Quando si parla di separazione, molti pensano subito a lunghe battaglie legali, costi elevati e stress emotivo. Ma non sempre è così.
Quando c’è la volontà di trovare un accordo civile, la procedura può essere rapida ed efficiente, anche in situazioni che sembrano complicate sulla carta.
Recentemente abbiamo gestito il caso di due coniugi stranieri residenti in Italia che hanno deciso di separarsi consensualmente.
La particolarità? Il loro matrimonio era stato celebrato all’estero, in Romania, diversi anni fa, e non risultava trascritto nei registri dello Stato Civile italiano.

Il dubbio iniziale: la mancata trascrizione è un ostacolo?
I coniugi temevano che la mancata trascrizione del matrimonio in Italia potesse rappresentare un ostacolo burocratico insormontabile. In realtà, si tratta di un timore comune ma infondato.
Il principio è chiaro: l’articolo 32 della legge n. 218 del 1995 stabilisce che in materia di separazione personale la giurisdizione italiana sussiste quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia, ma anche nei casi previsti dall’articolo 3 della stessa legge, che include la residenza o il domicilio in Italia.
La giurisprudenza ha confermato più volte questo orientamento: il matrimonio celebrato all’estero tra cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 28 della L. n. 218 del 1995. La trascrizione, infatti, non ha natura costitutiva del vincolo matrimoniale, ma solo funzione certificativa e di pubblicità.
La soluzione: ricorso congiunto e rinuncia all’udienza
Nel nostro caso, abbiamo presentato un ricorso congiunto al Tribunale di Napoli Nord, confermando le condizioni concordate tra i coniugi. Entrambi erano economicamente autosufficienti e avevano già definito autonomamente i rapporti patrimoniali, senza necessità di assegni di mantenimento.
Un elemento che ha accelerato ulteriormente i tempi è stata la rinuncia all’udienza di comparizione. Quando le parti sono d’accordo su tutto e non ci sono figli minori o economicamente non autosufficienti, è possibile chiedere al giudice di procedere direttamente alla decisione, evitando passaggi formali non necessari.
La decisione del Tribunale: competenza affermata e separazione pronunciata
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza ha confermato un principio fondamentale: anche se il matrimonio è stato celebrato all’estero e non trascritto in Italia, il giudice italiano è competente a pronunciarsi sulla separazione dei coniugi se questi risiedono nel nostro Paese.
La domanda è stata accolta e la separazione pronunciata in tempi record, recependo tutti gli accordi presi dalle parti:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- reciproco consenso al rilascio di documenti che richiedano l’autorizzazione del coniuge;
- definizione completa dei rapporti patrimoniali.
Quando la separazione consensuale è possibile
La separazione consensuale rappresenta la soluzione ideale quando:
- entrambi i coniugi sono d’accordo nel voler porre fine alla convivenza;
- non ci sono figli minori, oppure i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- le parti hanno trovato un accordo sui rapporti patrimoniali e sul mantenimento;
- c’è la volontà di chiudere questa fase della vita in modo civile e costruttivo.
In questi casi, la procedura può essere molto più rapida rispetto a una separazione giudiziale contenziosa. E, come dimostra il nostro caso, anche situazioni apparentemente complesse – come un matrimonio estero non trascritto – non rappresentano un ostacolo.
La morale della storia
La burocrazia non deve spaventare. Con il giusto supporto legale e la volontà di collaborare, anche le situazioni che sembrano intricate possono essere risolte in modo efficiente e consensuale, permettendo a entrambe le parti di voltare pagina con serenità.
Se vi trovate in una situazione simile o avete dubbi su come gestire una separazione in modo pacifico, non esitate a contattarci per una consulenza personalizzata.
Avv. Francesco Frezza
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