IL CASO DELLA “FAMIGLIA NEL BOSCO”: LE VERE RAGIONI

Il caso della "famiglia nel bosco" ha sollevato molte domande sull'intervento del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila

Per­ché il Tri­bu­na­le ha allon­ta­na­to i bam­bi­ni del­la “fami­glia nel bosco”? Le vere ragio­ni die­tro una deci­sio­ne che ha fat­to discu­te­re

Negli ulti­mi gior­ni si è par­la­to mol­to del caso dei tre mino­ri del­la cosid­det­ta “fami­glia nel bosco” allon­ta­na­ti dal Tri­bu­na­le per i Mino­ren­ni di L’ Aqui­la.

 Mol­ti si chie­do­no: “Ma per­ché? Cosa han­no fat­to di così gra­ve que­sti geni­to­ri?”.

La rispo­sta non è sem­pli­ce come potreb­be sem­bra­re, e soprat­tut­to non riguar­da un sin­go­lo epi­so­dio, ma un insie­me di situa­zio­ni che han­no mes­so a rischio il benes­se­re dei bam­bi­ni.

Non è stata una decisione presa alla leggera

Pri­ma di tut­to, è impor­tan­te capi­re che i giu­di­ci non deci­do­no mai di allon­ta­na­re dei bam­bi­ni dal­la fami­glia sen­za moti­vi gra­vis­si­mi. Come sta­bi­li­sce l’ar­ti­co­lo 333 del Codi­ce civi­le, il Tri­bu­na­le può inter­ve­ni­re solo quan­do “la con­dot­ta di uno o di entram­bi i geni­to­ri appa­re comun­que pre­giu­di­zie­vo­le al figlio”.

Nel caso spe­ci­fi­co del­la “fami­glia nel bosco”, i pro­ble­mi era­no mol­te­pli­ci e gra­vi tra cui le con­di­zio­ni di vita dei bam­bi­ni: i tre mino­ri del­la “fami­glia nel bosco” vive­va­no in con­di­zio­ni che il Tri­bu­na­le ha defi­ni­to di “sostan­zia­le abban­do­no”.

Non si tratta solo di povertà economica, ma di una situazione molto più complessa:

  • Casa ina­de­gua­ta: La fami­glia vive­va in un rude­re fati­scen­te sen­za elet­tri­ci­tà, acqua cor­ren­te o riscal­da­men­to. Non è que­stio­ne di lus­so, ma di sicu­rez­za basi­la­re per dei bam­bi­ni.
  • Nien­te scuo­la: I bam­bi­ni non fre­quen­ta­va­no rego­lar­men­te la scuo­la e non ave­va­no un pedia­tra di rife­ri­men­to. L’i­stru­zio­ne e la salu­te sono dirit­ti fon­da­men­ta­li dei mino­ri.
  • Iso­la­men­to socia­le: I pic­co­li vive­va­no com­ple­ta­men­te iso­la­ti, sen­za con­tat­ti con altri bam­bi­ni del­la loro età. Que­sto, secon­do gli stu­di scien­ti­fi­ci cita­ti dal Tri­bu­na­le, può cau­sa­re gra­vi dan­ni allo svi­lup­po psi­co­lo­gi­co.
  • Il dirit­to dei bam­bi­ni alla socia­liz­za­zio­ne

Uno degli aspet­ti più inte­res­san­ti del­la deci­sio­ne riguar­da il “dirit­to alla vita di rela­zio­ne” dei mino­ri, tute­la­to dal­l’ar­ti­co­lo 2 del­la Costi­tu­zio­ne.

I giudici hanno spiegato che privare i bambini del confronto con i coetanei può avere conseguenze devastanti:

  • Dif­fi­col­tà nel­l’ap­pren­di­men­to coo­pe­ra­ti­vo
  • Pro­ble­mi di auto­sti­ma e moti­va­zio­ne
  • Inca­pa­ci­tà di gesti­re i con­flit­ti
  • Rischio di iso­la­men­to socia­le

Come ha chia­ri­to la Cas­sa­zio­ne Civi­le, per la sospen­sio­ne del­la respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le “è suf­fi­cien­te una con­dot­ta del geni­to­re che appa­re comun­que pre­giu­di­zie­vo­le al figlio, non essen­do neces­sa­rio che tale com­por­ta­men­to abbia già cagio­na­to un dan­no al figlio mino­re”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Il pun­to di non ritor­no è arri­va­to quan­do i geni­to­ri del­la “fami­glia nel bosco” han­no por­ta­to i figli in una tra­smis­sio­ne tele­vi­si­va nazio­na­le (“Le Iene”), vio­lan­do il loro dirit­to alla riser­va­tez­za. Come pre­vi­sto dal­l’ar­ti­co­lo 50 del Codi­ce Pri­va­cy, è vie­ta­to divul­ga­re noti­zie o imma­gi­ni che per­met­ta­no di iden­ti­fi­ca­re un mino­re coin­vol­to in pro­ce­di­men­ti giu­di­zia­ri.

I giu­di­ci han­no visto in que­sto gesto un uso stru­men­ta­le dei bam­bi­ni per otte­ne­re pres­sio­ni media­ti­che sul pro­ces­so, met­ten­do i pro­pri inte­res­si pri­ma di quel­li dei figli.

Non è una questione di povertà

È fon­da­men­ta­le chia­ri­re che il Tri­bu­na­le non ha allon­ta­na­to i bam­bi­ni del­la “fami­glia nel bosco” per­ché era­no pove­ri.

 La pover­tà eco­no­mi­ca, da sola, non giu­sti­fi­ca mai l’al­lon­ta­na­men­to di un mino­re.

Il pro­ble­ma era l’in­sie­me di situa­zio­ni peri­co­lo­se per la salu­te fisi­ca e psi­co­lo­gi­ca dei bam­bi­ni, aggra­va­te dal rifiu­to dei geni­to­ri di col­la­bo­ra­re con i ser­vi­zi socia­li.

La tutela dell’interesse superiore del minore

Come ha sta­bi­li­to la giu­ri­spru­den­za più recen­te, “l’in­te­res­se del mino­re a uno svi­lup­po psi­co­fi­si­co sano in un ambien­te ido­neo pre­va­le sul dirit­to del­l’a­dul­to alla con­ti­nui­tà affet­ti­va”.

I giu­di­ci han­no dovu­to sce­glie­re tra il dirit­to dei geni­to­ri di tene­re con sé i figli e il dirit­to dei bam­bi­ni di cre­sce­re in un ambien­te sicu­ro e sti­mo­lan­te. Han­no scel­to di pro­teg­ge­re i più debo­li.

Una decisione reversibile

È impor­tan­te ricor­da­re che que­sti prov­ve­di­men­ti non sono defi­ni­ti­vi. Come pre­ve­de l’ar­ti­co­lo 333 del Codi­ce civi­le, “tali prov­ve­di­men­ti sono revo­ca­bi­li in qual­sia­si momen­to” se i geni­to­ri dimo­stra­no di aver risol­to i pro­ble­mi che han­no por­ta­to all’al­lon­ta­na­men­to.

Il siste­ma giu­ri­di­co ita­lia­no non vuo­le sepa­ra­re le fami­glie, ma pro­teg­ge­re i bam­bi­ni.

Quan­do i geni­to­ri del­la “fami­glia nel bosco” riu­sci­ran­no a garan­ti­re un ambien­te sicu­ro e ade­gua­to, i figli potran­no tor­na­re a casa.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

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