Nelle dinamiche di una separazione o di un divorzio, uno dei temi più delicati e complessi riguarda l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie. Per questo motivo l’argomento che sarà trattato oggi ha implicazioni non solo finanziarie, ma anche emotive e familiari, che richiedono una comprensione approfondita delle leggi e dei diritti delle parti coinvolte.
Ti stai ponendo domande del tipo: quali sono le spese straordinarie? come si determina la partecipazione alle spese straordinarie? Come ottenere il rimborso se l’altro genitore non vuole partecipare? Ebbene allora questo articolo fa proprio al caso tuo. Buona lettura.
Anche se abbiamo avuto modo di vedere, insieme, cosa sia l’assegno di mantenimento e la funzione che svolge, forse è importante rispolverare il concetto.
L’assegno di mantenimento è un contributo economico che un coniuge deve versare all’altro dopo la separazione o il divorzio, al fine di garantire il sostentamento della persona che non dispone di risorse economiche sufficienti per far fronte alle proprie esigenze. Questo sostegno può essere concesso in base a vari fattori, tra cui reddito, capacità lavorativa, stato di salute e responsabilità familiari.
La determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento dipende da molteplici variabili, e può essere stabilita tramite accordo tra le parti o tramite decisione del tribunale. In molti casi, si tiene conto del tenore di vita durante il matrimonio, delle necessità della parte che riceve l’assegno e delle capacità economiche della parte che lo versa.
Cosa si intende per spese straordinarie e qual è la loro rilevanza legale?
Le spese straordinarie sono quelle che vanno al di là delle spese ordinarie necessarie per il sostentamento quotidiano. Queste spese possono riguardare, ad esempio, cure mediche non coperte dall’assicurazione, attività extracurriculari dei figli, o spese per l’istruzione. La gestione di queste spese è spesso oggetto di contenzioso tra le parti, poiché non è sempre chiaro chi debba sostenere tali costi e in che misura.
Dal punto di vista legale, le spese straordinarie sono regolate da specifiche disposizioni legislative o dalle clausole di un accordo di separazione o divorzio. È importante che queste disposizioni siano chiare e dettagliate per evitare dispute e incomprensioni in futuro.
Nel caso delle spese straordinarie, il consenso tra le parti è fondamentale. Tuttavia, quando non si raggiunge un accordo, il tribunale può intervenire per risolvere la questione. In queste situazioni, il tribunale terrà conto di vari fattori, inclusi i redditi delle parti, le esigenze dei figli e la natura e l’importo delle spese in questione.
Un altro aspetto da considerare è che, anche se un coniuge versa un assegno di mantenimento regolare, potrebbe non essere obbligato a contribuire alle spese straordinarie. Questo dipenderà dalle disposizioni specifiche stabilite nel contratto di separazione o divorzio o dalle leggi vigenti nel luogo di residenza.
Quali sono le spese straordinarie e come vanno distribuite tra i genitori?
Le domande relative alle spese straordinarie per i figli sono senza dubbio quelle che i nostri assistiti ci rivolgono con maggiore frequenza quando si accingono a regolamentare gli aspetti economici nella gestione dei figli con l’altro genitore.
Prima di tutto, si deve ribadire che, dopo la riforma sulla filiazione introdotta dalla Lg. 219/2019, la disciplina è la stessa per tutti i figli legittimi, naturali, adottivi anche a seguito di step child adoption.
In secondo luogo, gli aspetti economici relativi ai figli possono essere regolamentati sia in fase di separazione /divorzio/affidamento di figli naturali e possono essere modificati qualora sopravvengano cambiamenti rilevanti dei redditi di un genitore.
Lo Studio Legale Frezza da sempre cerca di aiutare i genitori o il genitore (anche quando ne seguiamo uno solo di loro) a raggiungere una definizione consensuale con l’altro genitore. Questa modalità consente alle parti la massima libertà di scelta e la possibilità di trovare un accordo su “misura” in base alle loro possibilità economiche ed alle esigenze dei figli con un notevole risparmio sia in tempo che in spese legali. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che l’interesse da tutelare è quello dei figli ed un accordo garantisce loro, sicuramente, maggiore serenità e sicurezza.
Quali sono le spese straordinarie per i figli?
Non c’è una precisa definizione normativa per le spese straordinarie: per esclusione, sono tutte le spese che non rientrano nel mantenimento. Infatti, se per mantenimento il genitore deve intendere quell’importo che va a coprire le spese a titolo di vitto (ossia spesa alimentare e, per esempio, se il figlio fosse piccolo include la mensa scolastica), alloggio (eventuale spesa per canone di affitto, mutuo e utenze) e spese base per vestiario o per la ricarica del cellulare, tutto il resto sono spese straordinarie che devono essere sostenute da entrambi i genitori.
Tuttavia, dal momento che sono davvero tante le spese per i figli che non sono coperte dal mantenimento, la giurisprudenza ha cercato di trovare soluzioni pratiche per evitare che i genitori debbano ogni volta chiarire tra loro di che natura sia la spesa per il figlio e come devono dividerla.
Tra le varie pronunce sull’argomento, la Cassazione ha elaborato un principio di diritto per il quale le spese straordinarie sono suddivisibili in 2 categorie:
Le spese straordinarie “obbligatorie” ossia le spese che riguardano la salute e le attività scolastiche / sportive /ludiche e che presumono un accordo pacifico tra i genitori ed in quanto tali vanno sostenute senza essere state prima concordate.
