SEPARATI E DIVORZIATI: GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI NEL MODELLO 730

Aprile è il mese delle dichiarazioni dei redditi.

Apri­le è il mese del­le dichia­ra­zio­ni dei red­di­ti. Per le fami­glie sepa­ra­te la com­pi­la­zio­ne del 730 nascon­de insi­die, ma anche oppor­tu­ni­tà: dal­la dedu­ci­bi­li­tà del­l’as­se­gno di man­te­ni­men­to alle detra­zio­ni per i figli, ecco cosa c’è da sape­re-

Partiamo dalla domanda più frequente: posso dedurre l’assegno che verso alla mia ex moglie o al mio ex marito?

La rispo­sta è sem­pli­ce: sì, ma solo se è desti­na­to al coniu­ge sepa­ra­to o divor­zia­to.

L’art. 10, com­ma 1, lett. c) del TUIR pre­ve­de infat­ti che gli asse­gni perio­di­ci cor­ri­spo­sti al coniu­ge “in con­se­guen­za di sepa­ra­zio­ne lega­le ed effet­ti­va, di scio­gli­men­to o annul­la­men­to del matri­mo­nio o di ces­sa­zio­ne dei suoi effet­ti civi­li” sia­no dedu­ci­bi­li dal red­di­to com­ples­si­vo, pur­ché risul­ti­no da prov­ve­di­men­ti del­l’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria.

Atten­zio­ne però: la dedu­zio­ne vale solo per la par­te desti­na­ta al man­te­ni­men­to del coniu­ge, non per quel­la desti­na­ta ai figli. Se il giu­di­ce ha sta­bi­li­to un asse­gno com­ples­si­vo sen­za spe­ci­fi­ca­re le due quo­te, la leg­ge pre­ve­de che si con­si­de­ri auto­ma­ti­ca­men­te divi­so a metà: 50% per il coniu­ge (dedu­ci­bi­le) e 50% per i figli (non dedu­ci­bi­le), come chia­ri­to dal­la Cas­sa­zio­ne civi­le, sen­ten­za n. 12058/​2008.

Per chi rice­ve l’as­se­gno, il mec­ca­ni­smo è spe­cu­la­re: la par­te desti­na­ta al coniu­ge costi­tui­sce red­di­to e va dichia­ra­ta, men­tre quel­la desti­na­ta ai figli no (art. 3, com­ma 3, lett. b) del TUIR). Anche qui, in assen­za di una chia­ra sepa­ra­zio­ne nel prov­ve­di­men­to, vale la rego­la del 50–50.

Un caso par­ti­co­la­re riguar­da l’as­se­gno cor­ri­spo­sto in un’u­ni­ca solu­zio­ne inve­ce che men­sil­men­te. La Cas­sa­zio­ne civi­le ha chia­ri­to che ciò che con­ta è la natu­ra giu­ri­di­ca del­l’as­se­gno, non le moda­li­tà di paga­men­to: se si trat­ta di arre­tra­ti di asse­gni perio­di­ci, riman­go­no dedu­ci­bi­li anche se ver­sa­ti tut­ti insie­me.

Figli a carico: le nuove soglie e le regole per la ripartizione

Le detra­zio­ni per figli a cari­co sono sta­te ogget­to di impor­tan­ti novi­tà negli ulti­mi anni.

Chi è con­si­de­ra­to fiscal­men­te a cari­co?

  • I figli fino a 24 anni con red­di­to non supe­rio­re a 4.000 euro annui
  • I figli dai 24 anni in su con red­di­to non supe­rio­re a 2.840,51 euro annui
  • I figli con disa­bi­li­tà anche mag­gio­ri di 30 anni (sem­pre entro i limi­ti di red­di­to)

Come sta­bi­li­to dal­l’art. 12, com­ma 2 del TUIR, que­sti limi­ti di red­di­to van­no cal­co­la­ti al lor­do degli one­ri dedu­ci­bi­li.

Quan­to spet­ta? Per i figli tra 21 e 30 anni (o oltre i 30 se con disa­bi­li­tà), la detra­zio­ne base è di 950 euro annui per figlio, ma con un mec­ca­ni­smo a sca­la­re in base al red­di­to com­ples­si­vo del geni­to­re (fino a 95.000 euro, aumen­ta­bi­li di 15.000 euro per ogni figlio oltre il pri­mo).

Atten­zio­ne: per i figli sot­to i 21 anni, dal 2022 la detra­zio­ne fisca­le è sta­ta sosti­tui­ta dal­l’As­se­gno Uni­co Uni­ver­sa­le, che non si dichia­ra nel 730 ma si richie­de sepa­ra­ta­men­te all’INPS.

