SEPARAZIONE DI FATTO

SEPARAZIONE DI FATTO

La sepa­ra­zio­ne di fat­to si veri­fi­ca quan­do:

- mari­to e moglie non vivo­no più insie­me;

- mari­to e moglie vivo­no nel­la stes­sa abi­ta­zio­ne ma si igno­ra­no;

- si lascia­no sen­za for­ma­li­tà.

La sepa­ra­zio­ne di fat­to non pro­du­ce alcun effet­to sul pia­no giu­ri­di­co.

Cosa signi­fi­ca? Per far­la sem­pli­ce, per lo Sta­to Ita­lia­no i sepa­ra­ti di fat­to sono anco­ra spo­sa­ti.

Qual è lo svan­tag­gio di que­sta situa­zio­ne?

L’al­lon­ta­na­men­to di uno dei due coniu­gi dal­l’a­bi­ta­zio­ne fami­lia­re o l’in­stau­ra­zio­ne di rela­zio­ni extra-coniu­ga­li potreb­be­ro esse­re moti­vo di adde­bi­to del­la sepa­ra­zio­ne.

Un altro svan­tag­gio?

Il sepa­ra­to di fat­to non può chie­de­re diret­ta­men­te il divor­zio ma deve pri­ma sepa­rar­si legal­men­te.

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