Sono le seguenti:
- le visite specialistiche prescritte dal medico di base;
- i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d’urgenza;
- Per i farmaci sono esclusi i farmaci da banco o per intenderci moment, tachipirina e simili;
- le spese scolastiche di iscrizione tasse universitarie e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato (libri di testo e cartolibreria come dotazione iniziale di tutto il materiale) e le uscite scolastiche senza pernottamento;
- le spese sportive, conseguenza della scelta concordata prima della separazione — incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
- le spese ludico-ricreativo-culturali conseguenti alle scelte concordate prima della separazione ‑incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature;
- le spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- il cambio vestiario avente carattere non ordinario secondo buon senso (acquisto di cappotto, giacca invernale insomma capi di cambio stagione).
Tutte le altre sono spese straordinarie che dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, secondo la Cassazione sono “le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento”. Evidentemente, si tratta delle spese che riguardano eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche ed imprevedibili o quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento.
Come si determina la partecipazione alle spese straordinarie?
Le spese straordinarie non possono essere incluse in un ammontare predeterminato forfettariamente all’interno dell’assegno di mantenimento, come ha precisato Cassazione.
Nella determinazione del mantenimento si devono considerare le effettive capacità reddituali dei genitori ovvero:
- la capacità di lavoro
- i redditi
- la capacità patrimoniale e le altre risorse dei genitori come i risparmi o i beni immobili di cui questi risultino proprietari
- Inoltre, è stato dato espresso rilievo al tenore di vita complessivo di ognuno dei genitori tenuti a contribuire al mantenimento della prole.
IMPORTANTE: Anche per stabilire la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie, vale sempre il principio di proporzionalità. Pertanto, il concorso dei genitori non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Ne consegue che, in base al principio di proporzionalità si può avere una ripartizione 70% e 30% oppure 80% e 20%. Di tali statuizioni, inoltre, è sempre possibile chiedere una modifica (consensuale o giudiziale) qualora dovessero cambiare le condizioni economiche di un genitore sia in senso peggiorativo che migliorativi del proprio reddito.
I genitori devono essere d’accordo sulla partecipazione alle spese straordinarie?
Per molto tempo, la regola generale ha voluto che le spese straordinarie – soprattutto in regime di affidamento condiviso – fossero sempre prima concordate tra i genitori. Secondo questa regola, il genitore che propone la spesa deve prima informarne l’altro per iscritto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, senza che l’altro genitore abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, il consenso si intende prestato in modo tacito. Tuttavia la giurisprudenza più recente ritiene che non è necessario il previo accordo non solo quando si tratta di spese straordinarie obbligatorie ma anche in tutti gli altri casi.
ATTENZIONE: La Cassazione dice che non è necessario il previo accordo ma ovviamente l’altro genitore può sempre esprimere il proprio dissenso purché esso sia basato su “VALIDI MOTIVI” in quanto si tratta di decisioni di maggiore interesse per i figli. Ciò che viene considerato è il preminente interesse dei figli alla realizzazione dei propri interessi ovvero al soddisfacimento dei propri bisogni anche laddove essi siano fuori dall’ordinarietà.
Come si può ottenere il rimborso se l’altro genitore non vuole partecipare?
Bisogna distinguere le due ipotesi:
1) nel caso delle spese straordinarie obbligatorie, dal momento che esse sono una componente aggiuntiva del mantenimento e si caratterizzano perché determinate nel loro ammontare e per il carattere periodico, il genitore può agire direttamente con atto di precetto sulla base del provvedimento che stabilisce le modalità di partecipazione dell’altro genitore.
Lo ha ribadito anche la Cassazione laddove precisa che gli esborsi per le spese straordinarie obbligatorie:
- “possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio”, quindi si tratta di una regola valida per tutti i figli;
- “previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità”. Quindi, il genitore creditore, prima di agire in via esecutiva, dovrà “allegare e documentare” le spese anticipate affinché non vi siano dubbi sull’esistenza del credito e sulla riconducibilità ai bisogni del minore, consentendo in caso contrario all’altro genitore di muovere eventuali contestazioni.
2) Nel caso delle altre spese straordinarie che “per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole” il genitore che ha anticipato le spese, dovrà munirsi di idoneo titolo esecutivo.
Dopo aver analizzato gli aspetti più importanti dell’articolo, sperando di aver dato riposte alle vostre perplessità ci accingiamo, insieme, ad affrontare l’ultimo punto dello stesso, provando a capire se per i figli maggiorenni ci sia la possibilità di essere “mantenuti” nelle spese straordinarie.
Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni trova la sua disciplina all’interno della Costituzione all’art. 30 e nel Codice Civile all’art. 147.
Il mantenimento dei figli maggiorenni ricomprende, quindi, sia spese ordinarie sia spese straordinarie, sia le spese di vita quotidiana (quindi alloggio, vitto, vestiti, medicinali) sia quelle relative all’istruzione e alla formazione, sia quelle relative allo svago.
Tali spese, quindi, abbracciano tutto ciò che può considerarsi riconducibile alle esigenze dei figli maggiorenni: “non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così la Suprema Corte con sentenza 25134 del 2018).
Se vi è una sentenza di separazione, il mantenimento del figlio maggiorenne è deciso diversamente a seconda che si tratti di una separazione consensuale o giudiziale: nel primo caso l’assegno da versare da un coniuge all’altro è concordato dalle parti, mentre nel secondo è deciso dal giudice.
IN CONCLUSIONE
L’assegno di mantenimento e le spese straordinarie sono questioni complesse che richiedono una valutazione attenta e una gestione oculata. È essenziale che le parti coinvolte si avvalgano di consulenza legale qualificata per comprendere appieno i propri diritti e obblighi e per trovare soluzioni che rispettino gli interessi di tutte le parti, in particolare quelli dei figli coinvolti. Una comunicazione aperta e il rispetto reciproco possono contribuire a ridurre i conflitti e a garantire una gestione più efficace delle questioni finanziarie legate alla separazione o al divorzio.
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