Aprile è il mese delle dichiarazioni dei redditi. Per le famiglie separate la compilazione del 730 nasconde insidie, ma anche opportunità: dalla deducibilità dell’assegno di mantenimento alle detrazioni per i figli, ecco cosa c’è da sapere-
Partiamo dalla domanda più frequente: posso dedurre l’assegno che verso alla mia ex moglie o al mio ex marito?
La risposta è semplice: sì, ma solo se è destinato al coniuge separato o divorziato.
L’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR prevede infatti che gli assegni periodici corrisposti al coniuge “in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili” siano deducibili dal reddito complessivo, purché risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Attenzione però: la deduzione vale solo per la parte destinata al mantenimento del coniuge, non per quella destinata ai figli. Se il giudice ha stabilito un assegno complessivo senza specificare le due quote, la legge prevede che si consideri automaticamente diviso a metà: 50% per il coniuge (deducibile) e 50% per i figli (non deducibile), come chiarito dalla Cassazione civile, sentenza n. 12058/2008.
Per chi riceve l’assegno, il meccanismo è speculare: la parte destinata al coniuge costituisce reddito e va dichiarata, mentre quella destinata ai figli no (art. 3, comma 3, lett. b) del TUIR). Anche qui, in assenza di una chiara separazione nel provvedimento, vale la regola del 50–50.
Un caso particolare riguarda l’assegno corrisposto in un’unica soluzione invece che mensilmente. La Cassazione civile ha chiarito che ciò che conta è la natura giuridica dell’assegno, non le modalità di pagamento: se si tratta di arretrati di assegni periodici, rimangono deducibili anche se versati tutti insieme.
Figli a carico: le nuove soglie e le regole per la ripartizione
Le detrazioni per figli a carico sono state oggetto di importanti novità negli ultimi anni.
Chi è considerato fiscalmente a carico?
- I figli fino a 24 anni con reddito non superiore a 4.000 euro annui
- I figli dai 24 anni in su con reddito non superiore a 2.840,51 euro annui
- I figli con disabilità anche maggiori di 30 anni (sempre entro i limiti di reddito)
Come stabilito dall’art. 12, comma 2 del TUIR, questi limiti di reddito vanno calcolati al lordo degli oneri deducibili.
Quanto spetta? Per i figli tra 21 e 30 anni (o oltre i 30 se con disabilità), la detrazione base è di 950 euro annui per figlio, ma con un meccanismo a scalare in base al reddito complessivo del genitore (fino a 95.000 euro, aumentabili di 15.000 euro per ogni figlio oltre il primo).
Attenzione: per i figli sotto i 21 anni, dal 2022 la detrazione fiscale è stata sostituita dall’Assegno Unico Universale, che non si dichiara nel 730 ma si richiede separatamente all’INPS.
Separazione e divorzio: come si ripartiscono le detrazioni
Qui le cose si complicano un po’. L’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR prevede regole diverse a seconda della situazione:
In caso di affidamento congiunto o condiviso (la regola oggi più frequente):
- Le detrazioni si ripartono al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo
- Se uno dei due genitori non può utilizzare la detrazione per mancanza di reddito sufficiente, spetta per intero all’altro genitore
- L’altro genitore è però tenuto a versare al primo un importo pari alla detrazione spettante (salvo diverso accordo)
Le spese detraibili: chi le scarica?
Una delle domande più frequenti riguarda le spese detraibili sostenute per i figli: spese mediche, scolastiche, sportive, universitarie. La regola generale è semplice: le spese si possono detrarre solo se sostenute per persone fiscalmente a carico. Quindi:
- Il genitore che ha sostenuto la spesa può detrarla se il figlio è a suo carico fiscalmente
- Se il figlio è a carico di entrambi i genitori al 50%, ciascun genitore può detrarre il 50% della spesa che ha sostenuto
- In alternativa, se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, può essere detratta interamente da chi l’ha pagata, a condizione che il figlio sia fiscalmente a carico (anche solo al 50%)
Quali spese sono detraibili? L’art. 15 del TUIR prevede una detrazione del 19% (con alcuni limiti massimi) per:
- Spese sanitarie (per la parte eccedente 129,11 euro)
- Spese universitarie (entro i limiti stabiliti annualmente per le università non statali)
- Spese per attività sportive dei ragazzi tra 5 e 18 anni (max 210 euro)
- Canoni di affitto per studenti fuori sede (max 2.633 euro)
- Spese per strumenti musicali e conservatori (max 1.000 euro)
Importante: tutte queste spese vanno pagate con mezzi tracciabili (bonifico, carta, assegno) e documentate con fattura o ricevuta fiscale riportante il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa.
Consigli pratici per il 730
- Conservate tutta la documentazione: sentenze di separazione/divorzio, accordi tra coniugi, ricevute di pagamento dell’assegno, fatture delle spese.
- Attenzione ai mezzi di pagamento: l’assegno di mantenimento va versato con bonifico o altri mezzi tracciabili, non in contanti. Dal 2026 questo è ancora più importante.
- Concordate la ripartizione delle detrazioni: un semplice accordo scritto tra genitori può evitare contestazioni future con il Fisco.
- Controllate il reddito dei figli: superare anche di poco i limiti (4.000 euro per i figli sotto i 24 anni) fa perdere tutte le detrazioni.
- Non dimenticate l’Assegno Unico: per i figli sotto i 21 anni, va richiesto all’INPS e non si dichiara nel 730, ma va indicato il codice fiscale del figlio nella sezione dedicata.
Se avete dubbi, rivolgetevi a un professionista: le situazioni familiari dopo una separazione possono essere complesse, e un commercialista o un CAF può aiutarvi a ottimizzare le detrazioni spettanti.
La dichiarazione dei redditi dopo una separazione può sembrare un labirinto, ma con le informazioni giuste diventa più semplice. E ricordate: ogni euro risparmiato legalmente è un euro in più per voi e per i vostri figli.
Avv. Francesco Frezza
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