Hai deciso di separarti ma non sai da dove iniziare perché non ne sai niente a riguardo.

Hai deci­so di sepa­rar­ti ma non sai da dove ini­zia­re per­ché non ne sai nien­te a riguar­do.

Voglio tran­quil­liz­zar­ti, la mag­gior par­te dei Clien­ti che si sono affi­da­ti allo Stu­dio Lega­le Frez­za ave­va­no il tuo stes­so pro­ble­ma.

Sape­va­no solo che per “avvia­re una sepa­ra­zio­ne” ci vuo­le un Avvo­ca­to.

Ma poi? Come sce­glie­re un buon Avvo­ca­to? Come fun­zio­na il pro­ce­di­men­to di sepa­ra­zio­ne? Quan­to tem­po occor­re? Qua­li docu­men­ti ser­vo­no? Quan­to costa?

In un perio­do cer­ta­men­te deli­ca­to e dolo­ro­so come quel­lo che segue la fine di un matri­mo­nio, le doman­de sono tan­te, impor­tan­ti, a vol­te pos­so­no sem­bra­re anche scon­ta­te e pro­prio per que­sto, spes­so, si ha anche un cer­to sen­so di pudo­re nel por­le al pro­prio Avvo­ca­to.

Da una matu­ra­ta espe­rien­za in cam­po di sepa­ra­zio­ni, lo Stu­dio Lega­le Frez­za, si ritro­va, ad una pri­ma con­su­len­za lega­le, a rispon­de­re a del­le doman­de riguar­do il “sepa­rar­si”.

Maga­ri sono le stes­se che ti stai ponen­do in que­sto momen­to, cer­chia­mo di indi­vi­duar­le.

Sepa­ra­zio­ne e divor­zio.

Chi non ha espe­rien­za nel cam­po del dirit­to, sba­glia nell’usare indi­stin­ta­men­te que­ste due figu­re giu­ri­di­che.

Fac­cia­mo una distin­zio­ne: la sepa­ra­zio­ne è il pri­mo step, il pri­mo pas­sag­gio dovu­to per pas­sa­re, poi, al divor­zio.

In poche paro­le non puoi divor­zia­re se pri­ma non ti sepa­ri!

Sepa­ra­zio­ne.

Le sepa­ra­zio­ni pos­so­no esse­re gesti­te in modo più o meno con­flit­tua­le. Un buon Avvo­ca­to (ovve­ro colui che pen­sa al Clien­te e non alla sua tasca), con­si­glia sem­pre la stra­da meno con­flit­tua­le e quin­di di cer­ca­re un accor­do tra le par­ti.

Ma che signi­fi­ca quel­lo che hai appe­na let­to?

L’ordinamento ita­lia­no pre­ve­de la pos­si­bi­li­tà per i coniu­gi di sce­glie­re stra­de diver­se a secon­da che la sepa­ra­zio­ne sia paci­fi­ca e con­sen­sua­le oppu­re con­flit­tua­le.

La sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le.

La sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le è un isti­tu­to giu­ri­di­co che è sta­to pre­di­spo­sto dal nostro Legi­sla­to­re al fine di con­sen­ti­re ai coniu­gi di poter­si sepa­ra­re di comu­ne accor­do in modo più rapi­do rispet­to alla sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le.

Nel caso di sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le, i coniu­gi arri­va­no ad un accor­do gra­zie all’aiuto degli avvo­ca­ti.

Ed è per que­sto che è impor­tan­te affi­dar­si ad un buon Avvo­ca­to!

Ti sta­rai chie­den­do: ma accor­do di cosa? Su cosa ver­te quest’accordo?

All’interno dell’accordo si sta­bi­li­sco­no cose impor­tan­ti qua­li:

- affi­da­men­to (con­di­vi­so) dei figli. Si ope­ra una scel­ta di una col­lo­ca­zio­ne pre­va­len­te pres­so uno dei due geni­to­ri e di con­se­guen­za, il dirit­to di vista dell’altro coniu­ge.

