RIENTRO A SCUOLA E GENITORI SEPARATI: SERVE LA FIRMA DI ENTRAMBI PER L’ISCRIZIONE?

Settembre porta con sé il rientro a scuola e, per molti genitori separati o divorziati, anche qualche dubbio: per iscrivere il figlio a scuola è necessaria la firma di entrambi?
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Set­tem­bre por­ta con sé il rien­tro a scuo­la e, per mol­ti geni­to­ri sepa­ra­ti o divor­zia­ti, anche qual­che dub­bio: per iscri­ve­re il figlio a scuo­la è neces­sa­ria la fir­ma di entram­bi?

La rispo­sta bre­ve è: la fir­ma sul modu­lo non è il pun­to cen­tra­le. Ciò che con­ta è chi eser­ci­ta la respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le e se la scel­ta del­la scuo­la è sta­ta con­di­vi­sa.

La scelta della scuola va concordata

Nel­la mag­gior par­te dei casi, anche dopo la sepa­ra­zio­ne o il divor­zio, l’affidamento è con­di­vi­so. Il figlio può vive­re pre­va­len­te­men­te con uno dei geni­to­ri, ma entram­bi con­ti­nua­no a eser­ci­ta­re la respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le.

La scel­ta dell’istituto sco­la­sti­co riguar­da l’istruzione e l’educazione del mino­re ed è, quin­di, una deci­sio­ne di mag­gio­re inte­res­se. L’art. 337-ter del Codi­ce civi­le sta­bi­li­sce che que­ste deci­sio­ni devo­no esse­re assun­te di comu­ne accor­do, tenen­do con­to del­le capa­ci­tà, del­le incli­na­zio­ni e del­le aspi­ra­zio­ni del figlio. In man­can­za di accor­do, la deci­sio­ne spet­ta al giu­di­ce.

La stes­sa rego­la vale, in linea gene­ra­le, anche quan­do l’affidamento è esclu­si­vo: sal­vo diver­se dispo­si­zio­ni del prov­ve­di­men­to giu­di­zia­le, le deci­sio­ni di mag­gio­re inte­res­se resta­no affi­da­te a entram­bi i geni­to­ri.

Iscrizione online o cartacea: la firma unica non significa consenso automatico

Sul pia­no pra­ti­co, la doman­da di iscri­zio­ne può esse­re pre­sen­ta­ta anche da un solo geni­to­re, secon­do le moda­li­tà pre­vi­ste dal­la scuo­la e dal­la pro­ce­du­ra uti­liz­za­ta. Nei modu­li ammi­ni­stra­ti­vi il sot­to­scrit­to­re può esse­re chia­ma­to a dichia­ra­re di agi­re nel rispet­to del­le dispo­si­zio­ni sul­la respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le e, in alcu­ni casi, che la scel­ta è sta­ta con­di­vi­sa con l’altro geni­to­re.

Que­sta dichia­ra­zio­ne non eli­mi­na però l’obbligo di accor­do pre­vi­sto dal­la leg­ge. Il geni­to­re che sot­to­scri­ve il modu­lo rispon­de del­la veri­di­ci­tà di ciò che dichia­ra: le ammi­ni­stra­zio­ni devo­no richia­ma­re, nei modu­li per le dichia­ra­zio­ni sosti­tu­ti­ve, le con­se­guen­ze pre­vi­ste per le fal­si­tà e le dichia­ra­zio­ni men­da­ci, come sta­bi­li­to dall’art. 48 del d.P.R. n. 445/​2000. In caso di dichia­ra­zio­ne non veri­tie­ra pos­so­no inol­tre deri­va­re la per­di­ta dei bene­fi­ci otte­nu­ti, ai sen­si dell’art. 75 del­lo stes­so decre­to, fer­me restan­do le ulte­rio­ri con­se­guen­ze valu­ta­bi­li in con­cre­to.

Per­ciò, la pre­sen­za di una sola fir­ma non auto­riz­za auto­ma­ti­ca­men­te un geni­to­re a sce­glie­re uni­la­te­ral­men­te la scuo­la, soprat­tut­to se l’altro ha già mani­fe­sta­to un dis­sen­so chia­ro e docu­men­ta­bi­le.

Che cosa accade se i genitori non sono d’accordo?

Il dis­sen­so dovreb­be esse­re comu­ni­ca­to tem­pe­sti­va­men­te, pre­fe­ri­bil­men­te per iscrit­to, sia all’altro geni­to­re sia alla scuo­la. È oppor­tu­no indi­ca­re con chia­rez­za le ragio­ni del­la con­tra­rie­tà, evi­tan­do che il con­tra­sto si tra­sfor­mi in una deci­sio­ne uni­la­te­ra­le o in un pro­ble­ma orga­niz­za­ti­vo per l’istituto.

Se non si rag­giun­ge un accor­do, cia­scun geni­to­re può rivol­ger­si al giu­di­ce affin­ché risol­va il con­tra­sto. Il cri­te­rio non sarà la pre­fe­ren­za per­so­na­le dell’uno o dell’altro, ma il supe­rio­re inte­res­se del mino­re: il giu­di­ce valu­te­rà, tra gli altri ele­men­ti, l’offerta for­ma­ti­va, la con­ti­nui­tà del per­cor­so sco­la­sti­co, le esi­gen­ze logi­sti­che di entram­bi i geni­to­ri, le rela­zio­ni del figlio e le sue incli­na­zio­ni.

La Cor­te di cas­sa­zio­ne ha chia­ri­to che la scel­ta non può esse­re deci­sa attri­buen­do rilie­vo auto­ma­ti­co a un solo fat­to­re, come la vici­nan­za del­la scuo­la alla casa del geni­to­re col­lo­ca­ta­rio. Occor­re inve­ce una valu­ta­zio­ne com­ples­si­va dell’interesse del mino­re.

Il mino­re che abbia com­piu­to dodi­ci anni deve esse­re ascol­ta­to; anche il mino­re di età infe­rio­re può esse­re ascol­ta­to, se capa­ce di discer­ni­men­to. La sua opi­nio­ne non sosti­tui­sce quel­la dei geni­to­ri o del giu­di­ce, ma deve esse­re pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne in rela­zio­ne alla sua età e matu­ri­tà.

Il consiglio dell’avvocato

La solu­zio­ne miglio­re è affron­ta­re per tem­po la scel­ta del­la scuo­la, con­di­vi­den­do infor­ma­zio­ni su isti­tu­to, ora­ri, distan­za, costi e pro­get­to for­ma­ti­vo. Se il disac­cor­do per­si­ste, è pre­fe­ri­bi­le for­ma­liz­zar­lo subi­to e valu­ta­re con il pro­prio avvo­ca­to gli stru­men­ti più ade­gua­ti, sen­za atten­de­re l’ultimo momen­to.

La scuo­la deve rima­ne­re un luo­go di cre­sci­ta per il figlio, non il ter­re­no sul qua­le pro­lun­ga­re il con­flit­to tra gli ex part­ner.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za

Via Ambra, 4

81038 Tren­to­la Ducen­ta (Caser­ta)

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