IL DIRITTO DEL FIGLIO MINORE DI DORMIRE DAL PADRE: UN ASPETTO FONDAMENTALE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Quando un figlio può dormire a casa del padre separato? Il padre separato deve disporre di una camera apposta per il figlio?

Nel­la socie­tà con­tem­po­ra­nea, il dirit­to del figlio mino­re di man­te­ne­re un rap­por­to equi­li­bra­to con entram­bi i geni­to­ri è un prin­ci­pio rico­no­sciu­to e tute­la­to da diver­se nor­ma­ti­ve nazio­na­li e inter­na­zio­na­li. Tra gli aspet­ti cru­cia­li di que­sto dirit­to vi è la pos­si­bi­li­tà di tra­scor­re­re del tem­po e, in par­ti­co­la­re, di dor­mi­re pres­so la resi­den­za del padre, una pra­ti­ca che gio­ca un ruo­lo signi­fi­ca­ti­vo nel­lo svi­lup­po emo­ti­vo e psi­co­lo­gi­co del bam­bi­no.

Sei un papà divor­zia­to o sepa­ra­to e ti stai chie­den­do se tuo figlio mino­re pos­sa dor­mi­re da te? O qua­li sono i tuoi dirit­ti in rela­zio­ne all’argomento?

ALLORA QUESTO ARTICOLO RISOLVERÀ GRAN PARTE DELLE TUE DOMANDE E DEI TUOI DUBBI.

Par­tia­mo dal pre­sup­po­sto che uno degli aspet­ti cru­cia­li in una sepa­ra­zio­ne è quel­lo rela­ti­vo ai per­not­ta­men­ti dei figli mino­ri in tene­ra età pres­so il geni­to­re non col­lo­ca­ta­rio (soli­ta­men­te il papà).

Si badi bene che nes­su­na nor­ma indi­ca un limi­te di età a par­ti­re dal qua­le si pos­so­no pre­ve­de­re i per­not­ti, la mate­ria è lascia­ta alla pras­si costan­te for­ma­ta­si sul­la base del­la giu­ri­spru­den­za sia di legit­ti­mi­tà sia di meri­to, che nel cor­so del tem­po ha regi­stra­to ampie aper­tu­re.

Il Qua­dro Nor­ma­ti­vo

Il dirit­to del figlio mino­re di tra­scor­re­re la not­te con il padre è san­ci­to prin­ci­pal­men­te dal­la Con­ven­zio­ne del­le Nazio­ni Uni­te sui Dirit­ti del Fan­ciul­lo, rati­fi­ca­ta da nume­ro­si pae­si, tra cui l’I­ta­lia. L’ar­ti­co­lo 9 di que­sta Con­ven­zio­ne affer­ma che i bam­bi­ni non devo­no esse­re sepa­ra­ti dai loro geni­to­ri con­tro la loro volon­tà, sal­vo quan­do ciò sia neces­sa­rio nel miglio­re inte­res­se del mino­re. Que­sto prin­ci­pio è raf­for­za­to dal dirit­to inter­no, in cui il Codi­ce Civi­le ita­lia­no pre­ve­de, all’ar­ti­co­lo 337-ter, che il giu­di­ce adot­ti i prov­ve­di­men­ti rela­ti­vi alla pro­le tenen­do con­to del dirit­to di cia­scun geni­to­re di man­te­ne­re un rap­por­to equi­li­bra­to e con­ti­nua­ti­vo con i figli.

Dal 2023, con l’entrata in vigo­re del­la rifor­ma Car­ta­bia, è diven­ta­to obbli­ga­to­rio il cosid­det­to pia­no geni­to­ria­le, che va alle­ga­to alle doman­de di sepa­ra­zio­ne e divor­zio e deve con­te­ne­re tut­te le moda­li­tà di affi­da­men­to, col­lo­ca­men­to, visi­te ed incon­tri con i figli del­la cop­pia di geni­to­ri divi­si.

È buo­na rego­la inse­ri­re diret­ta­men­te nel pia­no geni­to­ria­le la pos­si­bi­li­tà di per­not­ta­men­to dei figli pic­co­li con il padre, così pre­ve­den­do le varie situa­zio­ni (ad esem­pio, il luo­go ed i gior­ni spe­ci­fi­ci). Que­sto aiu­te­rà a pre­ve­ni­re i liti­gi ed i con­ten­zio­si in tri­bu­na­le.

