La recente ordinanza della Cassazione civile n. 25495 del 2025 ha segnato un momento storico per i diritti delle coppie omosessuali in Italia, stabilendo definitivamente che anche dopo lo scioglimento di un’unione civile è possibile ottenere un assegno di mantenimento a favore del partner economicamente più debole. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nell’equiparazione dei diritti tra matrimonio tradizionale e unioni civili, applicando le stesse regole previste per il divorzio.
Il Caso che ha Fatto Giurisprudenza
La vicenda che ha portato a questa importante pronuncia riguardava una donna che, al termine di una relazione omosessuale formalizzata con unione civile, aveva chiesto un contributo economico all’ex compagna. La Prima Sezione Civile della Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che in caso di rottura di un’unione civile è possibile stabilire un assegno periodico a favore del partner economicamente più debole, applicando le stesse regole previste per il divorzio.
Il Quadro Normativo di Riferimento
Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è necessario fare riferimento alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, che ha istituito le unioni civili in Italia. L’articolo 1, comma 25, di questa legge stabilisce che “si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9‑bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898”.
Questo rinvio è fondamentale perché include specificamente l’articolo 5 della Legge sul divorzio, che disciplina proprio l’assegno di mantenimento. Il comma 6 di questo articolo prevede che il tribunale “dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
I Presupposti per il Riconoscimento dell’Assegno
Come confermato dalla giurisprudenza più recente, l’assegno di mantenimento nelle unioni civili segue gli stessi criteri applicati nel divorzio. La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli.
I criteri di valutazione sono molteplici e devono essere considerati in modo coordinato:
- Condizioni economiche delle parti: Il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali di entrambi i partner, considerando non solo i redditi attuali ma anche il patrimonio complessivo di ciascuno.
- Contributo alla vita comune: Viene valutato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun partner. Questo include sia gli apporti economici diretti sia quelli indiretti, come la cura della casa e l’assistenza al partner.
- Durata dell’unione: La durata dell’unione civile costituisce un elemento importante nella valutazione, poiché unioni più lunghe comportano generalmente maggiori sacrifici e rinunce da parte del partner economicamente più debole.
- Età e capacità lavorativa: L’età del richiedente e le sue effettive possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro sono fattori cruciali nella determinazione sia dell’an che del quantum dell’assegno.
La Duplice Funzione dell’Assegno
L’assegno di mantenimento nelle unioni civili, come quello divorzile, assolve una duplice funzione che la giurisprudenza ha chiaramente delineato:
-Funzione assistenziale: Garantisce al partner economicamente più debole i mezzi necessari per una vita dignitosa, quando questi non disponga di risorse adeguate e non possa procurarsele per ragioni oggettive.
-Funzione compensativa e perequativa: Riconosce e compensa il contributo fornito dal partner più debole alla vita comune e alla formazione del patrimonio familiare, specialmente quando questo abbia comportato sacrifici professionali o rinunce a opportunità di carriera.
Le Differenze con l’Assegno di Separazione
È importante distinguere l’assegno previsto per lo scioglimento delle unioni civili da quello previsto per la separazione matrimoniale. Mentre l’assegno di separazione, disciplinato dall’articolo 156 del Codice civile, ha come parametro di riferimento il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, l’assegno per lo scioglimento dell’unione civile segue i criteri del divorzio.
La Cassazione ha chiarito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale”, mentre lo scioglimento dell’unione civile comporta la definitiva cessazione del rapporto.
I Criteri di Quantificazione
La determinazione dell’importo dell’assegno richiede una valutazione articolata che tenga conto di tutti gli elementi previsti dalla normativa. Il giudice deve considerare:
-Le condizioni economiche di entrambi i partner al momento dello scioglimento
-Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della vita comune
-La formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
-Il reddito di entrambi i partner
-La durata dell’unione civile
-L’età e le condizioni di salute del richiedente
-Le ragioni dello scioglimento dell’unione
L’Onere della Prova
Grava sul partner che richiede l’assegno l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Come precisato dalla giurisprudenza, non è sufficiente una generica deduzione dello stato di disoccupazione, ma è necessario provare l’effettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento.
La Cassazione ha specificato che “non sono decisive, ai fini della concessione dell’assegno, le vicende familiari precedenti all’unione civile né la mera deduzione di una condizione di invalidità in assenza di prova dell’inabilità al lavoro”.
Le Modalità di Corresponsione
L’assegno può essere corrisposto in forma periodica mensile, con previsione di adeguamento automatico almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In alternativa, su accordo delle parti e se ritenuto equo dal tribunale, può essere corrisposto in un’unica soluzione, caso in cui non potrà essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il partner beneficiario contrae matrimonio o costituisce una nuova unione civile, seguendo le stesse regole previste per il divorzio dall’articolo 5 della Legge n. 898 del 1970.
Le Tutele Penali
È importante sottolineare che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di scioglimento dell’unione civile è tutelato penalmente. L’articolo 570-bis del Codice penale prevede infatti che “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio”.
Altri Diritti Economici Derivanti dallo Scioglimento
Oltre all’assegno di mantenimento, lo scioglimento dell’unione civile può comportare il riconoscimento di altri diritti economici. L’articolo 9‑bis della Legge sul divorzio, applicabile anche alle unioni civili, prevede la possibilità di ottenere un assegno periodico a carico dell’eredità in caso di decesso dell’obbligato.
Inoltre, l’articolo 12-bis riconosce il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro partner, pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.
Prospettive Future e Considerazioni Conclusive
La decisione della Cassazione rappresenta un importante traguardo nell’evoluzione dei diritti delle coppie omosessuali in Italia. L’equiparazione delle unioni civili al matrimonio per quanto riguarda l’assegno di mantenimento post-scioglimento garantisce una tutela effettiva al partner economicamente più debole, riconoscendo il valore del contributo fornito alla vita comune.
Questa pronuncia si inserisce in un più ampio processo di armonizzazione della disciplina delle unioni civili con quella del matrimonio, pur nel rispetto delle specificità di ciascun istituto. La giurisprudenza continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa, contribuendo a definire i contorni di diritti e doveri che derivano dalle unioni civili.
Per i professionisti del diritto, questa evoluzione giurisprudenziale richiede un aggiornamento costante e una conoscenza approfondita sia della normativa specifica sulle unioni civili sia dei principi consolidati in materia di diritto di famiglia. La complessità della materia e la necessità di una valutazione caso per caso rendono indispensabile un approccio tecnico rigoroso e una preparazione specifica per tutelare adeguatamente i diritti di tutti i soggetti coinvolti.
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