Settembre porta con sé il rientro a scuola e, per molti genitori separati o divorziati, anche qualche dubbio: per iscrivere il figlio a scuola è necessaria la firma di entrambi?
La risposta breve è: la firma sul modulo non è il punto centrale. Ciò che conta è chi esercita la responsabilità genitoriale e se la scelta della scuola è stata condivisa.
La scelta della scuola va concordata
Nella maggior parte dei casi, anche dopo la separazione o il divorzio, l’affidamento è condiviso. Il figlio può vivere prevalentemente con uno dei genitori, ma entrambi continuano a esercitare la responsabilità genitoriale.
La scelta dell’istituto scolastico riguarda l’istruzione e l’educazione del minore ed è, quindi, una decisione di maggiore interesse. L’art. 337-ter del Codice civile stabilisce che queste decisioni devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. In mancanza di accordo, la decisione spetta al giudice.
La stessa regola vale, in linea generale, anche quando l’affidamento è esclusivo: salvo diverse disposizioni del provvedimento giudiziale, le decisioni di maggiore interesse restano affidate a entrambi i genitori.
Iscrizione online o cartacea: la firma unica non significa consenso automatico
Sul piano pratico, la domanda di iscrizione può essere presentata anche da un solo genitore, secondo le modalità previste dalla scuola e dalla procedura utilizzata. Nei moduli amministrativi il sottoscrittore può essere chiamato a dichiarare di agire nel rispetto delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale e, in alcuni casi, che la scelta è stata condivisa con l’altro genitore.
Questa dichiarazione non elimina però l’obbligo di accordo previsto dalla legge. Il genitore che sottoscrive il modulo risponde della veridicità di ciò che dichiara: le amministrazioni devono richiamare, nei moduli per le dichiarazioni sostitutive, le conseguenze previste per le falsità e le dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 48 del d.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione non veritiera possono inoltre derivare la perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto, ferme restando le ulteriori conseguenze valutabili in concreto.
Perciò, la presenza di una sola firma non autorizza automaticamente un genitore a scegliere unilateralmente la scuola, soprattutto se l’altro ha già manifestato un dissenso chiaro e documentabile.
Che cosa accade se i genitori non sono d’accordo?
Il dissenso dovrebbe essere comunicato tempestivamente, preferibilmente per iscritto, sia all’altro genitore sia alla scuola. È opportuno indicare con chiarezza le ragioni della contrarietà, evitando che il contrasto si trasformi in una decisione unilaterale o in un problema organizzativo per l’istituto.
Se non si raggiunge un accordo, ciascun genitore può rivolgersi al giudice affinché risolva il contrasto. Il criterio non sarà la preferenza personale dell’uno o dell’altro, ma il superiore interesse del minore: il giudice valuterà, tra gli altri elementi, l’offerta formativa, la continuità del percorso scolastico, le esigenze logistiche di entrambi i genitori, le relazioni del figlio e le sue inclinazioni.
La Corte di cassazione ha chiarito che la scelta non può essere decisa attribuendo rilievo automatico a un solo fattore, come la vicinanza della scuola alla casa del genitore collocatario. Occorre invece una valutazione complessiva dell’interesse del minore.
Il minore che abbia compiuto dodici anni deve essere ascoltato; anche il minore di età inferiore può essere ascoltato, se capace di discernimento. La sua opinione non sostituisce quella dei genitori o del giudice, ma deve essere presa in considerazione in relazione alla sua età e maturità.
Il consiglio dell’avvocato
La soluzione migliore è affrontare per tempo la scelta della scuola, condividendo informazioni su istituto, orari, distanza, costi e progetto formativo. Se il disaccordo persiste, è preferibile formalizzarlo subito e valutare con il proprio avvocato gli strumenti più adeguati, senza attendere l’ultimo momento.
La scuola deve rimanere un luogo di crescita per il figlio, non il terreno sul quale prolungare il conflitto tra gli ex partner.
Avv. Francesco Frezza
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