Nella società contemporanea, il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori è un principio riconosciuto e tutelato da diverse normative nazionali e internazionali. Tra gli aspetti cruciali di questo diritto vi è la possibilità di trascorrere del tempo e, in particolare, di dormire presso la residenza del padre, una pratica che gioca un ruolo significativo nello sviluppo emotivo e psicologico del bambino.
Sei un papà divorziato o separato e ti stai chiedendo se tuo figlio minore possa dormire da te? O quali sono i tuoi diritti in relazione all’argomento?
ALLORA QUESTO ARTICOLO RISOLVERÀ GRAN PARTE DELLE TUE DOMANDE E DEI TUOI DUBBI.
Partiamo dal presupposto che uno degli aspetti cruciali in una separazione è quello relativo ai pernottamenti dei figli minori in tenera età presso il genitore non collocatario (solitamente il papà).
Si badi bene che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possono prevedere i pernotti, la materia è lasciata alla prassi costante formatasi sulla base della giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, che nel corso del tempo ha registrato ampie aperture.
Il Quadro Normativo
Il diritto del figlio minore di trascorrere la notte con il padre è sancito principalmente dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, ratificata da numerosi paesi, tra cui l’Italia. L’articolo 9 di questa Convenzione afferma che i bambini non devono essere separati dai loro genitori contro la loro volontà, salvo quando ciò sia necessario nel migliore interesse del minore. Questo principio è rafforzato dal diritto interno, in cui il Codice Civile italiano prevede, all’articolo 337-ter, che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole tenendo conto del diritto di ciascun genitore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
Dal 2023, con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, è diventato obbligatorio il cosiddetto piano genitoriale, che va allegato alle domande di separazione e divorzio e deve contenere tutte le modalità di affidamento, collocamento, visite ed incontri con i figli della coppia di genitori divisi.
È buona regola inserire direttamente nel piano genitoriale la possibilità di pernottamento dei figli piccoli con il padre, così prevedendo le varie situazioni (ad esempio, il luogo ed i giorni specifici). Questo aiuterà a prevenire i litigi ed i contenziosi in tribunale.
Alcuni provvedimenti di separazione giudiziale dei coniugi distinguono il diritto di visita da quello di pernottamento e, per i bambini in tenera età, ammettono solo il primo ma escludono il secondo.
Questo orientamento però non è corretto: ostacola il diritto alla bigenitorialità, che si esprime nel regolare incontro del padre separato con i suoi figli, e deve essere garantito nel precipuo interesse dei minori, prima ancora che dei loro genitori. Lo ha affermato la Cassazione in una recente sentenza nella quale i giudici hanno stabilito che un bimbo di due anni di età può pernottare dal padre almeno una volta alla settimana. La madre, collocataria, si era opposta, ma la Suprema Corte ha respinto il suo ricorso.
Quali sono i benefici psicologici ed emotivi per il minore?
La possibilità per un figlio di trascorrere la notte presso il padre non è solo una questione di diritto, ma rappresenta un elemento essenziale per il benessere emotivo del bambino. La presenza notturna del padre può contribuire a creare un ambiente di sicurezza e stabilità, favorendo un senso di appartenenza e fiducia. Numerosi studi psicologici evidenziano che i bambini che mantengono un contatto regolare e significativo con entrambi i genitori tendono a sviluppare migliori capacità relazionali e una maggiore autostima.
COME INDICE L’ETÀ SUL DIRITTO DI PERNOTTAMENTO?
La questione riguardo quando un bambino può dormire con il padre dipende da diversi fattori, tra cui l’età del bambino, le preferenze personali della famiglia, e le linee guida sulla sicurezza del sonno. Ecco alcune considerazioni generali:
- Neonati (0–12 mesi):
È generalmente consigliato che i neonati dormano nella stessa stanza dei genitori, ma non nello stesso letto, per ridurre il rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS). L’American Academy of Pediatrics raccomanda che i neonati dormano in una culla o in un lettino vicino al letto dei genitori. - Bambini piccoli (1–3 anni):
A questa età, molti bambini possono occasionalmente dormire con i genitori, purché siano prese adeguate precauzioni di sicurezza. Il letto deve essere sicuro, senza spazi in cui il bambino potrebbe rimanere intrappolato, e deve esserci spazio sufficiente per evitare il rischio di soffocamento. - Bambini in età prescolare e oltre (3+ anni):
A quest’età, molti bambini possono dormire con un genitore per conforto, soprattutto in caso di malattia, paura notturna, o altre situazioni speciali. Tuttavia, è anche importante incoraggiare l’autonomia del bambino e il suo adattamento a dormire nel proprio letto.
