MAMMA: IL PRIMO AVVOCATO A TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE

Il ruolo legale della mamma come garante dei minori. Un'analisi giuridica sulla tutela del "diritto alla felicità" dei figli.
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Nel­la ricor­ren­za del­la Festa del­la Mam­ma, il dirit­to di fami­glia offre l’occasione per una rifles­sio­ne che supe­ra la cele­bra­zio­ne affet­ti­va per esa­mi­na­re il valo­re civi­le e la fun­zio­ne giu­ri­di­ca del­la mater­ni­tà. Se nell’immaginario comu­ne la madre rap­pre­sen­ta il por­to sicu­ro dell’infanzia, dal pun­to di vista nor­ma­ti­vo essa costi­tui­sce il pri­mo e fon­da­men­ta­le pre­si­dio di tute­la dei dirit­ti del mino­re.

La responsabilità genitoriale come funzione di garanzia

L’evoluzione del dirit­to di fami­glia, cul­mi­na­ta con la rifor­ma del 2013, ha defi­ni­ti­va­men­te supe­ra­to il con­cet­to di “pote­stà” a favo­re del­la “respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le”. Que­sto muta­men­to non è mera­men­te ter­mi­no­lo­gi­co: ha spo­sta­to il bari­cen­tro dal pote­re del geni­to­re sul figlio al dove­re di cura e pro­te­zio­ne ver­so que­st’ul­ti­mo.

In que­sto qua­dro, la figu­ra mater­na agi­sce come un vero e pro­prio garan­te. L’articolo 147 del Codi­ce Civi­le impo­ne infat­ti il dove­re di “man­te­ne­re, istrui­re, edu­ca­re e assi­ste­re moral­men­te i figli”. È pro­prio nel con­cet­to di assi­sten­za mora­le che si fon­da quel­la dife­sa quo­ti­dia­na che pre­ce­de ogni inter­ven­to giu­di­zia­le: la tute­la del dirit­to alla cre­sci­ta equi­li­bra­ta, all’ascolto e alla sta­bi­li­tà affet­ti­va.

La rappresentanza legale: la difesa degli interessi del minore

Sot­to il pro­fi­lo stret­ta­men­te tec­ni­co, la madre eser­ci­ta la rap­pre­sen­tan­za lega­le ex art. 320 c.c. Que­sto isti­tu­to affi­da al geni­to­re il com­pi­to di com­pie­re tut­ti gli atti civi­li neces­sa­ri a pro­teg­ge­re gli inte­res­si del figlio, sia­no essi di natu­ra patri­mo­nia­le o rela­ti­vi ai dirit­ti del­la per­so­na­li­tà.

Pri­ma che un pro­fes­sio­ni­sta inter­ven­ga in sede giu­di­zia­le, è la madre a far­si voce e scu­do per il mino­re in ambi­ti cru­cia­li:

  • Dirit­to alla salu­te: nel pre­sta­re il con­sen­so infor­ma­to per le cure medi­che.
  • Dirit­to all’i­stru­zio­ne: nel­la scel­ta del per­cor­so for­ma­ti­vo più ido­neo alle incli­na­zio­ni del figlio.
  • Dirit­to all’i­den­ti­tà e alla pri­va­cy: nel­la gestio­ne del­la repu­ta­zio­ne digi­ta­le del mino­re.

Il preminente interesse del fanciullo

Tut­ta la giu­ri­spru­den­za moder­na, influen­za­ta dal­la Con­ven­zio­ne di New York, ruo­ta attor­no al prin­ci­pio del Best Inte­rests of the Child. La madre, nel suo ruo­lo quo­ti­dia­no, è la pri­ma inter­pre­te di que­sto cano­ne. Ogni sua deci­sio­ne costi­tui­sce una for­ma di tute­la pre­ven­ti­va vol­ta a garan­ti­re che l’interesse del figlio resti sem­pre pre­mi­nen­te rispet­to alle dina­mi­che ester­ne.

Cele­bra­re la figu­ra mater­na da un pun­to di vista giu­ri­di­co signi­fi­ca rico­no­sce­re l’im­por­tan­za di una fun­zio­ne che lo Sta­to dele­ga alla fami­glia: la for­ma­zio­ne dei cit­ta­di­ni di doma­ni attra­ver­so la pro­te­zio­ne dei loro dirit­ti fon­da­men­ta­li.

Se l’avvocatura inter­vie­ne nei momen­ti di cri­si, la mater­ni­tà agi­sce in regi­me di tute­la costan­te. È, a tut­ti gli effet­ti, una “dife­sa d’uf­fi­cio” che non cono­sce sca­den­ze, dove il codi­ce di rife­ri­men­to non è solo quel­lo scrit­to, ma quel­lo del­l’im­pe­gno instan­ca­bi­le ver­so il futu­ro dei figli.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

Via Ambra, 4

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