Una recente decisione della Cassazione ha introdotto una svolta significativa nel panorama dei diritti patrimoniali legati al divorzio, con implicazioni che potrebbero toccare molte famiglie italiane. La sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025 ha stabilito un principio che merita di essere compreso anche da chi non ha una formazione giuridica: se il TFR viene trasferito a un fondo pensione prima della domanda di divorzio, l’ex coniuge perde il diritto alla sua quota del 40%.
Che cos’è il TFR e perché è importante nel divorzio?
Il Trattamento di Fine Rapporto, comunemente chiamato TFR o “liquidazione”, è quella somma che ogni lavoratore dipendente accumula durante la sua carriera lavorativa. Si tratta di una sorta di “salvadanaio” che cresce mese dopo mese, pari a circa una mensilità di stipendio all’anno, che viene liquidato quando il rapporto di lavoro termina.
Dal 1987, la legge italiana riconosce all’ex coniuge divorziato un diritto particolare: se riceve un assegno di divorzio e non si è risposato, ha diritto al 40% del TFR maturato dall’altro coniuge durante gli anni di matrimonio. Questo diritto, disciplinato dall’articolo 12-bis della legge sul divorzio, nasce da una logica semplice: il TFR si forma anche grazie al contributo indiretto del coniuge che magari ha rinunciato alla propria carriera per occuparsi della famiglia.
La rivoluzione dei fondi pensione
Negli ultimi decenni, il panorama previdenziale italiano è cambiato profondamente. Sempre più lavoratori scelgono di destinare il proprio TFR a fondi di previdenza complementare, quelli che comunemente chiamiamo “fondi pensione”. Questa scelta, regolamentata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, permette di ottenere una pensione integrativa oltre a quella pubblica.
Quando il TFR viene conferito a un fondo pensione, però, cambia natura giuridica. Non è più un’indennità che il datore di lavoro deve pagare alla fine del rapporto di lavoro, ma diventa un investimento previdenziale che sarà restituito sotto forma di pensione integrativa quando il lavoratore andrà in pensione.
La decisione della Cassazione: il timing è tutto
La Suprema Corte ha chiarito che questo cambiamento di natura ha conseguenze decisive per i diritti dell’ex coniuge. Se il TFR viene trasferito al fondo pensione prima che sia presentata la domanda di divorzio, l’operazione è perfettamente legittima e l’altro coniuge non può più rivendicare alcun diritto su quelle somme.
Il ragionamento dei giudici è lineare: l’articolo 12-bis della legge sul divorzio parla di “indennità di fine rapporto percepita”, ma quando il TFR è già stato conferito a un fondo pensione, al momento della cessazione del lavoro non c’è più nulla da percepire a titolo di liquidazione. Il lavoratore riceverà invece, anni dopo, una prestazione pensionistica di natura completamente diversa.
Le conseguenze pratiche: vincitori e perdenti
Questa interpretazione apre scenari molto diversi a seconda del tempismo delle scelte. Facciamo alcuni esempi concreti:
Scenario 1 — TFR trasferito prima del divorzio: Mario e Giulia si sposano nel 2010. Nel 2020, Mario decide di trasferire il suo TFR al fondo pensione aziendale. Nel 2023, Giulia chiede il divorzio. Quando Mario andrà in pensione, Giulia non avrà diritto ad alcuna quota della sua pensione integrativa, perché il TFR era già stato conferito al fondo prima della domanda di divorzio.
Scenario 2 — TFR trasferito dopo il divorzio: Stessa situazione, ma Mario trasferisce il TFR al fondo pensione nel 2024, dopo che Giulia ha già presentato la domanda di divorzio. In questo caso, l’operazione potrebbe essere considerata un tentativo di sottrazione patrimoniale e quindi essere impugnata.
Scenario 3 — TFR mantenuto in azienda: Se Mario non trasferisce mai il TFR a un fondo pensione, quando cesserà il rapporto di lavoro Giulia avrà diritto al 40% della liquidazione maturata durante gli anni di matrimonio.