Alcu­ni prov­ve­di­men­ti di sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le dei coniu­gi distin­guo­no il dirit­to di visi­ta da quel­lo di per­not­ta­men­to e, per i bam­bi­ni in tene­ra età, ammet­to­no solo il pri­mo ma esclu­do­no il secon­do.

Que­sto orien­ta­men­to però non è cor­ret­to: osta­co­la il dirit­to alla bige­ni­to­ria­li­tà, che si espri­me nel rego­la­re incon­tro del padre sepa­ra­to con i suoi figli, e deve esse­re garan­ti­to nel pre­ci­puo inte­res­se dei mino­ri, pri­ma anco­ra che dei loro geni­to­ri. Lo ha affer­ma­to la Cas­sa­zio­ne in una recen­te sen­ten­za nel­la qua­le i giu­di­ci han­no sta­bi­li­to che un bim­bo di due anni di età può per­not­ta­re dal padre alme­no una vol­ta alla set­ti­ma­na. La madre, col­lo­ca­ta­ria, si era oppo­sta, ma la Supre­ma Cor­te ha respin­to il suo ricor­so.

Qua­li sono i bene­fi­ci psi­co­lo­gi­ci ed emo­ti­vi per il mino­re?

La pos­si­bi­li­tà per un figlio di tra­scor­re­re la not­te pres­so il padre non è solo una que­stio­ne di dirit­to, ma rap­pre­sen­ta un ele­men­to essen­zia­le per il benes­se­re emo­ti­vo del bam­bi­no. La pre­sen­za not­tur­na del padre può con­tri­bui­re a crea­re un ambien­te di sicu­rez­za e sta­bi­li­tà, favo­ren­do un sen­so di appar­te­nen­za e fidu­cia. Nume­ro­si stu­di psi­co­lo­gi­ci evi­den­zia­no che i bam­bi­ni che man­ten­go­no un con­tat­to rego­la­re e signi­fi­ca­ti­vo con entram­bi i geni­to­ri ten­do­no a svi­lup­pa­re miglio­ri capa­ci­tà rela­zio­na­li e una mag­gio­re auto­sti­ma.

COME INDICE L’ETÀ SUL DIRITTO DI PERNOTTAMENTO?

La que­stio­ne riguar­do quan­do un bam­bi­no può dor­mi­re con il padre dipen­de da diver­si fat­to­ri, tra cui l’e­tà del bam­bi­no, le pre­fe­ren­ze per­so­na­li del­la fami­glia, e le linee gui­da sul­la sicu­rez­za del son­no. Ecco alcu­ne con­si­de­ra­zio­ni gene­ra­li:

  1. Neo­na­ti (0–12 mesi):
    È gene­ral­men­te con­si­glia­to che i neo­na­ti dor­ma­no nel­la stes­sa stan­za dei geni­to­ri, ma non nel­lo stes­so let­to, per ridur­re il rischio di sin­dro­me del­la mor­te improv­vi­sa del lat­tan­te (SIDS). L’A­me­ri­can Aca­de­my of Pedia­trics rac­co­man­da che i neo­na­ti dor­ma­no in una cul­la o in un let­ti­no vici­no al let­to dei geni­to­ri.
  2. Bam­bi­ni pic­co­li (1–3 anni):
    A que­sta età, mol­ti bam­bi­ni pos­so­no occa­sio­nal­men­te dor­mi­re con i geni­to­ri, pur­ché sia­no pre­se ade­gua­te pre­cau­zio­ni di sicu­rez­za. Il let­to deve esse­re sicu­ro, sen­za spa­zi in cui il bam­bi­no potreb­be rima­ne­re intrap­po­la­to, e deve esser­ci spa­zio suf­fi­cien­te per evi­ta­re il rischio di sof­fo­ca­men­to.
  3. Bam­bi­ni in età pre­sco­la­re e oltre (3+ anni):
    A que­st’e­tà, mol­ti bam­bi­ni pos­so­no dor­mi­re con un geni­to­re per con­for­to, soprat­tut­to in caso di malat­tia, pau­ra not­tur­na, o altre situa­zio­ni spe­cia­li. Tut­ta­via, è anche impor­tan­te inco­rag­gia­re l’au­to­no­mia del bam­bi­no e il suo adat­ta­men­to a dor­mi­re nel pro­prio let­to.

IL PADRE DEVE DISPORRE DI UNA CAMERA APPPOSITA PER FAR DORMIRE IL MINORE?