Si sta­bi­li­rà, quin­di, quan­te vol­te il geni­to­re non col­lo­ca­ta­rio potrà vede­re i figli, con qua­li moda­li­tà, con qua­le fre­quen­za. Ma anche riguar­do a come fun­zio­ne­rà duran­te le vacan­ze esti­ve, di Nata­le, di Pasqua, insom­ma si arri­ve­rà ad un accor­do su tut­to quel­lo che, pri­ma del­la fine del matri­mo­nio, si deci­de­va di comu­ne accor­do tra i coniu­gi.

- man­te­ni­men­to dei figli. Si sta­bi­li­sce un con­tri­bu­to da ver­sa­re ogni mese per il man­te­ni­men­to dei figli. Per le spe­se ordi­na­rie e quo­ti­dia­ne ma anche sul­le spe­se medi­che, per le spe­se sco­la­sti­che, per le spe­se spor­ti­ve e sul­le spe­se straor­di­na­rie.

- man­te­ni­men­to del coniu­ge. Nel­le inten­zio­ni, la Leg­ge inten­de tute­la­re i figli e il coniu­ge eco­no­mi­ca­men­te più debo­le, lascian­do che il coniu­ge che si occu­pa­va del fab­bi­so­gno eco­no­mi­co del­la fami­glia, con­ti­nui a far­lo, anche dopo il suo scio­gli­men­to. Nume­ro­se cir­co­stan­ze potreb­be­ro atte­nua­re o aggra­va­re quest’onere, ovvia­men­te, sarà com­pi­to dell’avvocato indi­vi­dua­re quei fat­to­ri che pos­so­no age­vo­lar­ti per l’attribuzione o l’esenzione del man­te­ni­men­to.

- casa coniu­ga­le. La sepa­ra­zio­ne com­por­ta che uno dei due coniu­gi deb­ba abban­do­na­re la casa coniu­ga­le. Di soli­to, la Leg­ge riser­va la casa coniu­ga­le ai figli e, di con­se­guen­za, al geni­to­re che vive sta­bil­men­te con loro. Dun­que poco con­ta chi sia l’effettivo pro­prie­ta­rio del­la casa.

In real­tà, su que­sto pun­to e su quel­lo riguar­do al man­te­ni­men­to del coniu­ge, ci sono nume­ro­se varian­ti che potreb­be­ro cam­bia­re le cose.

E sono pro­prio que­sti i pun­ti più impor­tan­ti dell’accordo di cui si par­la­va pri­ma. I pun­ti che neces­si­ta­no di più “lavo­ro” sia da par­te degli avvo­ca­ti ma anche degli stes­si coniu­gi che deb­bo­no ope­ra­re di comu­ne accor­do per venir­si incon­tro in modo da tro­va­re un’ultima inte­sa pri­ma che le loro stra­de si divi­da­no.

Nel caso ci si accor­di su tut­te que­ste cose, le par­ti, con i loro avvo­ca­ti (in alcu­ni casi è pos­si­bi­le anche un solo Avvo­ca­to per entram­be le par­ti), sti­la­no un accor­do. Suc­ces­si­va­men­te vie­ne depo­si­ta­to dall’avvocato di una del­le due par­ti un ricor­so indi­riz­za­to al Pre­si­den­te del Tri­bu­na­le ter­ri­to­rial­men­te com­pe­ten­te che dovrà con­te­ne­re in modo det­ta­glia­to i ter­mi­ni dell’accordo rag­giun­to con alle­ga­ti vari docu­men­ti, qua­li le ulti­me dichia­ra­zio­ne dei red­di­ti, l’atto di matri­mo­nio, cer­ti­fi­ca­ti di resi­den­za e di fami­glia ecc e sarà depo­si­ta­to in Can­cel­le­ria.

In tem­pi piut­to­sto rapi­di sarà fis­sa­ta una udien­za di com­pa­ri­zio­ne per­so­na­le dei coniu­gi pres­so il Tri­bu­na­le, dove il Pre­si­den­te del Tri­bu­na­le, ascol­te­rà, pri­ma sepa­ra­ta­men­te e poi con­giun­ta­men­te, i due coniu­gi per ten­ta­re di rag­giun­ge­re una con­ci­lia­zio­ne.

