Nell’ambito dei procedimenti di separazione, molto spesso le parti si chiedono cosa succeda se uno dei due coniugi abbandoni il “tetto coniugale”, ossia se si allontani dalla casa familiare.
In questo articolo risponderò in maniera sintetica ad alcuni quesiti che vengono posti con frequenza dal clienti.
La coabitazione tra i coniugi è uno dei doveri principali nel matrimonio, sancito dall’art. 143 c.c.
Abbandonare senza motivo la casa familiare, sebbene non sia più considerato reato, costituisce un’infrazione dei doveri matrimoniali, quindi è un illecito civile e può rappresentare una causa di addebito in fase di separazione, qualora il Giudice ritenga che la separazione tra i due coniugi sia causata da tale comportamento e non da altre ragioni precedenti.
Ma cosa si intende per “separazione con addebito”?
L’addebito consiste nell’imputazione di responsabilità per la separazione che il Giudice dichiara a carico del coniuge che ha violato gli obblighi del matrimonio, tra i quali è compreso anche il dovere di convivenza.
In conseguenza di ciò, la persona non potrà chiedere l’assegno di mantenimento e perderà i diritti sull’eredità del coniuge.
Ci sono dei casi in cui l’abbandono della casa non implica conseguenze legali? Sì . Quali sono questi casi?
1)Abbandono definitivo.
L’abbandono della casa coniugale non viene sanzionato con l’addebito quando esista una giusta causa. Questo accade, ad esempio, quando un coniuge è vittima delle violenze fisiche o delle vessazioni dell’altro che ne pregiudichino l’integrità psicofisica; in tali casi l’allontanamento rappresenta una forma di autotutela ed è consentito dalla legge.
2)Abbandono transitorio.
Altra ipotesi prevista dalla legge che ammette l’allontanamento e che, pertanto, non comporta addebito è l’abbandono per breve tempo della casa coniugale, ad esempio un fine settimana.
Riepilogando, l’abbandono della casa coniugale che viene sanzionato dalla legge è quello definitivo senza una giusta causa, ossia quello che avviene con l’intenzione di non farvi più ritorno o senza l’indicazione di una data, a breve termine, entro la quale il ritorno avverrà.
Quali sono, invece, le conseguenze per il genitore che porta con sé il figlio minore?
L’abbandono non concordato della casa (tetto) coniugale prima della separazione, insieme ai figli minori, da parte della moglie o del marito, senza provare un giustificato motivo (es. intollerabilità della convivenza per violenze, etc…), può comportare sia l’addebito della separazione nei confronti del coniuge che si allontani dalla casa familiare, che l’affidamento dei figli e dell’abitazione all’altro coniuge.
E nel caso di coppie di fatto non sposate?
Nel caso di abbandono del “tetto coniugale” da parte di coppie di fatto non sposate non si potrà parlare di addebito della separazione.
In questo caso, infatti, non si può procedere alla separazione dei coniugi e non vi sono obblighi nascenti dal matrimonio.
Tuttavia, in caso di figli minorenni, si può agire con un ricorso al Tribunale e con una denuncia a ripristinare il diritto dell’altro genitore di tenere con sé i figli.
In sintesi
La questione dell’ abbandono del tetto coniugale è complessa, governata da norme specifiche che proteggono i diritti e i doveri reciproci dei coniugi.
L’abbandono della casa familiare senza un motivo valido o senza il consenso dell’altro coniuge può avere gravi ripercussioni, soprattutto in termini di diritto civile, ma anche, in alcuni casi, a livello penale (in particolare, nel caso in cui l’abbandono comporti gravi difficoltà economiche per il coniuge abbandonato).
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Nella materia del diritto di famiglia è molto importante affidarsi ad un esperto.
Avvocato Francesco Frezza
Vicino alle persone e alle famiglie.
Trentola Ducenta, Via Ambra, 4.
Tribunale di Napoli Nord in Aversa.