SHARENTING: QUELL’IMPRONTA DIGITALE CHE LASCIAMO SUI NOSTRI FIGLI (SENZA AVERGLIELO MAI CHIESTO)

Cosa rischia chi pubblica le foto dei figli sui social? Scopri cosa stabilisce la legge, la giurisprudenza sullo sharenting e le regole per proteggerli.

Ogni gior­no, in Ita­lia e nel mon­do, milio­ni di geni­to­ri pub­bli­ca­no foto dei pro­pri figli sui social net­work. Il pri­mo gior­no di scuo­la, la pagel­la, la par­ti­ta di cal­cio, la tor­ta di com­plean­no: gesti d’af­fet­to, qua­si sem­pre. Ma c’è un dato che sfug­ge ai più: quan­do pub­bli­chia­mo una foto di nostro figlio, stia­mo com­pien­do un atto che ha con­se­guen­ze giu­ri­di­che pre­ci­se — e poten­zial­men­te mol­to serie.

Que­sto feno­me­no ha un nome: share­n­ting, dal­l’in­gle­se share (con­di­vi­de­re) e paren­ting (geni­to­ria­li­tà). Ed è un tema su cui i tri­bu­na­li ita­lia­ni stan­no inter­ve­nen­do con deci­sio­ni sem­pre più inci­si­ve.

Il figlio non è una “proprietà”: chi decide sulla sua immagine?

Par­tia­mo da un prin­ci­pio fon­da­men­ta­le, spes­so dimen­ti­ca­to: i figli non appar­ten­go­no ai geni­to­ri. Sono per­so­ne distin­te, tito­la­ri di dirit­ti pro­pri — pri­mo fra tut­ti il dirit­to all’im­ma­gi­ne e alla riser­va­tez­za.

Il geni­to­re non eser­ci­ta un pote­re asso­lu­to. Agi­sce piut­to­sto come una sor­ta di “ammi­ni­stra­to­re” dei dati per­so­na­li del mino­re, e ogni sua scel­ta deve esse­re orien­ta­ta esclu­si­va­men­te all’in­te­res­se del bam­bi­no o del ragaz­zo. È la respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le a impor­lo, ed è un prin­ci­pio che la leg­ge decli­na in una serie di rego­le mol­to con­cre­te.

Cosa dice la legge: i paletti da conoscere

Tre sono i rife­ri­men­ti nor­ma­ti­vi essen­zia­li:

  • L’ar­ti­co­lo 10 del Codi­ce Civi­le e l’ar­ti­co­lo 96 del­la Leg­ge sul Dirit­to d’Au­to­re (L. 633/​1941) pro­teg­go­no l’im­ma­gi­ne di ogni per­so­na con­tro espo­si­zio­ni non auto­riz­za­te che pos­sa­no recar­le pre­giu­di­zio. Vale per gli adul­ti, e a mag­gior ragio­ne per i mino­ri.
  • Il GDPR (il Rego­la­men­to euro­peo sul­la pro­te­zio­ne dei dati per­so­na­li) e il Codi­ce del­la Pri­va­cy ita­lia­no (D.Lgs. 196/​2003) sta­bi­li­sco­no tute­le par­ti­co­lar­men­te rigi­de quan­do si trat­ta­no dati di mino­ri in ambien­te digi­ta­le.
  • Il pun­to più impor­tan­te, e spes­so quel­lo che gene­ra veri e pro­pri con­flit­ti lega­li: sot­to i 14 anni, qual­sia­si dif­fu­sio­ne di imma­gi­ni del mino­re richie­de il con­sen­so espli­ci­to e pre­ven­ti­vo di entram­bi i geni­to­ri. La pub­bli­ca­zio­ne sui social net­work è con­si­de­ra­ta un atto di straor­di­na­ria ammi­ni­stra­zio­ne. Tra­dot­to: se un geni­to­re pub­bli­ca una foto sen­za il con­sen­so del­l’al­tro, com­pie un ille­ci­to.

Quando i giudici intervengono: i casi che hanno fatto scuola

La giu­ri­spru­den­za ita­lia­na è ormai chia­ra e tut­t’al­tro che indul­gen­te. I tri­bu­na­li inter­ven­go­no soprat­tut­to nei con­te­sti di sepa­ra­zio­ne con­flit­tua­le, ma non solo. I rischi che i giu­di­ci segna­la­no ruo­ta­no attor­no a tre gran­di que­stio­ni.

