Nel delicato equilibrio tra diritto alla bigenitorialità e tutela della salute dei minori, emerge una questione di crescente rilevanza nella pratica forense: quando un genitore collocatario impedisce le visite dell’altro genitore adducendo motivi di salute del bambino, quali sono i suoi obblighi di giustificazione?
Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti
Il nostro ordinamento, attraverso l’art. 337-ter del codice civile, stabilisce chiaramente che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. Questo principio, tuttavia, non ha carattere assoluto e deve essere sempre contemperato con l’interesse superiore del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto alla bigenitorialità costituisce “anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori”, come affermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 29690 del 2024, e deve essere “necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete dirette a realizzare il suo migliore interesse”.
L’obbligo di giustificazione documentata
Quando la salute del bambino viene addotta come motivo per impedire le visite, il genitore collocatario ha l’obbligo di fornire una giustificazione adeguata e documentata. Non è sufficiente una generica allegazione di malessere: occorre che sussista un effettivo impedimento sanitario che renda oggettivamente sconsigliabile o impossibile l’incontro con l’altro genitore.
La Cassazione penale, con sentenza n. 34681 del 2016, ha precisato che “l’adduzione di stati di malattia dei minori quale giustificazione per il mancato rispetto del diritto di visita non esclude la responsabilità penale quando non sia provato l’effettivo impedimento sanitario per tutti i giorni oggetto di contestazione e quando le affezioni lamentate non risultino di gravità tale da impedire oggettivamente la consegna al genitore non collocatario”.
La documentazione medica come elemento probatorio
La certificazione medica assume particolare rilevanza nella valutazione dell’effettiva necessità dell’impedimento. Il genitore collocatario deve dimostrare non solo l’esistenza della patologia, ma anche la sua gravità e l’effettiva incompatibilità con l’esercizio del diritto di visita. La documentazione sanitaria deve attestare che l’impedimento è realmente necessario per tutelare la salute del minore e non costituisce un pretesto per ostacolare il rapporto con l’altro genitore.
Gli strumenti di tutela per il genitore non collocatario
Quando il genitore non collocatario ritiene ingiustificato l’impedimento, può ricorrere agli strumenti previsti dall’art. 473-bis.38 del codice di procedura civile per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento. Il giudice può adottare i provvedimenti opportuni “avendo riguardo all’interesse superiore del minore” e, in caso di difficoltà urgenti, ciascuna parte può chiedere l’adozione di provvedimenti temporanei anche verbalmente.
In caso di gravi inadempienze, l’art. 473-bis.39 del codice di procedura civile prevede che il giudice possa ammonire il genitore inadempiente, individuare somme dovute per ogni violazione successiva, condannare al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie e al risarcimento dei danni.
Il bilanciamento degli interessi
La valutazione deve sempre essere orientata al superiore interesse del minore. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 42140 del 2021, è necessario “un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari al diritto di visita, dovendo essere sempre assicurata una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori”.
Quando la malattia del bambino è effettivamente grave e documentata, l’impedimento alle visite può essere giustificato, ma deve essere temporaneo e proporzionato alla gravità della situazione sanitaria. Il genitore collocatario dovrebbe, quando possibile, proporre modalità alternative per mantenere il contatto, sempre nel rispetto delle prescrizioni mediche.
In sintesi, il genitore collocatario ha l’obbligo di giustificare adeguatamente l’impedimento alle visite per malattia dei bambini, fornendo documentazione medica attendibile che dimostri l’effettiva necessità dell’impedimento per tutelare la salute dei minori. L’assenza di tale giustificazione o la sua natura pretestuosa può comportare l’applicazione di misure sanzionatorie e il risarcimento dei danni, sempre nell’ottica di garantire il superiore interesse del minore e il rispetto del principio di bigenitorialità.
La chiave sta nel trovare il giusto equilibrio tra la protezione della salute del bambino e la tutela del suo diritto fondamentale a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.
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