Nell’ambito delle relazioni matrimoniali, l’assegno di mantenimento per il coniuge svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità economica dopo la separazione legale o il divorzio.
L’argomento che tratteremo oggi è abbastanza complesso dato che coinvolge aspetti legali, finanziari ed emotivi di una relazione.
Ti stai chiedendo se hai diritto all’assegno di mantenimento? Oppure come fare per ottenerlo?
Se hai bisogno di queste informazioni, allora questo articolo fa al caso tuo.
Esamineremo da vicino l’assegno di mantenimento per il coniuge, analizzando la sua definizione, le normative che lo regolano e tutto ciò che è necessario sapere su questa tematica.
Prima di addentrarci nel cuore dell’articolo è il caso di chiederci cosa sia l’assegno di mantenimento e che funzione svolga.
L’assegno di mantenimento è un importo, stabilito in sede di separazione, che ha la funzione di fornire al coniuge economicamente più debole un riequilibrio per mantenere un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella maggior parte dei casi, l’assegno viene previsto a favore della moglie che non lavora o il cui reddito è molto inferiore a quello del marito.
La differenza dell’assegno tra separazione e divorzio
Il mantenimento del coniuge in sede di separazione ha caratteristiche diverse rispetto al mantenimento divorzile soprattutto alla luce delle ultime sentenze della Cassazione.
Per farla breve, durante la separazione si segue il principio secondo cui il coniuge economicamente più debole deve mantenere un tenore di vita quanto più vicino a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Per il divorzio si abbandona questo principio “assistenziale” e si prende in considerazione il principio assistenziale ‑compensativo.
L’assegno divorzile è dovuto se esiste una differenza economica tra i due ex coniugi e nel caso in cui il coniuge con un reddito inferiore non sia in grado di mantenersi in modo autonomo. Nel caso in cui, invece, il coniuge meno agiato abbia le risorse sufficienti per rendersi autonomo, l’assegno di mantenimento non è dovuto.
Se tra i due ex coniugi c’è una grande differenza economica, ciò non legittima il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Il giudice deve anche accertare se la differenza è dovuta a scelte che si sono avute da parte di entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli. Accade quando il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, rinuncia alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli.
Ad esempio, una madre che per fare la casalinga rinuncia a lavorare o si accontenta di un lavoro part-time. Quando uno dei due coniugi è meno forte in senso economico dell’altro non per colpa sua ma a causa del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare, ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento. Accade a chi possiede ancora potenzialità lavorative, perché ha un titolo professionale, ha maturato esperienze in ambienti lavorativi, ha una formazione post scolastica e simili. Insieme all’età di chi richiede l’assegno, deve essere considerata anche la durata del matrimonio che potrebbe avere determinato un maggiore o minore allontanamento dal mondo del lavoro.
L’ex coniuge ha diritto di riceve l’assegno di mantenimento quando si è dedicato alla famiglia perdendo ogni contatto con il mondo del lavoro e, in seguito alla lontananza dallo stesso per un tempo prolungato, non si può più mantenere in modo autonomo.
L’ammontare dell’assegno di mantenimento e le differenze con l’assegno di divorzio
Una volta constatato se ci siano i presupposti per ricevere l’assegno di mantenimento, si passa a determinare la somma che deve essere versata dal coniuge obbligato.
In relazione alla sua quantificazione si deve distinguere tra assegno di mantenimento in regime di separazione, che è quello riconosciuto per la separazione e l’assegno di divorzio, che viene riconosciuto per il divorzio.
L’assegno di mantenimento ha la finalità di garantire al richiedente lo stesso tenore di vita che aveva quando non era insorta la crisi coniugale.
L’assegno di divorzio non è legato a questo parametro, l’unica finalità è garantire la cosiddetta autosufficienza economica, vale a dire, la possibilità di mantenersi in modo autonomo, indipendentemente dalle capacità dell’altro coniuge che potrebbero essere anche molto superiori con l’ulteriore valutazione rispetto alla componente compensativa.