1. L’identità digitale che il minore non ha mai scelto

Ogni foto pub­bli­ca­ta oggi costrui­sce una trac­cia per­ma­nen­te. È un’i­den­ti­tà digi­ta­le che il bam­bi­no non ha potu­to sce­glie­re, e che potreb­be un gior­no crear­gli imba­raz­zo, con­di­zio­na­re le sue rela­zio­ni o per­si­no limi­ta­re le sue oppor­tu­ni­tà pro­fes­sio­na­li. Inter­net non dimen­ti­ca.

2. La sicurezza: una volta online, la foto non è più tua

Pub­bli­ca­re una foto su un social signi­fi­ca per­der­ne il con­trol­lo. Chiun­que può sal­var­la, modi­fi­car­la, con­di­vi­der­la altro­ve. Nei casi più gra­vi, le imma­gi­ni di mino­ri fini­sco­no in cir­cui­ti di malin­ten­zio­na­ti o ven­go­no uti­liz­za­te per fur­ti d’i­den­ti­tà. Non è allar­mi­smo: è un rischio docu­men­ta­to e rea­le.

3. Le sanzioni: i giudici fanno sul serio

Ecco tre pro­nun­ce che dan­no la misu­ra di come i tri­bu­na­li affron­ta­no la que­stio­ne:

  • Tri­bu­na­le di Roma: ha ordi­na­to a una madre la rimo­zio­ne imme­dia­ta di tut­te le foto del figlio sedi­cen­ne pub­bli­ca­te onli­ne, con una pena­le di 10.000 euro in caso di futu­re vio­la­zio­ni.
  • Tri­bu­na­le di Tra­ni: ha con­dan­na­to una madre a rimuo­ve­re i video del­la figlia mino­re da Tik­Tok, sta­bi­len­do una san­zio­ne pecu­nia­ria per ogni gior­no di ritar­do nel­l’a­dem­pi­men­to.
  • Tri­bu­na­le di Rie­ti: ha con­dan­na­to una zia al risar­ci­men­to dei dan­ni per aver pub­bli­ca­to sui social deci­ne di foto dei nipo­ti sen­za il con­sen­so del padre.

Il mes­sag­gio è uni­vo­co: la pub­bli­ca­zio­ne non auto­riz­za­ta di imma­gi­ni di mino­ri ha con­se­guen­ze eco­no­mi­che con­cre­te, e i giu­di­ci non esi­ta­no ad appli­car­le — anche ver­so i paren­ti.

Le tre regole per condividere in sicurezza

Con­di­vi­de­re la pro­pria feli­ci­tà di geni­to­re è uma­no e com­pren­si­bi­le. Ma si può fare sen­za met­te­re a rischio i pro­pri figli. Basta segui­re tre sem­pli­ci rego­le.

Limi­ta la pri­va­cy. Usa pro­fi­li pri­va­ti e restrin­gi la cer­chia dei con­tat­ti a per­so­ne di cui ti fidi dav­ve­ro. Non è il nume­ro di like a ren­de­re pre­zio­so un ricor­do.

Eli­mi­na i det­ta­gli sen­si­bi­li. Nes­su­na foto deve mostra­re il logo del­la scuo­la, la divi­sa spor­ti­va, l’in­ter­no del­la casa o ele­men­ti che per­met­ta­no di rico­strui­re gli ora­ri e le abi­tu­di­ni del bam­bi­no. Sono infor­ma­zio­ni che, nel­le mani sba­glia­te, diven­ta­no peri­co­lo­se.

Fai il test dei 18 anni. Pri­ma di pre­me­re “con­di­vi­di”, fer­ma­ti un atti­mo e chie­di­ti: «A mio figlio o a mia figlia farà pia­ce­re vede­re que­sta foto pub­bli­ca quan­do avrà 18 anni?». Se la rispo­sta è “non lo so” oppu­re “no”, lascia per­de­re. Quel ricor­do resta pre­zio­so anche solo per te.

Oggi con­di­vi­dia­mo un sor­ri­so, ma sul web rischia­mo di lascia­re un’im­pron­ta che non si can­cel­la più. Pro­teg­ge­re la digni­tà e la riser­va­tez­za dei nostri figli non è una limi­ta­zio­ne: è il pri­mo, vero eser­ci­zio del­la respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

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