IL PADRE DEVE DISPORRE DI UNA CAMERA APPPOSITA PER FAR DORMIRE IL MINORE?
La risposta ci arriva direttamente da un tribunale secondo il quale se l’appartamento del padre è proporzionato alle ristrettezze economiche delle parti, una sistemazione abitativa più grande andrebbe a scapito del contributo alimentare a favore della figlia e quindi a svantaggio della stessa. La soluzione fornita dal padre, in base alla quale durante le visite della figlia lascia la sua stanza da letto a quest’ultima per dormire sul divano, è completamente soddisfacente e adatta alle circostanze concrete: contrariamente a quanto asserito dalla madre, la figlia ha una stanza durante le ore del diritto di visita dal padre, con il relativo letto, il che significa che la sua privacy è rispettata. Né il benessere del bambino né il suo diritto alla personalità richiedono che si disponga di una stanza inutilizzata per i figli.
Altra domanda da porsi è la seguente: la distanza tra la casa paterna e la scuola frequentata dal figlio può essere di impedimento al pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre?
La Corte d’Appello di Firenze, ha ben chiarito il diritto del minore a pernottare presso il padre, genitore non collocatario, essendo del tutto irrilevante la distanza tra la casa paterna e la scuola, dovendosi privilegiare la necessità di coltivare la relazione padre-figlio e i benefici che derivano alla loro relazione grazie anche ai pernottamenti infrasettimanali.
Sul punto, la Corte di Cassazione , con riferimento ad un bambino di due anni, ha ritenuto scorretto escludere il pernottamento presso il padre esclusivamente sulla base della tenera età del minore senza considerare, in concreto, la presenza di pregiudizi specifici correlati ai pernottamenti: la regolazione dei pernottamenti presso il padre è da considerarsi “consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire la sua esplicazione rispetto a momenti e a situazioni fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi”. In tale caso, la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione della Corte d’Appello che, contrariamente al provvedimento del Tribunale che aveva escluso ogni possibilità di pernottamento presso il padre, aveva previsto un pernotto a settimana del bambino presso il padre, ribadendo il principio coerente anche con la normativa internazionale (art. 8 CEDU) per cui i provvedimenti in materia di affidamento dei figli minori consentono limitazioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore del minore stesso. In assenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlato al pernottamento, i giudici hanno, quindi, introdotto il pernotto per preservare la relazione genitoriale.
Nel caso di specie, il Tribunale, a definizione di un procedimento per la regolamentazione dei rapporti di genitori non coniugati, aveva affidato il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolato il diritto di visita paterno a settimana alternati con un pernottamento in settimana, circa l’estate aveva previsto il diritto del padre di trascorrere due settimane col figlio, oltre a prevedere un importo a titolo di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
La madre ricorreva in appello chiedendo tanto l’affido esclusivo del minore quanto l’eliminazione del pernotto infrasettimanale ritenendo la distanza tra la casa paterna e la scuola frequentata dal padre di ostacolo a tale pernottamento.
La Corte d’Appello, nel rigettare le richieste materne, precisava che non emergeva da alcun atto del processo la incapacità e la nocività del rapporto col padre per il figlio e, al contrario, le prove deponevano tutte a favore della bontà di tale relazione. Anche i Servizi Sociali incaricati, nel dare atto di una conflittualità tra genitori, confermavano però la relazione tra padre e figlio e la importanza per tale minore di coltivare il rapporto anche con i fratelli unilaterali da parte del padre, attestando una relazione affettiva tra padre e figlio e una capacità genitoriale specifica del primo.