Nel caso in cui ci sia una con­ci­lia­zio­ne, sarà redat­to un ver­ba­le di chiu­su­ra del­la pro­ce­du­ra di sepa­ra­zio­ne. ( Que­sta è l’ipotesi nel caso in cui due coniu­gi cam­bia­no idea e deci­do­no di non sepa­rar­si più).

Nel caso in cui non sia pos­si­bi­le una con­ci­lia­zio­ne, il Pre­si­den­te pro­ce­de­rà ad ema­na­re il Decre­to di Omo­lo­ga­zio­ne del­le con­di­zio­ni che sono sta­te indi­ca­te nel ricor­so.

Da lì a poco, tut­te le con­di­zio­ni det­ta­te nel Decre­to di omo­lo­ga saran­no effet­ti­ve e la sepa­ra­zio­ne sarà rea­le.

La sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le attra­ver­so la nego­zia­zio­ne assi­sti­ta.

Recen­te­men­te è sta­ta intro­dot­ta una stra­da anco­ra più “sem­pli­ce” e rapi­da per otte­ne­re la sepa­ra­zio­ne: la nego­zia­zio­ne assi­sti­ta.

Il pro­ce­di­men­to è mol­to più sem­pli­ce di quel­lo appe­na descrit­to nel­la sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le e non è giu­di­zia­le.

I tem­pi del­la nego­zia­zio­ne non pos­so­no esse­re infe­rio­ri a 30 gior­ni e supe­rio­ri a 3 mesi.

Gli avvo­ca­ti di cia­scun coniu­ge cura­no la ste­su­ra di un accor­do di sepa­ra­zio­ne, come det­to sopra.

Tale accor­do, sot­to­scrit­to da entram­bi i coniu­gi, dovrà esse­re pre­so in esa­me dal Pub­bli­co Mini­ste­ro e quin­di tra­smes­so all’ufficiale del­lo sta­to civi­le.

Con la sola l’assistenza dei rispet­ti­vi difen­so­ri si può otte­ne­re la sepa­ra­zio­ne anche in pre­sen­za di figli mino­ri.

A que­sta tut­ta­via, dovrà esse­re appo­sto il nul­la osta del Pub­bli­co Mini­ste­ro.

L’assistenza degli avvo­ca­ti è sem­pre richie­sta nel­la cir­co­stan­za in cui i figli sia­no mino­ri o, ben­ché mag­gio­ren­ni, non sia­no eco­no­mi­ca­men­te auto­suf­fi­cien­ti.

Una vol­ta rag­giun­to l’ac­cor­do vie­ne con­se­gna­to alla Pro­cu­ra del­la Repub­bli­ca, il pub­bli­co mini­ste­ro veri­fi­ca che rispon­da all’interesse del­le par­ti e dei mino­ri e l’autorizza.

Rice­vu­ta l’autorizzazione l’accordo vie­ne man­da­to in Comu­ne affin­ché l’ufficiale di sta­to civi­le anno­ti la sepa­ra­zio­ne.

Docu­men­ti neces­sa­ri per avvia­re una sepa­ra­zio­ne.

Per quan­to riguar­da i docu­men­ti neces­sa­ri che ser­vo­no per la sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le, sono:

Estrat­to inte­gra­le dell’atto di matri­mo­nio;

Cer­ti­fi­ca­to di resi­den­za e sta­to di fami­glia di entram­bi i coniu­gi ;

Dichia­ra­zio­ni dei red­di­ti degli ulti­mi tre anni di entram­bi i coniu­gi;

Copia di un docu­men­to di iden­ti­tà di entram­bi i coniu­gi;

Copia del codi­ce fisca­le di entram­bi i coniu­gi.

La sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le.

Nel caso in cui non si arri­vi ad un accor­do, biso­gna scar­ta­re l’idea del­la sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le e pas­sa­re alla sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le.

Sepa­rar­si in que­sto modo, signi­fi­ca in poche paro­le, instau­ra­re una vera e pro­pria cau­sa in Tri­bu­na­le.