Un correttivo parziale: la revisione dell’assegno
La Cassazione ha previsto una forma di tutela, ma molto più debole e incerta. Le future prestazioni pensionistiche derivanti dal TFR conferito al fondo potranno essere considerate per una eventuale revisione dell’assegno divorzile. Tuttavia, questa possibilità presenta diversi svantaggi:
- Richiede un nuovo giudizio, con tutti i costi e i tempi che comporta
- Non garantisce un diritto certo, ma dipende dalla valutazione discrezionale del giudice
- Porta a un eventuale aumento mensile dell’assegno, non a una somma immediata
- È subordinata al fatto che l’ex coniuge vada effettivamente in pensione e percepisca la prestazione integrativa
Le lacune del sistema normativo
La decisione della Cassazione mette in evidenza un problema più ampio: l’articolo 12-bis della legge sul divorzio fu scritto in un’epoca in cui il TFR rimaneva quasi sempre accantonato presso il datore di lavoro o, al massimo, veniva trasferito all’INPS. La previdenza complementare era ancora poco diffusa e il legislatore non aveva previsto questa evoluzione del sistema.
Oggi, invece, milioni di lavoratori aderiscono a forme di previdenza integrativa, spesso su base collettiva attraverso accordi aziendali. Questa trasformazione del panorama previdenziale ha creato una zona grigia che la giurisprudenza sta cercando di colmare, ma con soluzioni che inevitabilmente favoriscono alcuni soggetti a scapito di altri.
Strategie di pianificazione patrimoniale
La sentenza apre la strada a forme di pianificazione patrimoniale “pre-divorzio” del tutto legittime. Un coniuge che preveda una possibile crisi matrimoniale potrebbe decidere di trasferire il proprio TFR a un fondo pensione per sottrarsi al futuro obbligo di condivisione. Questa strategia è perfettamente legale se attuata prima della presentazione della domanda di divorzio, ma solleva evidenti questioni di equità.
D’altro canto, la decisione potrebbe anche incentivare scelte previdenziali più consapevoli, spingendo i lavoratori a valutare con maggiore attenzione i vantaggi della previdenza complementare non solo dal punto di vista del rendimento, ma anche sotto il profilo della protezione patrimoniale.
Cosa fare in pratica
Per chi si trova in una situazione di crisi matrimoniale, la tempistica diventa cruciale:
- Se si sta valutando il divorzio: è importante sapere se il coniuge ha già trasferito il TFR a un fondo pensione e quando lo ha fatto
- Se si è già in fase di separazione: conviene accelerare i tempi per la presentazione della domanda di divorzio, prima che l’altro coniuge possa trasferire il TFR
- Se si vuole aderire a un fondo pensione: è bene valutare anche le implicazioni familiari di questa scelta, non solo quelle previdenziali
Verso una riforma necessaria
La decisione della Cassazione, pur essendo tecnicamente corretta nell’interpretazione della norma vigente, evidenzia la necessità di un intervento legislativo. Il diritto di famiglia deve adeguarsi alle trasformazioni del sistema previdenziale, garantendo un equilibrio tra la libertà di scelta previdenziale e la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio.
Una possibile soluzione potrebbe essere l’estensione del diritto alla quota anche alle prestazioni pensionistiche integrative, proporzionalmente al periodo di matrimonio, oppure la previsione di meccanismi compensativi alternativi che tengano conto del valore attuale delle somme trasferite ai fondi pensione.
Conclusioni
La sentenza della Cassazione rappresenta un punto di svolta che avrà ripercussioni significative sui rapporti patrimoniali tra ex coniugi. Mentre da un lato tutela la libertà di scelta previdenziale e riconosce la diversa natura giuridica delle prestazioni pensionistiche integrative, dall’altro rischia di creare disparità di trattamento e di incentivare comportamenti opportunistici.
La questione dimostra come il diritto debba costantemente adeguarsi all’evoluzione della società e dell’economia. In attesa di un possibile intervento del legislatore, sarà la giurisprudenza a dover tracciare i confini di questo nuovo equilibrio, caso per caso, con tutte le incertezze che questo comporta per i cittadini.
Per ora, una cosa è certa: il tempismo è diventato un fattore decisivo nei rapporti patrimoniali tra coniugi, e la conoscenza di queste regole può fare la differenza tra il riconoscimento o la perdita di diritti economicamente rilevanti.
Se hai bisogno di assistenza e consulenza contattaci via e‑mail o via WhatsApp. Di seguito troverai tutti i recapiti di cui hai bisogno.
Avv. Francesco Frezza
Via Ambra, 4
81038 Trentola Ducenta (Caserta)
3298732313 0810103718 0810107165
avv.francescofrezza@gmail.com avv.francescofrezza@pec.it
www.studiofrezza.it