E’ possibile revocare una donazione?

E’ pos­si­bi­le revo­ca­re una dona­zio­ne?

Recen­te­men­te mi è sta­ta sot­to­po­sta una que­stio­ne giu­ri­di­ca rela­ti­va alle dona­zio­ni. Più pre­ci­sa­men­te, un geni­to­re “pen­ti­to” mi ha con­sul­ta­to per ave­re chia­ri­men­ti in ordi­ne alla pos­si­bi­li­tà di revo­ca­re una dona­zio­ne fat­ta al figlio.

Nor­mal­men­te la dona­zio­ne non può esse­re revo­ca­ta in quan­to è rite­nu­to moral­men­te scor­ret­to richie­de­re la resti­tu­zio­ne di un bene dona­to. Tut­ta­via, la Leg­ge pre­ve­de del­le pre­ci­se cir­co­stan­ze in cui ciò è ammes­so.

Lo spe­ci­fi­ca l’art. 800 c.c., secon­do il qua­le la dona­zio­ne può esse­re revo­ca­ta in due casi:

per ingra­ti­tu­di­ne del dona­ta­rio ;

per soprav­ve­nien­za di figli.

Per ingra­ti­tu­di­ne del dona­ta­rio

Ai sen­si del­l’art. 801 c.c. la revo­ca del­la dona­zio­ne per ingra­ti­tu­di­ne può esse­re pro­po­sta solo in ipo­te­si tas­sa­ti­ve:

-quan­do il dona­ta­rio abbia atten­ta­to alla vita del donan­te o a quel­la dei suoi discen­den­ti o del coniu­ge ;

-quan­do il dona­ta­rio abbia ingiu­ria­to gra­ve­men­te il donan­te;

-quan­do il dona­ta­rio abbia arre­ca­to gra­ve pre­giu­di­zio al patri­mo­nio del donan­te;

-quan­do il dona­ta­rio abbia rifiu­ta­to inde­bi­ta­men­te gli ali­men­ti dovu­ti al donan­te.

Il ter­mi­ne di deca­den­za per revo­ca­re è di un anno dal gior­no in cui il donan­te è venu­to a cono­scen­za del fat­to ingra­to.

Per soprav­ve­nien­za dei figli

Ai sen­si del­l’art. 803 c.c. la revo­ca per soprav­ve­nien­za dei figli può esse­re chie­sta dal donan­te che non ave­va o igno­ra­va di ave­re dei figli o discen­den­ti al tem­po del­la dona­zio­ne.

La doman­da deve esse­re pro­po­sta entro cin­que anni dal gior­no del­la nasci­ta dell’ultimo figlio o discen­den­te legit­ti­mo o del­la noti­zia dell’esistenza del figlio o discen­den­te, o, infi­ne dell’avvenuto rico­no­sci­men­to del figlio natu­ra­le.

Una vol­ta revo­ca­ta la dona­zio­ne, il dona­ta­rio deve resti­tui­re i beni e i frut­ti o se i beni sono sta­ti ven­du­ti il rispet­ti­vo con­tro­va­lo­re.

Per com­ple­tez­za, si spe­ci­fi­ca che alcu­ni tipi di dona­zio­ni non pos­so­no mai esse­re revo­ca­te, nep­pu­re per ingra­ti­tu­di­ne o per soprav­ve­nien­za dei figli. Sono le dona­zio­ni fat­te per:

-rico­no­scen­za ver­so il dona­ta­rio o in con­si­de­ra­zio­ni dei meri­ti di que­st’ul­ti­mo o per spe­cia­le rimu­ne­ra­zio­ne;

-in occa­sio­ne di un matri­mo­nio.

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