Il mese di settembre porta con sé la prima campanella e, per i genitori separati o divorziati, la necessità di riorganizzare tempi e impegni. Se durante l’estate i turni possono essere più flessibili e le vacanze più lunghe, da settembre a giugno la vita dei figli torna a essere scandita da orari scolastici, attività sportive, compiti, colloqui e periodi di chiusura della scuola.
L’obiettivo non è dividere il tempo in modo perfettamente matematico, ma costruire una routine prevedibile e compatibile con le esigenze dei figli, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi raggiunti dai genitori.
I principali aspetti da organizzare
Nella gestione della quotidianità è utile chiarire in anticipo almeno questi punti:
- I turni infrasettimanali. Il provvedimento o l’accordo può prevedere che il figlio trascorra determinati giorni con ciascun genitore, con il prelievo all’uscita da scuola e il rientro la mattina successiva oppure al termine della giornata. Le modalità devono essere compatibili con gli orari scolastici, i tempi di spostamento e il riposo del minore.
- Le attività extrascolastiche. Sport, musica, lingua straniera e altre attività richiedono una programmazione condivisa. Prima di iscrivere il figlio a un nuovo corso è opportuno concordarne giorni, orari, costi e accompagnamenti. Una volta individuata l’attività, entrambi i genitori dovrebbero collaborare per assicurarne la frequenza, evitando che diventi motivo di conflitto.
- Le vacanze e i giorni di chiusura. Natale, Pasqua e le altre sospensioni dell’attività didattica devono essere regolati in base al calendario scolastico applicabile e alle disposizioni già adottate. È preferibile definire per tempo anche ponti e festività, prevedendo, quando possibile, un’alternanza negli anni.
Che cosa prevede la legge
L’articolo 337-ter del codice civile riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e stabilisce che il giudice determini i tempi e le modalità della presenza del figlio presso entrambi, avendo riguardo esclusivo al suo interesse morale e materiale (art. 337-ter c.c.).
Affidamento condiviso, però, non significa necessariamente permanenza per metà del tempo presso ciascun genitore. La Cassazione ha chiarito che la frequentazione paritaria è un obiettivo tendenziale, non una regola automatica: l’organizzazione concreta deve essere quella più adatta al benessere e alla crescita serena del minore.
Anche le decisioni scolastiche vanno distinte. Le scelte di maggiore interesse, come quelle relative all’istruzione e alla scelta dell’istituto scolastico, devono essere assunte di comune accordo. Le questioni ordinarie della vita quotidiana possono invece essere gestite secondo quanto stabilito nel provvedimento giudiziale o nell’accordo tra i genitori (art. 316 c.c.). La Cassazione ha inoltre precisato che le decisioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo possono, in concreto, essere affidate separatamente a uno dei genitori, senza che ciò trasformi automaticamente l’affidamento condiviso in affidamento esclusivo.
Tre accorgimenti per ridurre i conflitti
- Condividere il calendario all’inizio dell’anno. È utile inserire in un unico prospetto gli orari scolastici, i turni di permanenza, le vacanze, le festività, le attività extrascolastiche e gli appuntamenti con gli insegnanti.
- Mantenere entrambi informati. Il registro elettronico, le comunicazioni della scuola e un calendario condiviso possono aiutare i genitori a conoscere direttamente colloqui, riunioni, verifiche e scadenze, senza affidarsi esclusivamente alle comunicazioni dell’altro.
- Prevedere una flessibilità ragionevole. Un imprevisto lavorativo o un’occasione importante per il figlio possono rendere opportuno uno scambio di giornata. La flessibilità, tuttavia, dovrebbe essere concordata e reciproca, senza compromettere la stabilità della routine e senza eludere le condizioni fissate dal giudice.
Se l’organizzazione prevista non è più compatibile con la scuola, gli orari di lavoro o le esigenze attuali del figlio, i genitori possono valutare un nuovo accordo oppure chiedere la revisione delle condizioni di affidamento, che la legge consente di domandare in ogni tempo (art. 337-quinquies c.c.).
Una routine scolastica chiara e sostenibile non elimina ogni difficoltà, ma può ridurre le occasioni di contrasto e aiutare il figlio a vivere con maggiore serenità il rapporto con entrambi i genitori.
Avv. Francesco Frezza
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