli­go “a vita”, ma nem­me­no un inter­rut­to­re che si spe­gne a 18 anni. Si trat­ta di pro­teg­ge­re il futu­ro dei ragaz­zi fin­ché non han­no basi soli­de per cam­mi­na­re con le pro­prie gam­be.

Cosa fare se ti trovi in questa situazione

Se sei un geni­to­re che rice­ve una richie­sta di modi­fi­ca del­l’as­se­gno di man­te­ni­men­to per un figlio mag­gio­ren­ne, il nostro con­si­glio è:

Non sot­to­va­lu­ta­re la que­stio­ne – ser­ve una dife­sa tec­ni­ca ade­gua­ta

Rac­co­gli docu­men­ta­zio­ne sul per­cor­so di stu­di del figlio, sui suoi sfor­zi per tro­va­re lavo­ro, sul­la pre­ca­rie­tà di even­tua­li con­trat­ti

Docu­men­ta le tue spe­se effet­ti­ve per il man­te­ni­men­to

Rivol­gi­ti a un pro­fes­sio­ni­sta che cono­sca bene que­sta mate­ria

Se inve­ce sei il geni­to­re che ver­sa l’as­se­gno e pen­si che sia il momen­to di chie­der­ne la revi­sio­ne, ricor­da che:

L’one­re del­la pro­va del rag­giun­gi­men­to del­l’au­to­suf­fi­cien­za gra­va su di te

Un lavo­ro pre­ca­rio non basta a far ces­sa­re il dirit­to.

Devi dimo­stra­re un rea­le peg­gio­ra­men­to del­la tua situa­zio­ne eco­no­mi­ca

Hai una situa­zio­ne simi­le? Con­tat­ta­ci per una con­su­len­za. Sia­mo qui per difen­de­re i tuoi dirit­ti con com­pe­ten­za e pas­sio­ne.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

Via Ambra, 4

81038 Tren­to­la Ducen­ta (Caser­ta)

 3298732313     0810103718     0810107165   
 avv.francescofrezza@gmail.com     avv.francescofrezza@pec.it   
 www.studiofrezza.it

Torna in alto