Infat­ti, sarà cura dell’Avvocato depo­si­ta­re un ricor­so in Tri­bu­na­le e suc­ces­si­va­men­te sarà fis­sa­ta una udien­za pre­si­den­zia­le in cui Il pre­si­den­te del Tri­bu­na­le, dovrà veri­fi­ca­re che non c’è sta­to in nes­sun modo pos­si­bi­li­tà di addi­ve­ni­re ad una sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le.

Una vol­ta che sarà in pos­ses­so di tut­ti gli ele­men­ti per deci­de­re, pren­de­rà prov­ve­di­men­ti riguar­do il man­te­ni­men­to, l’affidamento, l’addebito del­la pro­ce­du­ra in cor­so, la casa coniu­ga­le ecc.

Di con­se­guen­za sarà il modo più inva­si­vo in cui si deci­de­rà di quel­la che una vol­ta era la Tua Fami­glia, la Tua casa, le Tue entra­te , basan­do­si essen­zial­men­te sul­le nor­me che rego­la­no le sepa­ra­zio­ni e sugli aspet­ti finan­zia­ri.

Que­sto tipo di sepa­ra­zio­ne è sen­za dub­bio più stres­san­te dal pun­to di vista emo­ti­vo per i coniu­gi. Ma non solo. Anche i tem­pi sono lun­ghi.

In media sono di due anni, ma pos­so­no esse­re anche più lun­ghi a cau­sa di con­su­len­ze, testi­mo­nian­ze o accu­se di ini­do­nei­tà geni­to­ria­le che richie­do­no l’intervento di un esper­to.

Quan­to tem­po occor­re per sepa­rar­si

Cer­te sepa­ra­zio­ni sono lun­ghe e si tra­sci­na­no per anni per diver­si moti­vi: per­ché i coniu­gi non rie­sco­no ad accor­dar­si, per­ché cam­bia­no con­ti­nua­men­te idea e, soprat­tut­to, per­ché non sono ade­gua­ta­men­te e costan­te­men­te assi­sti­ti soprat­tut­to quan­do si crea­no situa­zio­ni di con­flit­to tra i coniu­gi.

In real­tà, l’iter pro­ces­sua­le di una sepa­ra­zio­ne è abba­stan­za rapi­do, seb­be­ne sem­pre varia­bi­le in fun­zio­ne del Tri­bu­na­le ter­ri­to­rial­men­te com­pe­ten­te.

Nel caso di una sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le, basta­no pochi mesi dal­la pre­sen­ta­zio­ne del ricor­so, affin­ché sia fis­sa­ta l’udienza e sia­no quin­di omo­lo­ga­ti gli accor­di.

Dicia­mo che il “lavo­ro” più impor­tan­te e, for­se, che richie­de più tem­po è nel­la fase pre­ce­den­te, quan­do biso­gna ten­ta­re di accor­dar­si tra coniu­gi e avvo­ca­ti del­le rispet­ti­ve par­ti.

Cosa con­si­glia lo Stu­dio Lega­le Frez­za

Lo stu­dio Lega­le Frez­za ha una lun­ga espe­rien­za in casi di sepa­ra­zio­ni, come già det­to sopra.

Sia­mo del pare­re che, spes­so, die­tro a sepa­ra­zio­ni lun­ghe, dolo­ro­se e tor­tuo­se ci sia sem­pli­ce­men­te o la super­fi­cia­le gestio­ne del­la sepa­ra­zio­ne o la cat­ti­va scel­ta dell’Avvocato.

Ovve­ro di un avvo­ca­to che guar­da alla pro­pria tasca piut­to­sto che al caso spe­ci­fi­co del pro­prio Clien­te.

O anco­ra può capi­ta­re di aver scel­to un avvo­ca­to “trop­po impe­gna­to per tener­si in con­tat­to”.

Cosa vuol dire?

In caso di sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le, il lavo­ro dell’avvocato è quel­lo di sta­re in con­ti­nuo con­tat­to sia con la pro­pria par­te che con il difen­so­re dell’altro coniu­ge pro­prio per arri­va­re ad appia­na­re tut­te le diver­gen­ze e arri­va­re ad un accor­do che pos­sa andar bene per entram­be le par­ti.

Non è cer­to faci­le ma soprat­tut­to non sono accor­di che si sta­bi­li­sco­no in poco tem­po. Spes­so richie­do­no ore, gior­ni di “trat­ta­ti­va”.

