La comunione dei beni è il regime patrimoniale applicato tra i coniugi in mancanza di diversa convenzione. Possiamo pacificamente dire che è il regime più comune scelto dalle famiglie.
Questo regime determina la condivisione della ricchezza conseguita dai coniugi in costanza di matrimonio.
Non è però una comunione universale difatti non tutti i beni cadono nella comunione legale.
Quali beni cadono in comunione e quali ne sono esclusi?
Beni oggetto della comunione:
• gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Ad esempio: la casa, l’auto, i mobili di casa;
• i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
• i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
• azienda coniugale, ossia l’azienda gestita da entrambi i coniugi costituita dopo il matrimonio.
Beni ESCLUSI dalla comunione:
• beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio;
• beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
• beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge. Ad esempio: gli abiti, l’orologio etc.;
• beni ottenuti a titolo di risarcimento del danni, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
• beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio.
L’amministrazione del patrimonio in comune spetta ad entrambi i coniugi, in applicazione del principio di uguaglianza. Occorre però distinguere tra:
• atti di ordinaria amministrazione
• la rappresentanza in giudizio
• atti di straordinaria amministrazione.
Ma come si scioglie la comunione legale?
La comunione legale si scioglie per :
• morte di uno dei coniugi;
• sentenza di divorzio;
• annullamento del matrimonio;
• dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
• fallimento di uno dei coniugi;
• mutamento convenzionale del regime patrimoniale.
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