Separazione e divorzio: come si ripartiscono le detrazioni

Qui le cose si com­pli­ca­no un po’. L’art. 12, com­ma 1, lett. c) del TUIR pre­ve­de rego­le diver­se a secon­da del­la situa­zio­ne:

In caso di affi­da­men­to con­giun­to o con­di­vi­so (la rego­la oggi più fre­quen­te):

  • Le detra­zio­ni si ripar­to­no al 50% tra i geni­to­ri, sal­vo diver­so accor­do
  • Se uno dei due geni­to­ri non può uti­liz­za­re la detra­zio­ne per man­can­za di red­di­to suf­fi­cien­te, spet­ta per inte­ro all’al­tro geni­to­re
  • L’al­tro geni­to­re è però tenu­to a ver­sa­re al pri­mo un impor­to pari alla detra­zio­ne spet­tan­te (sal­vo diver­so accor­do)

Le spese detraibili: chi le scarica?

Una del­le doman­de più fre­quen­ti riguar­da le spe­se detrai­bi­li soste­nu­te per i figli: spe­se medi­che, sco­la­sti­che, spor­ti­ve, uni­ver­si­ta­rie. La rego­la gene­ra­le è sem­pli­ce: le spe­se si pos­so­no detrar­re solo se soste­nu­te per per­so­ne fiscal­men­te a cari­co. Quin­di:

  • Il geni­to­re che ha soste­nu­to la spe­sa può detrar­la se il figlio è a suo cari­co fiscal­men­te
  • Se il figlio è a cari­co di entram­bi i geni­to­ri al 50%, cia­scun geni­to­re può detrar­re il 50% del­la spe­sa che ha soste­nu­to
  • In alter­na­ti­va, se la spe­sa è sta­ta soste­nu­ta da uno solo dei geni­to­ri, può esse­re detrat­ta inte­ra­men­te da chi l’ha paga­ta, a con­di­zio­ne che il figlio sia fiscal­men­te a cari­co (anche solo al 50%)

Qua­li spe­se sono detrai­bi­li? L’art. 15 del TUIR pre­ve­de una detra­zio­ne del 19% (con alcu­ni limi­ti mas­si­mi) per:

  • Spe­se sani­ta­rie (per la par­te ecce­den­te 129,11 euro)
  • Spe­se uni­ver­si­ta­rie (entro i limi­ti sta­bi­li­ti annual­men­te per le uni­ver­si­tà non sta­ta­li)
  • Spe­se per atti­vi­tà spor­ti­ve dei ragaz­zi tra 5 e 18 anni (max 210 euro)
  • Cano­ni di affit­to per stu­den­ti fuo­ri sede (max 2.633 euro)
  • Spe­se per stru­men­ti musi­ca­li e con­ser­va­to­ri (max 1.000 euro)

Impor­tan­te: tut­te que­ste spe­se van­no paga­te con mez­zi trac­cia­bi­li (boni­fi­co, car­ta, asse­gno) e docu­men­ta­te con fat­tu­ra o rice­vu­ta fisca­le ripor­tan­te il codi­ce fisca­le di chi ha soste­nu­to la spe­sa.

Consigli pratici per il 730

  • Con­ser­va­te tut­ta la docu­men­ta­zio­ne: sen­ten­ze di separazione/​divorzio, accor­di tra coniu­gi, rice­vu­te di paga­men­to del­l’as­se­gno, fat­tu­re del­le spe­se.
  • Atten­zio­ne ai mez­zi di paga­men­to: l’as­se­gno di man­te­ni­men­to va ver­sa­to con boni­fi­co o altri mez­zi trac­cia­bi­li, non in con­tan­ti. Dal 2026 que­sto è anco­ra più impor­tan­te.
  • Con­cor­da­te la ripar­ti­zio­ne del­le detra­zio­ni: un sem­pli­ce accor­do scrit­to tra geni­to­ri può evi­ta­re con­te­sta­zio­ni futu­re con il Fisco.
  • Con­trol­la­te il red­di­to dei figli: supe­ra­re anche di poco i limi­ti (4.000 euro per i figli sot­to i 24 anni) fa per­de­re tut­te le detra­zio­ni.
  • Non dimen­ti­ca­te l’As­se­gno Uni­co: per i figli sot­to i 21 anni, va richie­sto all’INPS e non si dichia­ra nel 730, ma va indi­ca­to il codi­ce fisca­le del figlio nel­la sezio­ne dedi­ca­ta.

Se ave­te dub­bi, rivol­ge­te­vi a un pro­fes­sio­ni­sta: le situa­zio­ni fami­lia­ri dopo una sepa­ra­zio­ne pos­so­no esse­re com­ples­se, e un com­mer­cia­li­sta o un CAF può aiu­tar­vi a otti­miz­za­re le detra­zio­ni spet­tan­ti.

La dichia­ra­zio­ne dei red­di­ti dopo una sepa­ra­zio­ne può sem­bra­re un labi­rin­to, ma con le infor­ma­zio­ni giu­ste diven­ta più sem­pli­ce. E ricor­da­te: ogni euro rispar­mia­to legal­men­te è un euro in più per voi e per i vostri figli.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

Via Ambra, 4

81038 Tren­to­la Ducen­ta (Caser­ta)

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