La rispo­sta ci arri­va diret­ta­men­te da un tri­bu­na­le secon­do il qua­le se l’ap­par­ta­men­to del padre è pro­por­zio­na­to alle ristret­tez­ze eco­no­mi­che del­le par­ti, una siste­ma­zio­ne abi­ta­ti­va più gran­de andreb­be a sca­pi­to del con­tri­bu­to ali­men­ta­re a favo­re del­la figlia e quin­di a svan­tag­gio del­la stes­sa. La solu­zio­ne for­ni­ta dal padre, in base alla qua­le duran­te le visi­te del­la figlia lascia la sua stan­za da let­to a quest’ultima per dor­mi­re sul diva­no, è com­ple­ta­men­te sod­di­sfa­cen­te e adat­ta alle cir­co­stan­ze con­cre­te: con­tra­ria­men­te a quan­to asse­ri­to dal­la madre, la figlia ha una stan­za duran­te le ore del dirit­to di visi­ta dal padre, con il rela­ti­vo let­to, il che signi­fi­ca che la sua pri­va­cy è rispet­ta­ta. Né il benes­se­re del bam­bi­no né il suo dirit­to alla per­so­na­li­tà richie­do­no che si dispon­ga di una stan­za inu­ti­liz­za­ta per i figli.

Altra doman­da da por­si è la seguen­te: la distan­za tra la casa pater­na e la scuo­la fre­quen­ta­ta dal figlio può esse­re di impe­di­men­to al per­not­ta­men­to infra­set­ti­ma­na­le del mino­re pres­so il padre?

La Cor­te d’Appello di Firen­ze, ha ben chia­ri­to il dirit­to del mino­re a per­not­ta­re pres­so il padre, geni­to­re non col­lo­ca­ta­rio, essen­do del tut­to irri­le­van­te la distan­za tra la casa pater­na e la scuo­la, doven­do­si pri­vi­le­gia­re la neces­si­tà di col­ti­va­re la rela­zio­ne padre-figlio e i bene­fi­ci che deri­va­no alla loro rela­zio­ne gra­zie anche ai per­not­ta­men­ti infra­set­ti­ma­na­li.

Sul pun­to, la Cor­te di Cas­sa­zio­ne , con rife­ri­men­to ad un bam­bi­no di due anni, ha rite­nu­to scor­ret­to esclu­de­re il per­not­ta­men­to pres­so il padre esclu­si­va­men­te sul­la base del­la tene­ra età del mino­re sen­za con­si­de­ra­re, in con­cre­to, la pre­sen­za di pre­giu­di­zi spe­ci­fi­ci cor­re­la­ti ai per­not­ta­men­ti: la rego­la­zio­ne dei per­not­ta­men­ti pres­so il padre è da con­si­de­rar­si “con­so­na a pre­ser­va­re pro­prio la rela­zio­ne geni­to­ria­le, aven­do come effet­to di con­sen­ti­re la sua espli­ca­zio­ne rispet­to a momen­ti e a situa­zio­ni fon­da­men­ta­li per la cre­sci­ta del mino­re, nell’interesse pre­ci­puo di que­sti”. In tale caso, la Cor­te di Cas­sa­zio­ne ave­va con­fer­ma­to la deci­sio­ne del­la Cor­te d’Appello che, con­tra­ria­men­te al prov­ve­di­men­to del Tri­bu­na­le che ave­va esclu­so ogni pos­si­bi­li­tà di per­not­ta­men­to pres­so il padre, ave­va pre­vi­sto un per­not­to a set­ti­ma­na del bam­bi­no pres­so il padre, riba­den­do il prin­ci­pio coe­ren­te anche con la nor­ma­ti­va inter­na­zio­na­le (art. 8 CEDU) per cui i prov­ve­di­men­ti in mate­ria di affi­da­men­to dei figli mino­ri con­sen­to­no limi­ta­zio­ni al dirit­to di visi­ta dei geni­to­ri solo nell’interesse supe­rio­re del mino­re stes­so. In assen­za di uno spe­ci­fi­co pre­giu­di­zio poten­zial­men­te cor­re­la­to al per­not­ta­men­to, i giu­di­ci han­no, quin­di, intro­dot­to il per­not­to per pre­ser­va­re la rela­zio­ne geni­to­ria­le.

