Sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023, Sezioni Unite della Corte di Cassazione

In caso di scio­gli­men­to dell’unione civi­le, nel­la dura­ta del rap­por­to — ai fini del rico­no­sci­men­to dell’assegno a chi non ha mez­zi ade­gua­ti — va con­si­de­ra­to anche il perio­do di con­vi­ven­za di fat­to che ha pre­ce­du­to l’unione.

Le Sezio­ni uni­te (sen­ten­za 35969),a meno di 10 gior­ni di distan­za dal ver­det­to 35385, esten­do­no alle cop­pie com­po­ste da per­so­ne del­lo stes­so ses­so il trat­ta­men­to assi­cu­ra­to a, chi poten­do­lo fare, ha scel­to le noz­ze dopo un perio­do di con­vi­ven­za.

Le Sezio­ni uni­te ricor­da­no che la Cor­te euro­pea dei dirit­to dell’Uomo, nel 2015 (sen­ten­za Olia­ri) ave­va con­dan­na­to l’Italia per­ché non garan­ti­va una tute­la alle cop­pie omo­ses­sua­li, apren­do la stra­da alla leg­ge sul­le unio­ni civi­li, già sol­le­ci­ta­ta anche dal­la Con­sul­ta. Oggi, nega­re alle per­so­ne uni­te civil­men­te la stes­sa tute­la assi­cu­ra­ta a chi si è spo­sta­to, sareb­be in con­tra­sto con l’articolo 8 del­la Con­ven­zio­ne euro­pea dei dirit­ti dell’Uomo sul rispet­to del­la vita fami­lia­re.

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