ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Quando spetta l'assegno di mantenimento al coniuge in caso di separazione? E quando, invece, NON spetta l'assegno di mantenimento?
  • su accor­do dei coniu­gi,
  • o all’esito di una pro­ce­du­ra giu­di­zia­le, qua­lo­ra ricor­ra­no giu­sti­fi­ca­ti moti­vi.
  • il coniu­ge obbli­ga­to; ad esem­pio, il coniu­ge che deve ver­sa­re dell’assegno ottie­ne un aumen­to di sti­pen­dio. Quin­di, il coniu­ge bene­fi­cia­rio, che rice­ve un asse­gno più bas­so del dovu­to, può chie­de­re la revi­sio­ne in aumen­to dell’assegno a cau­sa del­la pro­mo­zio­ne sul lavo­ro del coniu­ge obbli­ga­to, che ha otte­nu­to uno scat­to di sti­pen­dio;
  • il coniu­ge bene­fi­cia­rio, ad esem­pio, qua­lo­ra l’avente dirit­to tro­vi un posto di lavo­ro a tem­po inde­ter­mi­na­to, il coniu­ge obbli­ga­to può chie­de­re la revi­sio­ne al ribas­so dell’assegno (o la sua revo­ca).
  • il coniu­ge obbli­ga­to, ad esem­pio, ha per­so il posto a tem­po pie­no e lavo­ra solo part time, quin­di, chie­de la ridu­zio­ne del­la misu­ra dell’assegno per le muta­te con­di­zio­ni red­di­tua­li;
  • il coniu­ge bene­fi­cia­rio, ad esem­pio, qua­lo­ra per­da il lavo­ro, può chie­de­re di otte­ne­re l’assegno di cui non era tito­la­re o un aumen­to di quel­lo già per­ce­pi­to.
  • invia­re di una let­te­ra di mes­sa in mora,
  • in caso di esi­to nega­ti­vo, ini­zia­re un’azione ese­cu­ti­va, infat­ti, la sen­ten­za di sepa­ra­zio­ne con­te­nen­te la con­dan­na al ver­sa­men­to dell’assegno costi­tui­sce tito­lo ese­cu­ti­vo, per­tan­to, è pos­si­bi­le noti­fi­ca­re un atto di pre­cet­to a cui segue il pigno­ra­men­to dei beni.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

Via Ambra, 4
81038 Tren­to­la Ducen­ta (Caser­ta)

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