Che cosa si deve fare per ottenere l’assegno di mantenimento?
Per l’assegno di mantenimento nella separazione si fa riferimento alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Il significato del termine “circostanze” è molto ampio e consente che il giudice tenga conto di tutto ciò che sia in grado di influire sulle possibilità e sui bisogni delle parti. Il coniuge che lo richiede deve provare il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Per l’assegno di divorzio l’ex coniuge che lo richiede, davanti al giudice, deve dimostrare- prima di tutto di non avere adeguati redditi propri- e che la disparità di reddito tra le parti è “incolpevole”, dovuta a scelte di vita che l’ex coppia ha condiviso e alla divisione dei compiti familiari che marito e moglie avevano deciso.
Questo è il motivo per il quale in un processo l’elemento della prova è fondamentale.
Il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento deve provare di essere molto anziano o malato per potere lavorare, di avere perso ogni contatto con il mondo del lavoro per essersi dedicato alla casa, alla famiglia e ai figli e simili.
Ci può essere una revisione o una revoca dell’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento, una volta ottenuto, non è immodificabile o irrevocabile. Infatti, a determinate condizioni, può esserne modificato l’importo (in aumento o diminuzione) oppure può essere revocato.
La revisione o revoca può avvenire:
- su accordo dei coniugi,
- o all’esito di una procedura giudiziale, qualora ricorrano giustificati motivi.
Per giustificati motivi si intende la presenza di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla sentenza che ha attribuito l’assegno di mantenimento. In linea generale, può trattarsi di miglioramenti o peggioramenti della situazione economica, oppure della convivenza del coniuge beneficiario dell’assegno o del coniuge obbligato. In ogni caso la revisione non è mai automatica ma va valutata caso per caso.
Le modifiche migliorative
I miglioramenti possono riguardare:
- il coniuge obbligato; ad esempio, il coniuge che deve versare dell’assegno ottiene un aumento di stipendio. Quindi, il coniuge beneficiario, che riceve un assegno più basso del dovuto, può chiedere la revisione in aumento dell’assegno a causa della promozione sul lavoro del coniuge obbligato, che ha ottenuto uno scatto di stipendio;
- il coniuge beneficiario, ad esempio, qualora l’avente diritto trovi un posto di lavoro a tempo indeterminato, il coniuge obbligato può chiedere la revisione al ribasso dell’assegno (o la sua revoca).
Le modifiche peggiorative
Le modifiche peggiorative possono riguardare:
- il coniuge obbligato, ad esempio, ha perso il posto a tempo pieno e lavora solo part time, quindi, chiede la riduzione della misura dell’assegno per le mutate condizioni reddituali;
- il coniuge beneficiario, ad esempio, qualora perda il lavoro, può chiedere di ottenere l’assegno di cui non era titolare o un aumento di quello già percepito.
Adesso andremo ad analizzare l’ultimo punto (ma non di minore importanza) dell’articolo. Se hai letto fin qui e hai bisogno di maggiori chiarimenti non esitare a contattarci ai recapiti che lascerò a fine articolo.
COSA ACCADE SE NON SI PAGA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Purtroppo, capita spesso che il coniuge onerato dell’assegno sia inadempiente al proprio obbligo e che quindi non versi l’assegno di mantenimento.
L’altro coniuge come può tutelarsi?
In estrema sintesi, il coniuge beneficiario ha le seguenti possibilità:
- inviare di una lettera di messa in mora,
- in caso di esito negativo, iniziare un’azione esecutiva, infatti, la sentenza di separazione contenente la condanna al versamento dell’assegno costituisce titolo esecutivo, pertanto, è possibile notificare un atto di precetto a cui segue il pignoramento dei beni.
I punti più importanti di questo argomento sono stati affrontati, ma TU che hai letto fin qui, sicuramente meriti maggiori risposte rispetto al tuo caso. Se hai bisogno di assistenza e consulenza nel diritto di famiglia contattaci via email o via whatsApp. Di seguito troverai tutti i recapiti di cui hai bisogno.
Avv. Francesco Frezza
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