SEPARAZIONE CON ADDEBITO E TRADIMENTO

Hai sco­per­to che il tuo coniu­ge ti tra­di­sce?

Vuoi sape­re se sia pos­si­bi­le adde­bi­tar­gli la sepa­ra­zio­ne?

Abbia­mo le rispo­ste alle tue doman­de. In que­sto arti­co­lo trat­te­re­mo que­sti temi.

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Que­sti sono i que­si­ti che mag­gior­men­te ven­go­no richie­sti dai clien­ti quan­do, sco­per­to il tra­di­men­to di uno dei coniu­gi, si reca­no in stu­dio per intra­pren­de­re un pro­ce­di­men­to di sepa­ra­zio­ne. In altre paro­le, ci si chie­de se il tra­di­men­to pos­sa esse­re cau­sa di respon­sa­bi­li­tà per la sepa­ra­zio­ne.

Al gior­no d’oggi, pur­trop­po, mol­te cop­pie si sepa­ra­no pro­prio per la sco­per­ta di un tra­di­men­to.

Pri­ma di spie­ga­re in che modo pos­sia­mo esse­re d’aiuto, è impor­tan­te cono­sce­re la dif­fe­ren­za tra sepa­ra­zio­ne con adde­bi­to o sen­za.

Sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le sen­za adde­bi­to

-se entram­bi i coniu­gi non doman­da­no la pro­nun­cia giu­di­zia­le di adde­bi­to o se la doman­da di uno dei due coniu­gi vie­ne respin­ta.

Sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le con adde­bi­to

- se uno o entram­bi i coniu­gi la richie­do­no e il giu­di­ce la acco­glie.

A que­sto pun­to ti chie­de­rai qua­li sono le cau­se di adde­bi­to del­la sepa­ra­zio­ne?

Vio­la­zio­ne dell’obbligo di fedel­tà (tra­di­men­to)

Se il tra­di­men­to è sta­to la cau­sa del­la sepa­ra­zio­ne, ci sarà adde­bi­to per il coniu­ge tra­di­to­re. Se il tra­di­men­to avvie­ne quan­do la cop­pia è già in cri­si o sepa­ra­ta di fat­to (i cosid­det­ti “sepa­ra­ti in casa”) il tra­di­men­to non è cau­sa di adde­bi­to.

Anche l’allontanamento di uno dei due coniu­gi dal­la casa fami­lia­re può esse­re moti­vo di adde­bi­to. Anche in que­sto caso l’allontanamento dal­la casa fami­lia­re deve esse­re la cau­sa che ha deter­mi­na­to la rot­tu­ra del rap­por­to. In altre paro­le non basta dun­que la sem­pli­ce vio­la­zio­ne dell’obbligo di coa­bi­ta­zio­ne (il cosid­det­to “vive­re sot­to lo stes­so tet­to”).

In sin­te­si, si deve dimo­stra­re che pri­ma del­la vio­la­zio­ne di que­st’ obbli­go il rap­por­to tra i coniu­gi pro­se­gui­va in manie­ra nor­ma­le, e che dopo tale vio­la­zio­ne, inve­ce, è scop­pia­ta la cri­si matri­mo­nia­le.

Vio­la­zio­ne dell’obbligo di assi­sten­za mora­le e mate­ria­le

L’obbligo di assi­sten­za mora­le e mate­ria­le con­si­ste nell’impegno dei coniu­gi a rispet­tar­si, soste­ner­si e com­pren­der­si.

Vi è vio­la­zio­ne, nel caso in cui ci sia­no sta­te vio­len­ze e offe­se fisi­che e psi­co­lo­gi­che, indif­fe­ren­za rispet­to alle malat­tie del part­ner, o anche nel­le ipo­te­si di man­can­za di rispet­to per le sue liber­tà fon­da­men­ta­li o per man­ca­ta par­te­ci­pa­zio­ne del­lo svol­gi­men­to dei com­pi­ti dome­sti­ci o di soste­gno del coniu­ge eco­no­mi­ca­men­te più debo­le.

Ma chi tra­di­sce che dirit­ti ha sui figli?

Chi tra­di­sce non può chie­de­re il man­te­ni­men­to per sé, per­ché respon­sa­bi­le del­la sepa­ra­zio­ne ma ha gli stes­si dirit­ti sui figli rispet­to all’altro coniu­ge e resta la rego­la che vuo­le l’affidamento con­di­vi­so.

Ti stai chie­den­do se i figli pos­so­no anda­re a vive­re con il coniu­ge “tra­di­to­re”?