Il pernottamento infrasettimanale, conclude la Corte, non può essere escluso per ragion di distanza tra casa e scuola trattandosi di una sola notte a settimana, essendo “normale” tale situazione rispetto alla maggioranza delle famiglie
COSA SUCCEDE INVECE PER QUANTO RIGUARDA IL PERIODO ESTIVO?
L’estate, si sa, è il periodo più atteso dai bambini che, dopo la fine della scuola, hanno più tempo a disposizione per stare con gli amici e, possibilmente, trascorrere qualche giorno di vacanza al mare o in montagna insieme alla famiglia.
Sicuramente per il genitore non collocatario l’estate rappresenta anche l’occasione più importante per trascorrere più tempo con i figli e condividere progetti comuni, diversamente da quanto accade nel resto dell’anno ove, di norma, si trascorre insieme un paio di sere la settimana ed il week-end.
Ma anche per il genitore collocatario il periodo estivo consente di godere appieno dei bambini senza avere l’impegno delle visite infrasettimali dell’altro genitore.
COME ORGANIZZANO LE VACANZE ESTIVE I GENITORI SEPARATI?
Nei casi di separazione e di divorzio, in presenza di figli minorenni ed in regime di affidamento condiviso, le vacanze estive sono oggetto di specifica regolamentazione giuridica nell’ambito della più generale definizione del calendario di visite stabilito dal Tribunale nell’interesse della prole. Di solito è anche prevista la data entro la quale i genitori devono accordarsi sulle rispettive ferie, normalmente stabilita entro la fine di maggio. Prima si concorda meglio è.
QUANTO DURANO LE VACANZE ESTIVE DEI GENITORI SEPARATI CON I FIGLI?
Non esiste un limite massimo, o minimo, dei tempi che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva; nella prassi giuridica, però, salvo diverso accordo dei genitori, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, siano essi consecutivi o anche frazionati. Dipende molto anche dall’età dei bambini: in tal caso la vacanza può essere ridotta o frazionata.
C’è forse l’ultimo punto che vale la pena affrontare in questo articolo.
IL GENITORE DEVE COMUNICARE ALL’ALTRO L’INDIRIZZO DOVE SOGGIORNERÀ CON IL FIGLIO?
Nel caso in cui il genitore ometta di comunicare all’altro l’indirizzo, oppure il recapito telefonico, dell’alloggio ove si soggiornerà con il figlio minore: per la giurisprudenza di merito tale comportamento non integra gli estremi del reato di cui al predetto art. 388 c.p. in quanto, solitamente, il provvedimento giudiziale si limita genericamente a stabilire i periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore durante il periodo estivo e, dunque, l’omessa comunicazione di dettagli sulla vacanza – seppur rilevanti –non assume rilievo penale.
Ciò non toglie, ovviamente, che tale comportamento costituisca un inadempimento delle condizioni di separazione o divorzio, e determini conseguenze civili: se, infatti, il dovere di informativa non discende direttamente dal provvedimento del Giudice, esso trova il suo fondamento nel dovere di collaborazione dei genitori nell’interesse della famiglia sancito dall’art. 143 del codice civile. Ne discende che il comportamento del genitore che porta con sé il figlio in vacanza senza previamente avvisare l’altro genitore circa il posto in cui si recheranno, o senza fornire il recapito telefonico ove poter contattare il bambino in caso di emergenza, rappresenta chiaramente una violazione dell’art. 143 c.c., oltre che un concreto pregiudizio per la prole medesima. Conseguentemente, l’altro genitore potrà presentare ricorso avanti il giudice civile, anche ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., al fine di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente e, eventualmente, chiedere una modifica del regime di affidamento del minore.
In Conclusione
Il diritto del figlio minore di dormire dal padre rappresenta un aspetto vitale della responsabilità genitoriale e del benessere del bambino. La sua tutela e promozione richiedono un impegno congiunto da parte dei genitori e delle istituzioni, volto a garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente equilibrato e amorevole. Solo attraverso una piena realizzazione di questo diritto si potrà assicurare ai minori una crescita armoniosa e un futuro sereno.
Avv. Francesco Frezza
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