Nel caso di spe­cie, il Tri­bu­na­le, a defi­ni­zio­ne di un pro­ce­di­men­to per la rego­la­men­ta­zio­ne dei rap­por­ti di geni­to­ri non coniu­ga­ti, ave­va affi­da­to il mino­re in via con­di­vi­sa ad entram­bi i geni­to­ri con col­lo­ca­men­to pre­va­len­te pres­so la madre, rego­la­to il dirit­to di visi­ta pater­no a set­ti­ma­na alter­na­ti con un per­not­ta­men­to in set­ti­ma­na, cir­ca l’estate ave­va pre­vi­sto il dirit­to del padre di tra­scor­re­re due set­ti­ma­ne col figlio, oltre a pre­ve­de­re un impor­to a tito­lo di man­te­ni­men­to a cari­co del geni­to­re non col­lo­ca­ta­rio.

La madre ricor­re­va in appel­lo chie­den­do tan­to l’affido esclu­si­vo del mino­re quan­to l’eliminazione del per­not­to infra­set­ti­ma­na­le rite­nen­do la distan­za tra la casa pater­na e la scuo­la fre­quen­ta­ta dal padre di osta­co­lo a tale per­not­ta­men­to.

La Cor­te d’Appello, nel riget­ta­re le richie­ste mater­ne, pre­ci­sa­va che non emer­ge­va da alcun atto del pro­ces­so la inca­pa­ci­tà e la noci­vi­tà del rap­por­to col padre per il figlio e, al con­tra­rio, le pro­ve depo­ne­va­no tut­te a favo­re del­la bon­tà di tale rela­zio­ne. Anche i Ser­vi­zi Socia­li inca­ri­ca­ti, nel dare atto di una con­flit­tua­li­tà tra geni­to­ri, con­fer­ma­va­no però la rela­zio­ne tra padre e figlio e la impor­tan­za per tale mino­re di col­ti­va­re il rap­por­to anche con i fra­tel­li uni­la­te­ra­li da par­te del padre, atte­stan­do una rela­zio­ne affet­ti­va tra padre e figlio e una capa­ci­tà geni­to­ria­le spe­ci­fi­ca del pri­mo.

Il per­not­ta­men­to infra­set­ti­ma­na­le, con­clu­de la Cor­te, non può esse­re esclu­so per ragion di distan­za tra casa e scuo­la trat­tan­do­si di una sola not­te a set­ti­ma­na, essen­do “nor­ma­le” tale situa­zio­ne rispet­to alla mag­gio­ran­za del­le fami­glie

COSA SUCCEDE INVECE PER QUANTO RIGUARDA IL PERIODO ESTIVO?

L’estate, si sa, è il perio­do più atte­so dai bam­bi­ni che, dopo la fine del­la scuo­la, han­no più tem­po a dispo­si­zio­ne per sta­re con gli ami­ci e, pos­si­bil­men­te, tra­scor­re­re qual­che gior­no di vacan­za al mare o in mon­ta­gna insie­me alla fami­glia.

Sicu­ra­men­te per il geni­to­re non col­lo­ca­ta­rio l’estate rap­pre­sen­ta anche l’occasione più impor­tan­te per tra­scor­re­re più tem­po con i figli e con­di­vi­de­re pro­get­ti comu­ni, diver­sa­men­te da quan­to acca­de nel resto dell’anno ove, di nor­ma, si tra­scor­re insie­me un paio di sere la set­ti­ma­na ed il week-end.

Ma anche per il geni­to­re col­lo­ca­ta­rio il perio­do esti­vo con­sen­te di gode­re appie­no dei bam­bi­ni sen­za ave­re l’impegno del­le visi­te infra­set­ti­ma­li dell’altro geni­to­re.

COME ORGANIZZANO LE VACANZE ESTIVE I GENITORI SEPARATI?

Nei casi di sepa­ra­zio­ne e di divor­zio, in pre­sen­za di figli mino­ren­ni ed in regi­me di affi­da­men­to con­di­vi­so, le vacan­ze esti­ve sono ogget­to di spe­ci­fi­ca rego­la­men­ta­zio­ne giu­ri­di­ca nell’ambito del­la più gene­ra­le defi­ni­zio­ne del calen­da­rio di visi­te sta­bi­li­to dal Tri­bu­na­le nell’interesse del­la pro­le. Di soli­to è anche pre­vi­sta la data entro la qua­le i geni­to­ri devo­no accor­dar­si sul­le rispet­ti­ve ferie, nor­mal­men­te sta­bi­li­ta entro la fine di mag­gio. Pri­ma si con­cor­da meglio è.