Ebbe­ne sì, chi tra­di­sce può vede­re i pro­pri figli. Ha dirit­to di veder­li in modo rego­la­re così come sareb­be sta­to se la sepa­ra­zio­ne fos­se dovu­ta per altre ragio­ni (che abbia­mo elen­ca­to al pun­to pre­ce­den­te). Il giu­di­ce può, però, deci­de­re che le visi­te con i figli non avven­ga­no alla pre­sen­za dell’altro part­ner.

Il tra­di­men­to non è sem­pre cau­sa di respon­sa­bi­li­tà del­la sepa­ra­zio­ne

Nel­la mag­gior par­te dei casi il tra­di­men­to dà luo­go alla rot­tu­ra del­la con­vi­ven­za, a meno che non ci sia la pro­va con­tra­ria dei fat­ti. Se il coniu­ge che ha tra­di­to rie­sce a dimo­stra­re che il fal­li­men­to del matri­mo­nio deri­va da altre ragio­ni che si sono ripe­tu­te nel tem­po, e che il tra­di­men­to è la con­se­guen­za di una situa­zio­ne che è sta­ta influen­za­ta da altre ragio­ni, egli non subi­sce l’addebito. Di ciò, però, ne deve dare pro­va cer­ta.

Qua­li sono allo­ra le pro­ve del tra­di­men­to?

Chi vuo­le che il giu­di­ce dichia­ri che la cau­sa del­la sepa­ra­zio­ne è il tra­di­men­to dell’altro coniu­ge per far rica­de­re su di lui il costo del­la sepa­ra­zio­ne, si deve pro­cu­ra­re le pro­ve di quel­lo che sostie­ne. Non è pos­si­bi­le, infat­ti, uti­liz­za­re regi­stra­zio­ni effet­tua­te con cimi­ci, micro­spie o altri siste­mi lascia­ti acce­si in auto o a casa di nasco­sto, men­tre si è assen­ti.

Pos­so­no esse­re uti­liz­za­ti sms, chat, email “acqui­si­ti” di nasco­sto e sen­za auto­riz­za­zio­ne?

Secon­do la gran par­te dei giu­di­ci, simi­li pro­ve non pos­so­no esse­re uti­liz­za­te per­ché acqui­si­te vio­lan­do la leg­ge (cioè l’altrui pri­va­cy e dirit­ti di segre­tez­za del­la cor­ri­spon­den­za). Ma di que­sto tema ne par­le­re­mo nel pros­si­mo arti­co­lo.

Se hai pre­sta­to atten­zio­ne fino ad ora vedia­mo insie­me l’ultimo pun­to dell’articolo

Più vol­te è capi­ta­to che dei clien­ti ven­ga­no allo stu­dio e chie­da­no “Ho il sospet­to che il mio coniu­ge mi tra­di­sca, è suf­fi­cien­te que­sto per adde­bi­tar­gli la sepa­ra­zio­ne per infe­del­tà (tra­di­men­to)?”

Pro­prio la Cas­sa­zio­ne ha sta­bi­li­to che la respon­sa­bi­li­tà del­la sepa­ra­zio­ne è pos­si­bi­le non sol­tan­to nel caso in cui il tra­di­men­to sia avve­nu­to (con­su­ma­to), ma anche quan­do si trat­ti di tra­di­men­to pre­sun­to. Quin­di, non è neces­sa­rio che la vit­ti­ma del tra­di­men­to dimo­stri la rela­zio­ne extra­co­niu­ga­le del coniu­ge tra­di­to­re, ma il solo sospet­to è suf­fi­cien­te a lede­re la digni­tà del coniu­ge tra­di­to.

In altri ter­mi­ni, basta­no i sospet­ti gene­ra­ti nel coniu­ge e in sog­get­ti ter­zi per pro­ce­de­re all’addebito del­la sepa­ra­zio­ne, in quan­to gli stes­si com­por­ta­no la lesio­ne alla digni­tà ed all’onore dell’altro coniu­ge. Dun­que, ai fini dell’addebito del­la sepa­ra­zio­ne, non occor­re che il tra­di­men­to si con­cre­tiz­zi.

Nel­la mate­ria del dirit­to di fami­glia è mol­to impor­tan­te affi­dar­si ad un esper­to.

Avvo­ca­to Fran­ce­sco Frez­za

Vici­no alle per­so­ne e alle fami­glie.

Tri­bu­na­le di Napo­li Nord in Aver­sa.

Tren­to­la Ducen­ta, Via Ambra, 4.



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