- Avere almeno 18 anni (solo in casi gravi- con l’autorizzazione del Giudice — anche i minori di 16 anni);
- Sanità mentale;
- Libertà di stato;
- Inesistenza di rapporti di parentela, affinità, adozioni e affiliazione;
- Non appartenere allo stesso sesso;
- Delitto (non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra);
- Divieto temporaneo di nozze (non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio).
