La violazione dei doveri coniugali in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà, non è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia- come l’addebito della separazione — ma può dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del cc, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali, a titolo esemplificativo, la dignità, la salute, l’immagine o l’onore della persona.
In particolare, con precipuo riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà, non è poi sufficiente il mero adulterio, ad integrare gli estremi dell’illecito civile, essendo altresì necessario valutare se l’afflizione morale che ne sia conseguita superi la soglia della tollerabilità e che la condotta, per le sue modalità o specificità concrete, sia stata tale da violare diritti di rango costituzionale.