L’abbandono della casa coniugale

Nell’ambito dei pro­ce­di­men­ti di sepa­ra­zio­ne, mol­to spes­so le par­ti si chie­do­no cosa suc­ce­da se uno dei due coniu­gi abban­do­ni il “tet­to coniu­ga­le”, ossia se si allon­ta­ni dal­la casa fami­lia­re.

In que­sto arti­co­lo rispon­de­rò in manie­ra sin­te­ti­ca ad alcu­ni que­si­ti che ven­go­no posti con fre­quen­za dal clien­ti.

La coa­bi­ta­zio­ne tra i coniu­gi è uno dei dove­ri prin­ci­pa­li nel matri­mo­nio, san­ci­to dall’art. 143 c.c.

Abban­do­na­re sen­za moti­vo la casa fami­lia­re, seb­be­ne non sia più con­si­de­ra­to rea­to, costi­tui­sce un’in­fra­zio­ne dei dove­ri matri­mo­nia­li, quin­di è un ille­ci­to civi­le e può rap­pre­sen­ta­re una cau­sa di adde­bi­to in fase di sepa­ra­zio­ne, qua­lo­ra il Giu­di­ce riten­ga che la sepa­ra­zio­ne tra i due coniu­gi sia cau­sa­ta da tale com­por­ta­men­to e non da altre ragio­ni pre­ce­den­ti.

Ma cosa si inten­de per “sepa­ra­zio­ne con adde­bi­to”?

L’addebito con­si­ste nell’imputazione di respon­sa­bi­li­tà per la sepa­ra­zio­ne che il Giu­di­ce dichia­ra a cari­co del coniu­ge che ha vio­la­to gli obbli­ghi del matri­mo­nio, tra i qua­li è com­pre­so anche il dove­re di con­vi­ven­za.

In con­se­guen­za di ciò, la per­so­na non potrà chie­de­re l’assegno di man­te­ni­men­to e per­de­rà i dirit­ti sull’eredità del coniu­ge.

Ci sono dei casi in cui l’abbandono del­la casa non impli­ca con­se­guen­ze lega­li? Sì . Qua­li sono que­sti casi?

1)Abbandono defi­ni­ti­vo.

L’abbandono del­la casa coniu­ga­le non vie­ne san­zio­na­to con l’addebito quan­do esi­sta una giu­sta cau­sa. Que­sto acca­de, ad esem­pio, quan­do un coniu­ge è vit­ti­ma del­le vio­len­ze fisi­che o del­le ves­sa­zio­ni dell’altro che ne pre­giu­di­chi­no l’integrità psi­co­fi­si­ca; in tali casi l’allontanamento rap­pre­sen­ta una for­ma di auto­tu­te­la ed è con­sen­ti­to dal­la leg­ge.

2)Abbandono tran­si­to­rio.

Altra ipo­te­si pre­vi­sta dal­la leg­ge che ammet­te l’allontanamento e che, per­tan­to, non com­por­ta adde­bi­to è l’abbandono per bre­ve tem­po del­la casa coniu­ga­le, ad esem­pio un fine set­ti­ma­na.

Rie­pi­lo­gan­do, l’abbandono del­la casa coniu­ga­le che vie­ne san­zio­na­to dal­la leg­ge è quel­lo defi­ni­ti­vo sen­za una giu­sta cau­sa, ossia quel­lo che avvie­ne con l’intenzione di non far­vi più ritor­no o sen­za l’indicazione di una data, a bre­ve ter­mi­ne, entro la qua­le il ritor­no avver­rà.

Qua­li sono, inve­ce, le con­se­guen­ze per il geni­to­re che por­ta con sé il figlio mino­re?

L’abbandono non con­cor­da­to del­la casa (tet­to) coniu­ga­le pri­ma del­la sepa­ra­zio­ne, insie­me ai figli mino­ri, da par­te del­la moglie o del mari­to, sen­za pro­va­re un giu­sti­fi­ca­to moti­vo (es. intol­le­ra­bi­li­tà del­la con­vi­ven­za per vio­len­ze, etc…), può com­por­ta­re sia l’addebito del­la sepa­ra­zio­ne nei con­fron­ti del coniu­ge che si allon­ta­ni dal­la casa fami­lia­re, che l’affidamento dei figli e dell’abitazione all’altro coniu­ge.

E nel caso di cop­pie di fat­to non spo­sa­te?

Nel caso di abban­do­no del “tet­to coniu­ga­le” da par­te di cop­pie di fat­to non spo­sa­te non si potrà par­la­re di adde­bi­to del­la sepa­ra­zio­ne.

In que­sto caso, infat­ti, non si può pro­ce­de­re alla sepa­ra­zio­ne dei coniu­gi e non vi sono obbli­ghi nascen­ti dal matri­mo­nio.

Tut­ta­via, in caso di figli mino­ren­ni, si può agi­re con un ricor­so al Tri­bu­na­le e con una denun­cia a ripri­sti­na­re il dirit­to dell’altro geni­to­re di tene­re con sé i figli.

In sin­te­si

La que­stio­ne dell’ abban­do­no del tet­to coniu­ga­le è com­ples­sa, gover­na­ta da nor­me spe­ci­fi­che che pro­teg­go­no i dirit­ti e i dove­ri reci­pro­ci dei coniu­gi.

L’ab­ban­do­no del­la casa fami­lia­re sen­za un moti­vo vali­do o sen­za il con­sen­so del­l’al­tro coniu­ge può ave­re gra­vi riper­cus­sio­ni, soprat­tut­to in ter­mi­ni di dirit­to civi­le, ma anche, in alcu­ni casi, a livel­lo pena­le (in par­ti­co­la­re, nel caso in cui l’ab­ban­do­no com­por­ti gra­vi dif­fi­col­tà eco­no­mi­che per il coniu­ge abban­do­na­to).

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Nel­la mate­ria del dirit­to di fami­glia è mol­to impor­tan­te affi­dar­si ad un esper­to.

Avvo­ca­to Fran­ce­sco Frez­za

Vici­no alle per­so­ne e alle fami­glie.

Tren­to­la Ducen­ta, Via Ambra, 4.

Tri­bu­na­le di Napo­li Nord in Aver­sa.



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