Quando una coppia si separa, la ricostruzione del patrimonio non riguarda più soltanto conti correnti, immobili, automobili e investimenti tradizionali. Sempre più spesso una parte delle risorse familiari viene destinata a Bitcoin, Ethereum, stablecoin o altre cripto-attività, conservate su piattaforme di scambio oppure in wallet personali.
La domanda è quindi concreta: che cosa accade alle criptovalute in caso di separazione? E come si può verificare se un coniuge possiede attività digitali non dichiarate, soprattutto quando occorre determinare il contributo economico per i figli o l’assegno in favore dell’altro coniuge?
Le criptovalute rientrano nella comunione dei beni?
La risposta non è sempre automaticamente sì e non dipende soltanto dal nome dell’asset. Occorre verificare quando e con quali risorse le cripto-attività sono state acquistate, oltre al regime patrimoniale della famiglia.
In mancanza di una diversa convenzione, il regime legale è quello della comunione dei beni. L’art. 177 c.c. comprende nella comunione gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, salvo quelli personali. In linea generale, quindi, una cripto-attività acquistata durante il matrimonio con risorse comuni può entrare nella comunione.
Non è però corretto affermare che ogni criptovaluta acquistata durante il matrimonio debba essere divisa automaticamente al 50 per cento. Possono infatti rilevare la provenienza del denaro impiegato, la data dell’acquisto e le ipotesi di bene personale previste dall’art. 179 c.c., come i beni posseduti prima del matrimonio o quelli ricevuti per donazione o successione.
La comunione si scioglie con la separazione personale nei momenti indicati dall’art. 191 c.c.. Solo dopo avere ricostruito quali attività vi rientrino sarà possibile procedere alla divisione, che avviene in parti uguali.
Se i coniugi hanno scelto la separazione dei beni, ciascuno conserva la titolarità esclusiva dei propri acquisti. Le criptovalute dell’uno, tuttavia, rilevano per ricostruire la reale situazione economica della famiglia e valutare le domande di mantenimento. Quando la proprietà esclusiva non può essere dimostrata, l’art. 219 c.c. prevede che il bene sia considerato di entrambi in pari quota.
Il wallet non è necessariamente invisibile
La blockchain può rendere difficile collegare un indirizzo digitale a una persona, ma il patrimonio non è sottratto a ogni verifica. Quando l’acquisto o la vendita avviene tramite un exchange, esistono tracce nei conti correnti, nelle carte di pagamento, nelle email, nei dispositivi utilizzati e nella documentazione fiscale.
Nei procedimenti in materia di famiglia, il giudice può autorizzare la ricerca telematica dei beni, disporre ordini di esibizione e accertamenti sui redditi e sui patrimoni. L’art. 155-sexies disp. att. c.p.c. estende le disposizioni sulla ricerca telematica dei beni anche alla ricostruzione dell’attivo e del passivo nei procedimenti familiari, previa autorizzazione del giudice.
In concreto, è utile indicare elementi specifici: bonifici verso piattaforme di scambio, movimenti incompatibili con i redditi dichiarati, indirizzi pubblici individuati, email di conferma o app di trading. Una richiesta generica e puramente esplorativa non è sufficiente: occorre spiegare perché l’esistenza del patrimonio digitale sia plausibile e rilevante per la causa.
Il giudice può inoltre valutare il comportamento della parte che non produce la documentazione o fornisce informazioni incomplete. La verifica non equivale a un accesso indiscriminato ai wallet: nei portafogli non custodial, la disponibilità delle chiavi private e l’identificazione del titolare richiedono specifici elementi tecnici e probatori.
Come si valuta e si divide il patrimonio digitale?
Le cripto-attività sono caratterizzate da una forte volatilità. Perciò è importante stabilire, con criteri trasparenti, la data di riferimento della valutazione, l’asset considerato, la quantità detenuta, la piattaforma coinvolta e il metodo per determinare il controvalore in euro.
La divisione può avvenire mediante la liquidazione del valore spettante all’altro coniuge oppure attraverso il trasferimento di una quota delle cripto-attività. Quest’ultima soluzione richiede attenzione: occorre verificare la disponibilità effettiva dei token, la custodia, le modalità tecniche, i costi e i rischi del trasferimento.
Non esiste una regola per cui il valore debba essere fissato automaticamente al momento della domanda di separazione. La data di riferimento e le modalità di calcolo devono essere coerenti con il tipo di domanda, con il momento in cui la comunione si è sciolta e con le prove disponibili.
Cripto-attività e assegno di mantenimento
Anche quando le criptovalute restano di proprietà esclusiva di un coniuge, il loro valore incide sulla valutazione delle risorse economiche disponibili. Ai fini del mantenimento dei figli o del coniuge, non conta soltanto il reddito formalmente dichiarato: assumono rilievo anche le disponibilità patrimoniali, gli investimenti e la capacità di spesa, purché accertati su elementi concreti.
La documentazione fiscale è solo un punto di partenza. Il giudice può ordinare integrazioni e disporre accertamenti patrimoniali quando siano allegati fatti specifici e circostanziati. La Cassazione ha sottolineato che le indagini non possono essere meramente esplorative, ma devono completare un quadro probatorio già seriamente prospettato.
Le criptovalute non sono un patrimonio invisibile e rilevano nel diritto di famiglia. La loro importanza dipende da una ricostruzione concreta: regime patrimoniale, data e modalità dell’acquisto, provenienza delle somme, titolarità effettiva e valore delle attività.
In presenza di dubbi, è opportuno muoversi con anticipo, conservando la documentazione bancaria e digitale e indicando al giudice elementi verificabili. La corretta ricostruzione richiede spesso il coordinamento tra competenze di diritto di famiglia, analisi finanziaria e informatica forense.
Avv. Francesco Frezza
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