Quando pensiamo alla violenza domestica, l’immagine che ci viene in mente è spesso quella di un livido, di un urlo, di una porta sbattuta con violenza.
Ma esiste una forma di abuso molto più silenziosa, che non lascia segni visibili sulla pelle eppure toglie il respiro e la libertà: la violenza economica.
Nel nostro studio capita spesso di incontrare persone – prevalentemente donne, ma non solo – che arrivano con una domanda che non sempre riescono a formulare ad alta voce: “Posso davvero andarmene se non ho un euro mio?”. La risposta è sì, e la legge prevede strumenti concreti per farlo. Ma facciamo un passo indietro.
Quando il denaro diventa un’arma
La violenza economica non è una semplice discussione su chi paga le bollette. È una strategia di controllo sistematica, che trasforma il denaro in uno strumento di dominio. Si manifesta in modi diversi, tutti ugualmente insidiosi:
- L’isolamento lavorativo: “Non serve che lavori, ci penso io a tutto”. Una frase che può sembrare premurosa, ma che spesso nasconde il desiderio di rendere l’altro completamente dipendente.
La Cassazione Penale n. 1268/2025 ha chiarito che impedire sistematicamente al partner di essere economicamente indipendente attraverso comportamenti vessatori costituisce una forma di violenza economica riconducibile al reato di maltrattamenti.
- Il controllo ossessivo delle spese: dover giustificare ogni caffè, ogni acquisto, vivere sotto una costante ispezione contabile che umilia e mortifica.
- Il sabotaggio finanziario: nascondere l’entità del patrimonio comune, intestare debiti al partner a sua insaputa, impedire l’accesso ai conti correnti.
Come ha evidenziato la Cassazione, la violenza economica si esprime anche nell’imposizione di regole discriminatorie che incidono sull’autonomia e sulla dignità della vittima, inducendola ad abbandonare l’attività lavorativa e a ritagliarsi un ruolo esclusivamente domestico.
Cosa dice la legge
Molti ignorano che queste condotte hanno un peso specifico enorme davanti a un giudice. La legge non resta a guardare, e prevede tutele sia sul piano penale che su quello civile.
Sul fronte penale: il reato di maltrattamenti
L’articolo 572 del codice penale punisce i maltrattamenti in famiglia con la reclusione da tre a sette anni. La giurisprudenza è ormai granitica: privare sistematicamente il partner dei mezzi di sussistenza o limitarne l’autonomia economica configura questo reato.
Non serve un occhio nero per finire davanti a un giudice penale.
Come ha affermato il Tribunale di Nola nella sentenza n. 552/2020, la privazione volontaria e deliberata dei mezzi di sostentamento economico, non fondata su oggettivo stato di bisogno ma perpetrata come modalità di vessazione e predominio, integra pienamente la condotta tipica dell’articolo 572 c.p. Questa interpretazione si impone anche in applicazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, che all’articolo 3 include espressamente la violenza economica tra le forme di violenza domestica.
È importante sapere che si tratta di un reato procedibile d’ufficio: una volta attivata la macchina della giustizia, non si torna indietro facilmente.
Sul fronte civile: gli ordini di protezione
Nel diritto civile esistono strumenti d’urgenza che agiscono come un vero e proprio “scudo” per chi subisce violenza. Gli articoli 473-bis.69 e 473-bis.70 del codice di procedura civile prevedono che il giudice possa ordinare:
- L’allontanamento del maltrattante dalla casa familiare
- L’obbligo di versare un assegno periodico di mantenimento immediato, per garantire alla vittima l’indipendenza necessaria a ricostruirsi una vita
- L’intervento dei servizi sociali o di centri specializzati
Questi provvedimenti possono essere adottati anche quando la convivenza è già cessata, perché ciò che conta è la condotta pregiudizievole e il grave pregiudizio all’integrità fisica, morale o alla libertà della persona.
L’addebito della separazione: non solo una questione di principio
In sede di separazione, dimostrare la violenza economica può portare all’addebito della separazione al coniuge responsabile. Questo non è solo un “punto d’onore”: chi subisce l’addebito perde i diritti successori e, soprattutto, il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, come previsto dall’articolo 156 del codice civile.
E se la convivenza è finita?
Una domanda che ci viene posta spesso è: “Ma se ci siamo già separati, queste tutele valgono ancora?”. La risposta è sì. La Cassazione ha chiarito che quando le azioni vessatorie nei confronti del coniuge sono sorte nell’ambito domestico e proseguono nonostante la sopravvenuta separazione, si configura comunque il reato di maltrattamenti. La separazione, infatti, incide sull’assetto concreto delle condizioni di vita ma non sullo status acquisito, e lascia integri gli obblighi di reciproco rispetto e assistenza morale che nascono dal rapporto coniugale.
Ripartire è un diritto, non un’utopia
Uscire da una relazione tossica quando non si ha un conto corrente proprio può sembrare impossibile. Eppure, la legge offre strumenti concreti per farcela:
- Il gratuito patrocinio per chi non ha reddito
- Misure cautelari pensate proprio per chi parte da zero
- Centri antiviolenza che offrono supporto psicologico, legale ed economico
L’autonomia economica non è un lusso: è la base della dignità umana. Se senti che il tuo partner usa il denaro per tenerti in pugno, sappi che la legge ha già previsto una via d’uscita. Non sei sola, e non sei impotente.
Il primo passo è sempre il più difficile, ma è anche quello che può cambiare tutto. Parlane con un avvocato, rivolgiti a un centro antiviolenza, chiedi aiuto. La libertà economica è il primo mattone per ricostruire la tua vita.
Per informazioni e consulenze in materia di diritto di famiglia, contatta lo Studio Legale Frezza.
Avv. Francesco Frezza
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