E spes­so si fa lo sba­glio di affi­dar­si ad avvo­ca­ti che non sono facil­men­te repe­ri­bi­li o trop­po obe­ra­ti di lavo­ro per poter sta­re in con­ti­nuo con­tat­to.

Allo Stu­dio Lega­le Frezza,abbiamo un modus ope­ran­di diver­so.

Il pri­mo pas­so è una con­su­len­za infor­ma­le per ascol­ta­re il Clien­te, le sue richie­ste e le sue valu­ta­zio­ni.

La sua per­ce­zio­ne di “cri­si fami­lia­re” che lo ha por­ta­to all’idea del­la separazione,le sue inten­zio­ni, qua­li pun­ti neces­si­ta­no di mag­gio­re chia­rez­za, qua­le sareb­be­ro le sue idee di accor­do rite­nu­to “vin­cen­te”…

Da qui, sem­pre ascol­tan­do il Clien­te e le sue inten­zio­ni, sarà redat­ta una boz­za del­le con­di­zio­ni di sepa­ra­zio­ni e si cer­che­rà di pren­de­re con­tat­ti con l’altra par­te per addi­ve­ni­re ad una sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le quan­to meno con­flit­tua­le pos­si­bi­le per entram­bi.

Poi, anche nei casi più con­flit­tua­li, cer­che­re­mo di appia­na­re le dif­fi­col­tà in modo da arri­va­re ad un accor­do.

E solo dopo espe­ri­te tut­te le pos­si­bi­li­tà, veri­fi­ca­to che non sarà pos­si­bi­le una sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le si pro­ce­de­rà ver­so la sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le.

I costi del­la sepa­ra­zio­ne.

I costi del pro­ces­so di sepa­ra­zio­ne con­sen­sua­le sono più con­te­nu­ti rispet­to a quel­li di una sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le.

Spes­so, su inter­net o da cono­scen­ti si sen­te che è pos­si­bi­le sepa­rar­si anche sen­za l’assistenza di un avvo­ca­to.

Se ti stai chie­den­do se è vero… Sì! E’ vero. Ma atten­zio­ne.

È pos­si­bi­le solo in alcu­ni casi e in alcu­ne con­di­zio­ni.

Ma è scon­si­glia­to. Per il tuo inte­res­se.

Infat­ti, è’ sem­pre con­si­glia­to far­si assi­ste­re da un avvo­ca­to, poi­ché il rischio di com­pie­re degli sba­gli, del­le ine­sat­tez­ze è mol­to alto e que­sto potreb­be pre­giu­di­ca­re gli effet­ti del­la sepa­ra­zio­ne stes­sa e anche quel­li del suc­ces­si­vo divor­zio.

E atten­zio­ne anche agli avvo­ca­ti che mil­lan­ta­no prez­zi trop­po bas­si per una sepa­ra­zio­ne che sia con­sen­sua­le o giu­di­zia­le.

Il pro­ce­di­men­to di sepa­ra­zio­ne va a toc­ca­re la tua sfe­ra pri­va­ta di affet­ti e la tua vita eco­no­mi­ca.

Rispiar­me­re­sti per poi tro­var­ti “bloc­ca­to” in un accor­do di sepa­ra­zio­ne fat­to male, che non ti con­vie­ne o peg­gio in qual­che “sba­glio giu­ri­di­co” fat­to da un avvo­ca­to poco esper­to del­la mate­ria?

Seb­be­ne non esi­sta una tarif­fa fis­sa, clien­te ed avvo­ca­to “nego­zia­no” libe­ra­men­te un com­pen­so.

Un com­pen­so che di base par­te dai 900 euro fino ai 2000 euro. Con lo stru­men­to del­la nego­zia­zio­ne assi­sti­ta i costi pos­so­no esse­re anche infe­rio­ri.

Men­tre nei casi di una sepa­ra­zio­ne giu­di­zia­le i costi sono mag­gio­ri e anche l’onorario dell’avvocato può arri­va­re ad un tet­to mas­si­mo di 3.500/ 4.000 euro.

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