QUANTO DURANO LE VACANZE ESTIVE DEI GENITORI SEPARATI CON I FIGLI?

Non esi­ste un limi­te mas­si­mo, o mini­mo, dei tem­pi che cia­scun geni­to­re può tra­scor­re­re con i figli duran­te la sta­gio­ne esti­va; nel­la pras­si giu­ri­di­ca, però, sal­vo diver­so accor­do dei geni­to­ri, vie­ne sta­bi­li­to il dirit­to per cia­scun geni­to­re di tene­re con sé la pro­le per alme­no 15 gior­ni, sia­no essi con­se­cu­ti­vi o anche fra­zio­na­ti. Dipen­de mol­to anche dall’età dei bam­bi­ni: in tal caso la vacan­za può esse­re ridot­ta o fra­zio­na­ta.

C’è for­se l’ultimo pun­to che vale la pena affron­ta­re in que­sto arti­co­lo.

IL GENITORE DEVE COMUNICARE ALL’ALTRO L’INDIRIZZO DOVE SOGGIORNERÀ CON IL FIGLIO?

Nel caso in cui il geni­to­re omet­ta di comu­ni­ca­re all’altro l’indirizzo, oppu­re il reca­pi­to tele­fo­ni­co, dell’alloggio ove si sog­gior­ne­rà con il figlio mino­re: per la giu­ri­spru­den­za di meri­to tale com­por­ta­men­to non inte­gra gli estre­mi del rea­to di cui al pre­det­to art. 388 c.p. in quan­to, soli­ta­men­te, il prov­ve­di­men­to giu­di­zia­le si limi­ta gene­ri­ca­men­te a sta­bi­li­re i perio­di di per­ma­nen­za del­la pro­le pres­so cia­scun geni­to­re duran­te il perio­do esti­vo e, dun­que, l’omessa comu­ni­ca­zio­ne di det­ta­gli sul­la vacan­za – sep­pur rile­van­ti –non assu­me rilie­vo pena­le.

Ciò non toglie, ovvia­men­te, che tale com­por­ta­men­to costi­tui­sca un ina­dem­pi­men­to del­le con­di­zio­ni di sepa­ra­zio­ne o divor­zio, e deter­mi­ni con­se­guen­ze civi­li: se, infat­ti, il dove­re di infor­ma­ti­va non discen­de diret­ta­men­te dal prov­ve­di­men­to del Giu­di­ce, esso tro­va il suo fon­da­men­to nel dove­re di col­la­bo­ra­zio­ne dei geni­to­ri nell’interesse del­la fami­glia san­ci­to dall’art. 143 del codi­ce civi­le. Ne discen­de che il com­por­ta­men­to del geni­to­re che por­ta con sé il figlio in vacan­za sen­za pre­via­men­te avvi­sa­re l’altro geni­to­re cir­ca il posto in cui si reche­ran­no, o sen­za for­ni­re il reca­pi­to tele­fo­ni­co ove poter con­tat­ta­re il bam­bi­no in caso di emer­gen­za, rap­pre­sen­ta chia­ra­men­te una vio­la­zio­ne dell’art. 143 c.c., oltre che un con­cre­to pre­giu­di­zio per la pro­le mede­si­ma. Con­se­guen­te­men­te, l’altro geni­to­re potrà pre­sen­ta­re ricor­so avan­ti il giu­di­ce civi­le, anche ai sen­si dell’art. 709-ter c.p.c., al fine di san­zio­na­re il com­por­ta­men­to del geni­to­re ina­dem­pien­te e, even­tual­men­te, chie­de­re una modi­fi­ca del regi­me di affi­da­men­to del mino­re.

In Con­clu­sio­ne

Il dirit­to del figlio mino­re di dor­mi­re dal padre rap­pre­sen­ta un aspet­to vita­le del­la respon­sa­bi­li­tà geni­to­ria­le e del benes­se­re del bam­bi­no. La sua tute­la e pro­mo­zio­ne richie­do­no un impe­gno con­giun­to da par­te dei geni­to­ri e del­le isti­tu­zio­ni, vol­to a garan­ti­re che ogni bam­bi­no pos­sa cre­sce­re in un ambien­te equi­li­bra­to e amo­re­vo­le. Solo attra­ver­so una pie­na rea­liz­za­zio­ne di que­sto dirit­to si potrà assi­cu­ra­re ai mino­ri una cre­sci­ta armo­nio­sa e un futu­ro sere­no.

Avv. Fran­ce­sco Frez­za
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